Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17883 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. II, 03/07/2019, (ud. 29/03/2019, dep. 03/07/2019), n.17883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23431/2015 proposto da:

PANIFICIO ANNAMARY DI L.M. SNC, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio dell’avvocato

CARLO D’ERRICO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIANFRANCO AMBROSINI;

– ricorrenti –

contro

F.M., FI.MI., F.E., F.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PREMUDA 1/A (FAX

06.39761526), presso lo studio dell’avvocato GRAZIELLA COLAIACOMO,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato EUGENIO

LEQUAGLIE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 585/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 05/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/03/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società Panificio Annamary di L.M. snc citava davanti al Tribunale di Verona F.L. per accertare che il fondo individuato dal mappale n. (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) del catasto fabbricati di (OMISSIS), di proprietà dell’attrice non era gravato da servitù di passo carraio e da servitù di scarico a favore del fondo confinante di proprietà del convenuto, nonchè per il ripristino della situazione preesistente, anche in relazione allo scarico delle acque provenienti dal fondo e alle immissioni maleodoranti eccedenti la normale tollerabilità, con conseguente risarcimento del danno.

Il convenuto non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace. La causa proseguiva con l’assunzione delle prove testimoniali e l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio. All’udienza del 21 settembre 2010 a seguito della seconda mancata comparizione delle parti veniva disposta la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 309 c.p.c..

Il Panificio Annamary di L.M. snc riassumeva la causa con comparsa notificata a F.L. in data 4 luglio 2011.

Il 27 luglio 2011 dopo la notifica dell’atto di riassunzione e prima della scadenza del termine assegnato nella comparsa di riassunzione della costituzione in giudizio, il convenuto F. decedeva. La società attrice, ignorando l’evento, proseguiva la causa nei confronti dell’originario convenuto.

2. Il Tribunale accoglieva le domande formulate dal panificio Annamary di L.M. snc quasi integralmente. La sentenza veniva notificata il 12 giugno 2012, impersonalmente agli eredi del defunto nel loro ultimo domicilio.

3. F.C., F.E., Fi.Mi., in proprio e in qualità di eredi del defunto F.L., proponevano appello avverso la suddetta sentenza e, oltre a contestare nel merito la decisione, censuravano l’omesso rilievo dell’evento idoneo a determinare l’interruzione automatica del giudizio di primo grado e la nullità della sentenza impugnata ex artt. 299 e 303 c.p.c..

La Corte d’Appello di Venezia dichiarava la nullità di tutti gli atti processuali e della sentenza e, pronunciando nel merito, rigettava tutte le domande formulate dagli attori in primo grado.

Secondo i giudici del gravame l’art. 299 c.p.c., doveva trovare in ogni caso applicazione, non rilevando se si trattasse di un atto introduttivo o di un atto di prosecuzione del giudizio già cancellato dal ruolo, perchè in entrambe le ipotesi, in caso di morte della parte verificatasi dopo la notifica dell’atto, ma prima della scadenza del termine per costituirsi, il processo deve essere automaticamente interrotto, a prescindere sia dalla conoscenza dell’evento in capo all’altra parte, sia da qualsiasi altra attività diretta a determinarla.

Ciò premesso la Corte d’Appello, poichè alla declaratoria di nullità della sentenza non poteva seguire la remissione della causa al primo giudice, non ricorrendo alcuno dei tassativi casi previsti, decideva nel merito le domande e le eccezioni svolte sulla base delle sole acquisizioni documentali di causa. Le domande dovevano essere respinte, vista l’inefficacia degli atti processuali compiuti nel corso del giudizio di primo grado e il fatto che gli appellati, originari attori, non avevano formulato alcuna deduzione istruttoria.

4. La Società Panificio Annamary di L.M. snc ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di 3 motivi.

5. F.C., F.E., F.M., Fi.Mi., F.L. hanno resistito con controricorso e in prossimità dell’udienza hanno depositato memoria, insistendo nella richiesta di rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 159 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La ricorrente ritiene che il giudice del gravame abbia errato nell’omettere di esaminare del tutto le prove testimoniali già assunte e la consulenza tecnica espletata nel giudizio di primo grado prima che si verificasse la morte del convenuto F.L., regolarmente dichiarato contumace. Infatti, la riassunzione non comporta l’inizio di un nuovo procedimento bensì la prosecuzione di quello interrotto e l’attività istruttoria svolta nel processo, prima dell’evento interruttivo, deve essere considerata valida ed efficace e, dunque, oggetto di esame ai fini della decisione di merito.

1.2 Il motivo è infondato.

I ricorrenti non riportano quando e come hanno sollevato in appello la questione circa l’utilizzo delle prove assunte nel corso del giudizio ma, soprattutto, non riportano le eventuali richieste istruttorie formulate nel loro atto di costituzione in appello.

La morte del convenuto dopo la notifica della citazione e prima del termine per la costituzione in giudizio determina l’automatica interruzione del processo a prescindere dalla conoscenza dell’evento interruttivo.

