Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17882 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 30/07/2010), n.17882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – rel. Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato AVENATI FABRIZIO, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

SIPA SRL;

– intimato –

sul ricorso 2852-2006 proposto da:

PUBBLI A SPA quale società incorporante la SIPA SRL, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIALE REGINA MARGHERITA 46, presso lo studio dell’avvocato FRASCAROLI

RUGGERO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incid. subordinato –

contro

COMUNE DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 19/2004 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 11/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/07/2010 dal Presidente e Rel. Dott. ENRICO PAPA;

lette le conclusioni scritte dal P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per

l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, con le

conseguenze di legge.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che:

Il Comune di Roma ricorre, con unico complesso motivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha respinto il gravame dell’ente contro la sentenza di primo grado, in materia di imposta sulla pubblicità per l’anno 1998.

La Società contribuente resiste con controricorso e formula due motivi di ricorso incidentale condizionato.

Nelle more, la contribuente ha depositato “istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere”, per “avvenuta definizione bonaria della lite”, con spese compensate, istanza sottoscritta per adesione da controparte.

Attivata la procedura di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso nella maniera riportata in epigrafe.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara cessata la materia del contendere; compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

 

 

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