Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17883 del 09/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/09/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 09/09/2016), n.17883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.P.M., elettivamente domiciliata in Roma, alla via V.

Colonna n. 32, presso l’avv. EMILIO SALUSTRI, unitamente all’avv.

MARCO GUIDOTTI del foro di Ancona, dal quale è rappresentata e

difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.A., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Banco di

Santo Spirito n. 48, presso l’avv. AUGUSTO D’OTTAVI, unitamente

all’avv. MAURIZIO BARBIERI del foro di Ancona, dal quale è

rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Ancona depositato il 2

ottobre 2014;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11 aprile 2016 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

uditi i difensori delle parti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E stata depositata in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “1. Con il decreto di cui in epigrafe, la Corte d’Appello di Ancona ha rigettato il reclamo proposto da D.P.M. avverso il decreto emesso il 7 maggio 2014, con cui il Tribunale di Ancona aveva rigettato la domanda di attribuzione di una quota della indennità di fine rapporto percepita da A.A., già coniuge dell’appellante, in qualità di agente generale dell’INA-Assitalia S.p.a. per il periodo coincidente con il rapporto matrimoniale. 2. – Avverso il predetto decreto la D.P. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. L’ A. ha resistito con controricorso. 3.- A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente ha dedotto la violazione e/o la falsa applicazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 bis, osservando che, nell’escludere il suo diritto ad una quota del trattamento di,fine rapporto, in virtù della natura imprenditoriale dell’attività svolta dall’ A., il decreto impugnato non ha tenuto conto della configurabilità del rapporto con la preponente come rapporto di agenzia e del collegamento della predetta attribuzione con la cessazione del rapporto; sostiene infatti che, per effetto di tale collegamento, l’indennità percepita dall’ A. era riconducibile alla previsione dell’art. 12 bis cit., non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la sua natura retributiva e la denominazione adottata dalla contrattazione collettiva, ma soltanto la sua correlazione con l’incremento patrimoniale prodotto nel corso del rapporto dal lavoro dell’avente diritto, giovatosi del contributo diretto ed indiretto dell’ex coniuge. 4. – Il ricorso è infondato. Questa Corte ha infatti affermato che la L. n. 898 del 1970, art. 12 bis, nel riconoscere al coniuge divorziato titolare di assegno che non sia passato a nuove nozze il diritto ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, mira a realizzare una forma di partecipazione, sia pure posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi finchè il matrimonio è durato, ovvero ad imporre la ripartizione tra i coniugi di un’entità economica maturata nel corso del rapporto di lavoro e del matrimonio, in tal modo soddisfacendo esigenze di natura non solo assistenziale (evidenziate dal richiamo alla spettanza dell’assegno di divorzio), ma anche compensativa, rapportate cioè al contributo personale ed economico fornito dall’ex coniuge alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune: si è pertanto escluso che con la locuzione indennità di fine rapporto il legislatore abbia inteso riferirsi specificamente all’istituto previsto dallo art. 2120 c.c., per i lavoratori subordinati privati, osservandosi che la norma in esame non menziona neppure il rapporto di lavoro subordinato, e concludendosi che essa rinvia ad una nozione più generica, comprensiva anche degli emolumenti collegati alla cessazione di rapporti di lavoro parasubordinato, tra i quali va inclusa l’indennità dovuta in caso di risoluzione del rapporto di agenzia (cfr. Cass., Sez. 130 dicembre 2005, n. 28874). Nel richiamare il predetto orientamento, la Corte di merito ha dichiarato di condividerlo, nella parte in cui afferma l’inaccettabilità di un’interpretazione meramente letterale dell’art. 12 bis cit., reputando invece necessaria, affini dell’individuazione degli emolumenti che possono costituire oggetto di attribuzione pro quota in favore del coniuge divorziato, una valutazione in concreto di tutte le caratteristiche del rapporto intercorso tra l’altro coniuge ed il preponente. In applicazione di tale criterio, ha tuttavia escluso che il predetto principio fosse riferibile alla fattispecie sottoposta al suo esame, rilevando che ai fini dello svolgimento dell’attività di agente generale l’ A. si era avvalso dell’opera di una rete di su-bagenti in regime di parasubordinazione e di un certo numero di dipendenti, si