La Corte d’appello ha constatato esattamente che a tale situazione deve equipararsi quella del convenuto contumace cui sia notificato un atto di riassunzione dopo la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 309 c.p.c. (prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 112 del 2008, art. 50, conv. con modif. in L. n. 133 del 2008).

Nella vigenza della disciplina processuale delle conseguenze della mancata comparizione delle parti prevista negli artt. 181 e 309 c.p.c., anteriormente alla riforma introdotta dal el D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 50, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, costituisce il “dies a quo” dal quale decorre il termine perentorio annuale per la riassunzione del procedimento, con la conseguenza che, in caso di riassunzione tardiva, il giudice deve dichiarare l’estinzione del procedimento (Sez. 6-3, Ord. n. 30432 del 2011).

Ne consegue che, dopo l’interruzione automatica ex art. 299 c.p.c., ove sia mancata l’attivazione degli strumenti previsti per la tempestiva riassunzione si verifica l’estinzione del processo ex art. 305 c.p.c. e, in ogni caso, sono nulli tutti gli atti del processo non esclusa la sentenza con la quale lo stesso venga definito – posti in essere dopo l’evento interruttivo, essendo insuscettibili di produrre effetti nei riguardi della parte investita dal suddetto evento.

Ciò premesso deve evidenziarsi che la sentenza della Corte d’Appello è conforme alla giurisprudenza di legittimità anche nella parte in cui ha ritenuto che, in tali casi, è precluso al giudice dell’appello ex art. 354, la rimessione della causa al primo giudice.

Infatti, questa Corte ha affermato che “La nullità degli atti successivi all’interruzione del processo, conseguente alla irregolare riassunzione del medesimo, non rientra tra i casi nei quali il giudice di appello, riconoscendo una nullità del processo di primo grado, rimette la causa al primo giudice, per cui lo stesso deve trattenere la causa e deciderla nel merito, in virtù della conversione dei vizi della sentenza di primo grado in motivi di gravame (Sez. 2, Sent. n. 14650 del 2006).

Infine deve precisarsi che, ai sensi dell’art. 310 c.p.c., l’estinzione del processo rende inefficaci gli atti compiuti nel corso del processo mentre le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell’art. 116 c.p.c., comma 2.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, tuttavia, “Nel processo civile il giudice può trarre argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 2, anche dalle risultanze istruttorie di un processo estinto, le quali, se si trovano raccolte nel relativo fascicolo di ufficio, non abbisognano di particolari formalità di produzione od esibizione, per essere prese in considerazione, risultando sufficiente l’istanza della parte interessata e la conseguente acquisizione del suddetto fascicolo d’ufficio agli atti del giudizio” (Cass. civ. Sez. III, n. 16372 del 2005).

Dunque, per poter valutare le prove è necessaria un’istanza di parte sicchè in difetto dell’istanza della parte interessata, il giudice non può trarre argomenti di prova dalle risultanze istruttorie del diverso procedimento estinto, assumendole dai relativi fascicoli d’ufficio (Cass. civ. Sez. II, n. 11842 del 2003).

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 116 c.p.c., per omessa valutazione delle prove testimoniali e della CTU, violazione dell’art. 949 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La società ricorrente ritiene che, avendo la Corte d’Appello omesso totalmente di esaminare le prove testimoniali e la consulenza tecnica espletata nel giudizio di primo grado, sia necessario riproporre le istanze di merito già esposte in appello. Dunque, in primo luogo, ribadisce la propria eccezione di inammissibilità dei documenti proposti dalla controparte e poi riporta le risultanze istruttorie sopra indicate. E afferma che la decisione del Tribunale era basata sull’istruttoria completa che aveva dimostrato inequivocabilmente la fondatezza delle domande poste dal panificio Annamary di L.M. snc nel giudizio di primo grado. Sicchè la ricorrente chiede la cassazione della sentenza d’appello e la decisione nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatti con accoglimento delle proprie domande.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ossia la ristrettezza dei luoghi documentati dalle foto del progetto dalla planimetria prodotta in atti ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5.

La ricorrente ribadisce che da tutti gli elementi istruttori acquisiti agli atti di causa risultava che la ristrettezza dei luoghi non consentiva l’accesso alla proprietà F. con carri o altri automezzi fino al momento dell’esecuzione dei lavori di ampliamento del cancello avvenuta nel 1997.

3.1 Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono inammissibili.

I motivi sono sostanzialmente subordinati all’accoglimento del primo motivo sicchè alla pronuncia di infondatezza di questo non può che seguire l’inammissibilità del secondo e del terzo.

Quest’ultimo motivo, peraltro, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha ritenuto che, in assenza di richieste istruttorie la domanda doveva essere rigettata. Risulta evidente pertanto che non vi è stato alcun omesso esame delle circostanze di fatto indicate dal ricorrente e anche per questa ulteriore ragione il motivo è inammissibile.

5. Il ricorso è rigettato.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 3500 più Euro 200 per esborsi;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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