Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17882 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, (ud. 04/06/2020, dep. 27/08/2020), n.17882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13663-2019 proposto da:

A.P., A.G., A.R., considerati

domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONINA

FUNDARO’;

– ricorrenti –

contro

G.F., considerato domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO LO

PINTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 342/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 20/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 4/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel 2007, A.P., G. e R. proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo in data 4 dicembre 2006 e notificato il successivo 29 dicembre, con il quale, su istanza di G.F., era stato loro ingiunto il pagamento del complessivo importo di Euro 137.144,20, comprensivo di interessi, in forza di una scrittura privata di ricognizione di debito sottoscritta dal defunto G.P., loro dante causa, della quale disconobbero la firma, avanzando nel contempo querela di falso in relazione all’abusivo riempimento del foglio sottoscritto in bianco, dal dichiarante.

Gli attori dedussero, in particolare, che il G. era possidente e non poteva avere contratto il prestito cui si riferiva il riconoscimento del debito e che, in subordine, la somma andava ripartita pro quota tra i cinque eredi testamentari, compresi il convenuto e il fratello, e che, avendo l’intimante allegato l’esistenza di altri eredi legittimi, il debito doveva essere ripartito anche tra costoro.

Chiesero, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c..

G.F. si costituì e contestò quanto dedotto ex adverso; sulla scorta dell’operato disconoscimento avanzò istanza di verificazione della scrittura privata; rappresentò che l’eredità si era devoluta per legge, oltre che per testamento, essendo presenti nell’asse beni mobili non assegnati con il testamento olografo, e che, poichè gli unici eredi che avevano accettato l’eredità erano gli opponenti, del debito dovevano rispondere solo questi ultimi, trovandosi gli altri, compreso lui, nella posizione di semplici chiamati; sostenne che, in ogni caso, i pesi ereditari andavano ripartiti in proporzione alle rispettive quote e chiese il rigetto dell’opposizione.

Nelle more del processo, G.F. e suo fratello germano G. (rimasto estraneo al processo), anch’essi eredi testamentari di G.P., accettarono l’eredità relitta dal de cuius, con dichiarazione intervenuta ex art. 481 c.c..

Il Tribunale, con sentenza del 4 luglio 2013, in parziale accoglimento dell’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo; dichiarò la veridicità della ricognizione di debito effettuata da G.P. e rigettò la querela di falso; condannò gli opponenti a corrispondere a G.F. la somma di Euro 27.428,84 ciascuno; condannò il convenuto a rimborsare agli attori la metà delle spese di lite, compensandone la restante metà.

Avverso la sentenza di primo grado A.R., G. e P. proposero impugnazione, della quale l’appellato chiese il rigetto.

La Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 342/2019, pubblicata il 20 febbraio 2019, rigettò il gravame e condannò gli appellanti in solido alle spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito A.R., G. e P. hanno proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi e illustrato da memoria, cui ha resistito G.F. con controricorso.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, deducendo “Omesso esame di fatti decisivi e delle firme prodotte in comparazione e della relazione del C. T. U. e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, i ricorrenti sostengono che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto delle conclusioni del C.T.U., secondo cui la sottoscrizione della scrittura privata di cui si discute in causa è apocrifa, senza dar conto delle ragioni per cui avrebbe ritenuto inattendibili le conclusioni dell’ausiliare del giudice, avrebbe omesso di esaminare le firme di comparazione ed avrebbe deciso la causa basandosi sull’unica prova testimoniale, in dispregio degli artt. 115 e 116 c.p.c..

2. Il secondo motivo è così rubricato: “Omesso esame di fatti decisivi ed incontestati ed indicativi della assoluta incoerenza logica dell’atto e della firma con il contingente contesto dell’atto e della firma con il contingente in cui l’atto si inserisce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

I ricorrenti censurano la decisione impugnata sul rilievo che la corte territoriale avrebbe del tutto omesso l’esame di fatti decisivi, incontestati “ed indicativi dell’assoluta incoerenza logica dell’atto e della firma (dichiarata falsa dal CTU) con il contingente contesto nel quale l’atto si inerisce”, così violando sia gli artt. 115 e 116 c.p.c., sia i principi affermati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità.

3. Con il terzo motivo si lamenta: “Omesso esame di fatti decisivi relativi al documentato comportamento della controparte contrarlo a buona fede violazione degli artt. 115,116 ed 88 c.p.c., ai sensi del art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, Ad avviso dei ricorrenti, la Corte di merito avrebbe “omesso l’esame del comportamento processuale e sostanziale di controparte, meramente emulativo, in danno” dei predetti.

4. I tre motivi sono tutti inammissibili per un duplice ordine di ragioni.

4.1. Ed invero tali mezzi, correttamente veicolati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (Cass. 12/10/2017, n. 23940), sono inammissibili e” art. 348-ter c.p.c., u.c., in quanto, nell’ipotesi – come quella all’esame – di cd. “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno li settembre 2012 (si evidenzia che, nella specie, l’atto introduttivo del giudizio di appello risulta notificato in data 1 luglio 2014, v. sentenza impugnata p. 4), la parte ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cuì all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal D.L. n. 83 cit., art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012), deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 10/03/2014, n. 5528); nel caso all’esame, tale onere non risulta essere stato assolto daì ricorrenti.

4.2. Inoltre, i motivi all’esame tendono ad una rivalutazione del merito e, in particolare, delle risultanze istruttorie, non consentita in questa sede (Cass., 2/08/2016, n. 16056, Cass., ord., 7/12/2017, n. 29404).

5. La memoria dei ricorrenti non fornisce argomenti idonei a scalfire i rilievi che precedono evidenziandosi che l’precedenti citati in tale atto si riferiscono ad ipotesi del tutto diverse da quella qui all’esame e precisamente a travisamento della prova (Cass., ord., 5/11/2018, n. 28174) e ad omessa istruzione probatoria (Cass., ord., 12/11/2019, n. 29222).

6. Solo per completezza si evidenzia che comunque la sentenza impugnata risulta motivata, sicchè neppure sussiste la violazione dell’art. 111 Cost., peraltro lamentata inammissibilmente solo nella memoria (v. p. 6).

7. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 4 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

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