da potersi escludere che la collocazione e la promozione dei prodotti assicurativi avesse avuto luogo mediante l’impiego di un’opera prevalentemente personale: precisato infatti che per lavoro deve intendersi esclusivamente una prestazione resa in via prevalentemente personale (comprensiva del lavoro autonomo o della piccola impresa individuale in regime di parasubordinazione con collaborazione coordinata e continuativa), ha ritenuto che esuli dall’ambito applicativo della L. n. 898 del 1970, art. 12 bis, l’ipotesi in cui, come nella specie, l’attività svolta dall’altro coniuge abbia avuto natura imprenditoriale, per essere stata esercitata mediante una complessa ed articolata struttura organizzativa con vasta dotazione di mezzi e personale. L’esclusione del carattere parasubordinato del rapporto intercorso tra l’ A. e l’INA-Assitalia trova conforto nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, in riferimento al rapporto di agenzia, esclude la configurabilità degli estremi della parasubordinazione ogni qualvolta l’attività dell’agente non si risolva in una prestazione di opera continuativa e coordinata prevalentemente personale, ma sia svolta attraverso una struttura societaria o comunque mediante un’organizzazione imprenditoriale di dimensioni tali da assumere carattere preminente rispetto al contributo personale fornito dall’agente (cfr. Cass., Sez. 6^, 19 aprile 2011, n. 8940; Cass., Sez. lav., 6 aprile 2009, n. 8214; 9 febbraio 1989, n. 814). La diversità della fattispecie in esame rispetto a quella cui si riferisce l’invocato precedente della giurisprudenza di legittimità è resa d’altronde evidente dalla differenziazione delle fonti contrattuali che disciplinano i rapporti cui sono correlate le attribuzioni patrimoniali prese in considerazione in ciascuna delle due ipotesi: nonostante l’identica denominazione, l’indennità di risoluzione che costituisce oggetto della citata sentenza è prevista infatti dall’Accordo nazionale degli agenti di assicurazione del 28 luglio 1994, che la ricollega alla cessazione del relativo rapporto di lavoro, avente carattere parasubordinato, mentre quella percepita dall’ A. ha la sua disciplina nell’Accordo nazionale degli agenti generali dell’INA-Assitalia del 22 novembre 2005, riguardante rapporti tra la Compagnia di assicurazione e soggetti che, pur operando in regime di esclusiva per la zona di competenza dell’agenzia, svolgono la loro attività in gestione libera, attraverso un’organizzazione di mezzi e di personale, non necessariamente costituita in forma societaria, il cui apporto risulta comunque prevalente su quello personale dell’agente. In presenza di tali caratteristiche, il mero collegamento dell’attribuzione patrimoniale con la cessazione del rapporto di agenzia non può considerarsi sufficiente a giustificare il riconoscimento di una quota dell’indennità all’ex coniuge, avuto riguardo alla formulazione letterale dell’art. 12 bis, che, facendo riferimento alla cessazione non già di un rapporto qualsiasi, ma specificamente di un rapporto di lavoro, esclude la possibilità di ampliare l’ambito applicativo della disposizione in esame,fino a ricomprendervi qualsiasi emolumento collegato al venir meno di un’attività economica svolta dall’altro coniuge. In contrario, non vale richiamare la precisazione compiuta da questa Corte nella sentenza citata, secondo cui, al fine di stabilire se una determinata attribuzione in favore del lavoratore rientri o meno fra le indennità di fine rapporto contemplate dall’art. 12 bis cit., non è determinante il carattere strettamente o prevalentemente retributivo della stessa, ma, piuttosto, il correlarsi dell’attribuzione (fermi, ovviamente, gli altri presupposti stabiliti dalla legge) all’incremento patrimoniale prodotto, nel corso del rapporto, dal lavoro dell’ex coniuge (che si è giovato del contributo indiretto dell’altro coniuge): indipendentemente dalla considerazione che tale incremento può trovare compensazione anche mediante l’assegno divorzile, nella cui quantificazione è espressamente previsto che il giudice debba tener conto del contributo personale ed economico dato dal richiedente alla formazione del patrimonio dell’altro coniuge e di quello comune (L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6), la finzione riequilibratrice assegnata all’attribuzione in esame non può essere considerata sufficiente a giustificare l’equiparazione della posizione del coniuge del lavoratore subordinato o parasubordinato a quella del coniuge dell’imprenditore, se non altro perchè quest’ultimo, pur partecipando indirettamente al godimento dei relativi proventi, non è assoggettato ai rischi dell’attività economica svolta dall’altro coniuge in regime di autonomia. Diversamente opinando, non si comprenderebbe il motivo per cui il legislatore, nell’accordare al coniuge divorziato il diritto in esame, ne abbia limitato il riconoscimento all’ipotesi in cui l’altro coniuge abbia intrattenuto con terzi un rapporto di lavoro, escludendone pertanto la spettanza laddove, per caratteristiche e dimensioni, l’attività svolta non sia riconducibile alla predetta nozione”. Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ritiene condivisibile l’opinione espressa dal relatore e la soluzione da lui proposta, non risultando meritevoli di accoglimento le contrarie argomentazioni svolte nella memoria depositata dalla ricorrente, la quale, nell’insistere nella propria tesi difensiva, non è in grado di addurre ragioni idonee a giustificare una rimeditazione delle predette conclusioni. Premesso infatti che l’affinità del rapporto di agenzia a quello di mandato, dal quale si distingue essenzialmente per la stabilità e la natura dell’incarico, avente ad oggetto la promozione di affari (cfr. Cass., Sez. lav., 12 febbraio 2016, n. 2828; 16 ottobre 1998, n. 10265; 10 ottobre 1985, n. 4942), e l’affidamento di tale attività ad una persona fisica, piuttosto che ad una società, non impediscono di attribuire al soggetto che la esercita la qualifica d’imprenditore, ogni qualvolta si avvalga di una struttura organizzata, anche a livello soltanto embrionale, con assunzione del rischio a proprio carico, si osserva che in tale ipotesi il rapporto con il preponente non è riconducibile alla nozione di lavoro subordinato (non risolvendosi nella prestazione di energie lavorative in regime di subordinazione, il cui risultato è destinato a rimanere acquisito alla sfera giuridica dell’imprenditore, che sopporta il rischio dell’attività svolta), configurandosi piuttosto come un rapporto di collaborazione, nell’ambito del quale l’agente, pur essendo tenuto al rispetto delle istruzioni impartite dal preponente, gode di ampi margini di autonomia riguardo alla scelta dei tempi e dei modi di esercizio della sua attività (cfr. Cass., Sez. lav., 23 aprile 2009, n. 9696; 12 maggio 2004, n. 9060; 1 settembre 2003, a 12756). In tale contesto, la mera circostanza che, al pari di quanto accade nei casi di subordinazione e parasubordinazione, la contrattazione collettiva riconosca all’agente il diritto ad una indennità da corrispondersi in occasione della cessazione del rapporto non consente di ravvisare in tale attribuzione un emolumento di natura retributiva, avente una funzione analoga a quella del trattamento di fine rapporto, e quindi assoggettabile al regime di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 12 bis,. Nessun rilievo può assumere, in contrario, il richiamo al trattamento fiscale previsto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, a 917, art. 56, comma 3, lett. a), dalla cui disciplina non emergono indicazioni sicure in ordine alla natura dell’attribuzione in esame, in quanto, nell’escludere dal calcolo del reddito d’impresa le indennità percepite per la cessazione di rapporti d’agenzia, tale disposizione accomuna quelle spettanti alle persone fisiche, che a seconda dei casi possono assumere o menu la qualifica d’imprenditore, alle indennità incassate dalle società di persone, ivi comprese quelle commerciali, cui la predetta qualifica spetta per definizione legislativa fin dal momento della loro costituzione (cfr. Cass., Sez. 1^, 16 dicembre 2013, n. 28015; 6 dicembre 2012, n. 21991; 26 giugno 2001, n. 8694). In definitiva, la natura dell’indennità in questione non può essere individuata senza fare riferimento a quella del rapporto nella cui cessazione ha il suo presupposto, non essendo la stessa riconducibile alla nozione di retribuzione, intesa anche nella sua massima ampiezza, ove la prestazione resa dall’avente diritto non sia svolta in regime di subordinazione, o quanto meno di parasubordinazione. L’assenza di tale elemento riveste un’importanza decisiva nella qualificazione del rapporto e nella ricostruzione della posizione dell’agente, escludendone la comparabilità con quella del soggetto che svolge l’attività di promozione di affari alle dirette dipendenze del preponente o in regime di continuità e coordinazione con l’organizzazione di quest’ultimo e con apporto prevalentemente personale: è manifestamente infondata, pertanto, la questione di legittimità costituzionale della L. n. 898 del 1970, art. 12 bis, sollevata dalla difesa della ricorrente in riferimento all’art. 3 Cost., in ragione dell’ingiustificata disparità di trattamento che la predetta disposizione determinerebbe, se interpretata nel senso proposto dalla relazione, tra i coniugi divorziati di soggetti ugualmente svolgenti l’attività di agente in favore di compagnie assicurative. Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, e condanna D.P.M. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 3.100,00, ivi compresi Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

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