Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17881 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, (ud. 04/06/2020, dep. 27/08/2020), n.17881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13039-2019 proposto da:

C.B., considerato domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO BOVE;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, 01165400589, in persona del dirigente generale Dott.

Agatino Cariola, giusta determinazione del Presidente dell’INAIL del

23 novembre 2018, n. 482, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV

NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato VITO ZAMMATARO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati RENATA TOMBA,

ANDREINA AMATO;

SOCIETA’SPORT CENTER TDK PARK, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

CLODIA N. 86, presso lo studio dell’avvocato NICOLA CANDIANO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

E

contro

US ACLI, ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA, FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO

(FITA);

-intimate –

avverso la sentenza n. 274/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 13/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 4/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.B., premesso di aver subito, nel 1993 (all’epoca minorenne), un infortunio sportivo durante un allenamento di Taekwondo presso la palestra della Società Sport Center TKD Park, per essere stato colpito in faccia con un calcio circolare all’indietro sferrato da un compagno che gli stava accanto, riportando lesioni all’occhio destro, per le quali era stato costretto a subire due interventi chirurgici (il primo per cataratta e il secondo per distacco di retina), e di avere ancora gravi postumi invalidanti permanenti (28%), convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Castrovillari, la predetta società sportiva per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’infortunio, nella misura di Lire 186.096.000, da cui andava detratta la somma di Lire 2.742.000 corrisposta dalla compagnia assicuratrice della società sportiva menzionata e da lui trattenuta a titolo di mero acconto.

La convenuta si costituì in giudizio, contestando, in ragione della dinamica riferita dal danneggiato, la ricorrenza di profili di responsabilità a suo carico e negando il nesso di causalità tra l’infortunio e le patologie insorte a distanza di anni; in ogni caso, dedusse di essere associata alla FITA (Federazione Italiana Taekwondo) e all’U.S. (Unione Sportiva) ACLI, le quali rispettivamente tramite la Sportass e la Compagnia Lavoro e Sicurtà garantivano la copertura assicurativa per gli infortuni sportivi, e chiese ed ottenne di essere autorizzata a chiamare in causa detti enti per sentirli condannare direttamente all’eventuale risarcimento dei danni subiti dal Cofone, ovvero per essere da essi manlevata in caso di accoglimento della domanda.

Si costituirono in giudizio i terzi chiamati, i quali contestarono le domande formulate nei loro confronti.

Con sentenza n. 260/17, depositata il 9 maggio 2017, il Tribunale di Castrovillari rigettò la domanda risarcitoria e compensò le spese di lite tra tutte le parti in causa.

Il Tribunale, dopo avere rigettato le eccezioni preliminari proposte dalla convenuta e dall’INAIL, ritenne non provati gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria: l’evento dannoso e il nesso di causalità.

Avverso la sentenza di primo grado propose appello il Cofone, lamentando l’erronea valutazione delle prove acquisite e chiedendo, in totale riforma della sentenza impugnata, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni nella misura di Euro 82.297,00 o in quella da accertare tramite consulenza medico legale.

Si costituirono in secondo grado la società sportiva nonchè l’INAIL (subentrata a Sportass, soppressa ex lege), Allianz Assicurazioni S.p.a. (già R.A.S. S.p.a.) e U.S. ACLI, mentre rimase contumace FITA.

La Corte di appello di Catanzaro, rigettò il gravame e confermò la sentenza impugnata, condannò il Cofone al pagamento delle spese di lite in favore di Società Sport Center TKD Park, compensò le spese tra le altre parti.

Avverso la sentenza della Corte di merito C.B. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi, cui hanno resistito, con distinti controricorsi, l’INAIL e la Società Sport Center TKD Park.

Le intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

INAIL ha depositato memoria, rappresentando di aver accettato la rinuncia al ricorso del C..

Il ricorrente ha depositato rinuncia con accettazione da parte della società sportiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Rileva il Collegio che, alla luce della rinuncia al ricorso da parte dell’attore, rinuncia che risulta essere stata accettata dalle parti costituite, va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione.

Stante l’adesione delle parti controricorrenti alla predetta rinuncia (si evidenzia che ai difensori dell’INAIL risulta attribuita, da tale ente, anche la facoltà di accettare la rinuncia al ricorso per cassazione, v. procura in calce al controricorso), non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di legittimità.

Pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, l’estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il presente giudizio di cassazione per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 4 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

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