Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17882 del 09/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/09/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 09/09/2016), n.17882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza richiesto d’ufficio dal Tribunale di

Catanzaro, con ordinanza del 23 aprile 2015, nella causa civile

iscritta al n. 41/2015 R.G., vertente tra:

SPACE 2000 S.P.A.;

e

G.D.;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11 aprile 2016 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale dott. DE RENZIS Luisa, la quale ha

chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Crotone.

Fatto

Con ordinanza del 25 marzo 2015, il Tribunale di Crotone ha dichiarato la propria incompetenza in ordine all’istanza di fallimento proposta dalla Space 2000 S.p.a. nei confronti di G.D., rimettendo gli atti al Tribunale di Catanzaro, quale giudice del luogo in cui l’imprenditore ha la sede principale della impresa.

2. – A seguito della trasmissione degli atti, il Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 23 aprile 2015 ha sollevato conflitto negativo di competenza, sostenendo che l’impresa del G. ha la sua sede legale nel (OMISSIS), incluso nel circondano del Tribunale di Crotone, ai sensi della Tabella A allegata al D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

3. – Le parti non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

1. – Ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 9 la competenza a provvedere in ordine alla dichiarazione di fallimento spetta inderogabilmente al tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa, che in base ad una presunzione juris tantum coincide con la sede legale, fino a quando non risulti dimostrato che la sede effettiva si trovi, alla data di presentazione dell’istanza di fallimento, ubicata altrove, e che quella legale sia quindi meramente fittizia; per sede effettiva deve poi intendersi il centro dell’attività direttiva, amministrativa od organizzativa dell’impresa e di coordinamento dei fattori produttivi, non assumendo alcun rilievo, ai fini della competenza territoriale, il luogo in cui si svolge l’attività di produzione, qualora non coincida con quello in cui viene svolta l’attività organizzativa (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. Un., 25 giugno 2013, n. 15872; Cass. Sez. 6, 6 novembre 2014, n. 23719; 7 maggio 2012, n. 6886).

In applicazione di tale criterio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice competente a dichiarare il fallimento di G.D. deve essere individuato, nella specie, nel Tribunale di Crotone, nel cui circondano ricade il Comune di Petronà: dalla documentazione acquisita risulta infatti che l’impresa del debitore ha la sua sede legale nel predetto Comune, dove presumibilmente si svolge anche l’attività organizzativa ed amministrativa, non essendo stato fornito alcun elemento dal quale possa evincersi il carattere meramente fittizio di detta sede, nonchè la collocazione della sede effettiva dell’impresa in un luogo diverso, e segnatamente nel circondario del Tribunale di Catanzaro.

2. – La proposizione d’ufficio del regolamento di competenza esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Crotone.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

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