Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17882 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. II, 03/07/2019, (ud. 14/03/2019, dep. 03/07/2019), n.17882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26623/2015 proposto da:

C.G. & C. s.a.s., in persona del socio

accomandatario, amministratore unico e legale rappresentante

C.G., rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO AMBROSETTI;

– ricorrente –

contro

PLAYMAKER s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo

studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCESCA SICA;

MEDIOCRETO ITALIANO S.p.A., nella quale si è fusa per incorporazione

LEASINT S.p.A. (già INTESA LEASING S.p.A.), in persona di

Co.Mo. nella sua qualità di procuratore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato

LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

FRANCESCA SICA, ROSA ANNA CERVELLIONE AUGELLO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1427/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 31/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/03/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

Fatto

RITENUTO

che:

La C.G. S.a.s. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Milano, di conferma della sentenza di primo grado che ha negato l’esistenza di una servitù di passaggio in favore del fondo dell’attrice e carico di fondo originariamente di proprietà della Seride s.r.l. e attualmente di proprietà della Leasint S.p.A. e da questa concesso in locazione finanziaria alla società Playmaker s.r.l..

Il ricorso è proposto sulla base di quattro motivi, cui le intimate Leasint S.p.A. e Playmaker s.r.l. hanno resistito con controricorso.

Le controricorrenti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il primo motivo di ricorso denuncia omessa e contraddittoria motivazione circa la valenza probatoria dei documenti prodotti dall’appellante e su fatti decisivi del giudizio.

La sentenza è oggetto di censura per avere escluso l’esistenza di una servitù convenzionale sulla base dell’esame dei titoli.

Il motivo è inammissibile.

Il vizio denunciato con il motivo non è più annoverabile fra i motivi di ricorso per cassazione in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, che “introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass., S.U., n. 8053/2014; n. 27415/2018).

In contrasto con i caratteri del vizio attualmente deducibile il motivo si esaurisce nel proporre una lettura alternativa dei titoli: ciò in cassazione non è consentito.

“In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati” (Cass. n. 2465/2015; n. 10891/2016).

Il secondo motivo denuncia omesso esame di prove documentali. Il motivo presente una pluralità di profili di inammissibilità.

In primo luogo perchè la ricorrente, seppure descriva sommariamente il contenuto dei documenti di cui lamenta l’omesso esame, non indica esattamente nel ricorso in quale fascicolo essi si trovino e in quale fase processuale siano stati depositati (Cass. n. 29093/2918; n. 24745/20117).

Tale indicazione, costituente requisito di contenuto-forma previsto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, deve essere assolta necessariamente con il ricorso e non può essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso (Cass. n. 7455/2013; n. 5478/2018).

In secondo luogo il motivo è inammissibile, perchè, come già chiarito, “l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass., S.U., n. 8053/2014; n. 27415/2018).

L’omissione rilevante, infine, deve essere riferita a un fatto decisivo: è tale il fatto la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa (Cass. n. 18368/2013).

Al contrario gli elementi di cui si lamenta l’omesso esame sono privi di tale requisito, trattandosi pur sempre di elementi da considerare nel quadro degli elementi acquisiti alla causa, di quali si propone inammissibilmente una lettura alternativa rispetto a quella data dalla corte d’appello.

A maggior ragione è inammissibile il terzo motivo, con il quale si denuncia che la corte d’appello, fra le deposizioni dei testimoni, avrebbe privilegiato alcune deposizioni piuttosto che altre di segno contrario.

“L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 16056/2016; n. 29404/2017).

Il quarto motivo denuncia omesso pronuncia sulla richiesta di produzione di muovi documenti in appello.

Il motivo è inammissibile.

Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie (Cass. n. 13716/2016).

Si ritiene di aggiungere per completezza di esame che è applicabile nella specie, ratione temporis, il testo attuale dell’art. 345 c.p.c., posto che la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 27 settembre 2012.

“Nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, quale risulta dalla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'”indispensabilità” degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” (Cass. n. 26522/2017; n. 6590/2017).

Le spese seguono la soccombenza e, salvo l’aumento percentuale per la difesa di più parti da parte del difensore sono liquidate unitariamente, in applicazione del seguente principio, pertinente al caso di specie: “In caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, a quest’ultimo è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dal D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 8 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il detto comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, nè che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro diverso legale, in quanto la “ratio” della disposizione di cui al menzionato art. 8, comma 1, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall’art. 92 c.p.c., comma 1″ (Cass. n. 25803/2017).

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo del versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 6.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;

dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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