Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17881 del 23/07/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 17881 Anno 2013
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: MATERA LINA

SENTENZA

sul ricorso 14701-2007 proposto da:
NAPOLITANO

RAFFAELE

C.F.NPLRFL40T26F839M,

el-ett-i-v-amante domiciliato Vin ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato BELMONTE GUIDO;
– ricorrente contro

2013
1552

CASERTA GIOVANNI C.F.CSRGNN16H24F839W, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GRAMSCI 36, presso lo studio
dell’avvocato DE TILLA MAURIZIO, che lo rappresenta e
difende;

Data pubblicazione: 23/07/2013

- controricorrente avverso la sentenza n. 966/2006 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 29/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/05/2013 dal Consigliere Dott. LINA

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

MATERA;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17, 18, 20, 21 marzo e 6
aprile del 1995 Caserta Giovanni conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Napoli De Caro Luciano, Terracciano Felice,

Fallimento di Ascione Raffaele e Napolitano Raffaele, per sentir
accertare la violazione del diritto di sopraelevazione spettantegli
quale proprietario -in forza di atti notarili stipulati nel 1947 e 1948-,
dell’area di risulta dei fabbricati siti in Napoli, piazza Mercato n. 24,
vico Barre al Mercato n. 38 e vico Barrettari n. 72, andati distrutti a
seguito degli eventi della prima e della seconda guerra mondiale.
L’attore deduceva, in particolare, che non poteva procedere alla
ricostruzione a causa della presenza di alcuni lucernari e tralicci di
sostegno per tabelle pubblicitarie abusivamente realizzati dai
convenuti sui lastrici di copertura dei terranei dai medesimi
ricostruiti.
Con sentenza in data 1-12-2000 il Tribunale rigettava la
domanda attrice; accoglieva la domanda riconvenzionale di
usucapione formulata da De Caro Luciano e dai Terracciano;
rigettava le analoghe domande riconvenzionali spiegate da Sperindeo
Giuseppe e Napolitano Raffaele.
Avverso la predetta decisione proponevano appello principale
Caserta Giovanni e appello incidentale Napolitano Raffaele.

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Terracciano Mauro, Sperindeo Giuseppe, De Falco Maria, il

Con sentenza non definitiva in data 29-3-2006 la Corte di
Appello di Napoli rigettava l’appello incidentale, disponendo con
separata ordinanza per il prosieguo del giudizio in ordine all’appello
principale. La Corte territoriale, in particolare, pur dando atto della

Napolitano Luigi, che il Tribunale aveva ritenuto non provata,
riteneva infondata nel merito la domanda riconvenzionale di
usucapione della proprietà del lastrico di copertura del terraneo di
sua proprietà, proposta dal predetto convenuto.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso
Napolitano Raffaele, sulla base di due motivi.
Caserta Giovanni ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e
falsa applicazione degli artt. 1158 e 1163 c.c. Deduce che, ai fini
della sussistenza dell’elemento della pubblicità, è sufficiente che il
possesso sia esercitato in maniera non occulta, così da rendere palese
la volontà del possessore di assoggettare la cosa al proprio potere, a
nulla rilevando che l’esercizio del possesso avvenga in luogo chiuso,
non aperto al pubblico, qualora esso non avvenga clandestinamente,
ma alla presenza di tutti coloro che frequentano il luogo. Sostiene
che nella specie, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di

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sussistenza, in capo a Napolitano Raffaele, della qualità dì erede di

Appello, il ricorrente e prima di lui i suoi danti causa hanno
esercitato un possesso dotato del requisito della pubblicità, tant’è
che lo stesso attore se ne era avveduto, avendo lamentato, in
citazione, che il convenuto aveva abusivamente realizzato “alcuni

Secondo il ricorrente, esistevano segni ben visibili dell’uso
continuato del lastrico, rappresentati da una scala di accesso, per
quanto piccola, nonché dai lucernari realizzati nell’intera superficie
del lastrico e dai tralicci per il sostegno delle tabelle pubblicitarie
dei sottostanti magazzini; opere tutte che rivelavano, oltre alla
possibilità per i Napolitano di accedere al lastrico in ogni momento,
anche la continuità dell’uso di tale lastrico, quanto meno al fine di
una periodica ispezione e manutenzione dei lucernari.
Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito
di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile
temporis

ratione

al ricorso in esame): “Dica la Corte se per aversi

“pubblicità” del possesso necessaria perché questo possa produrre
l’effetto dell’usucapione, sia sufficiente che esso sia esercitato in
modo visibile e non occulto, così che possa rivelare l’animo del
possessore di voler assoggettare la cosa al proprio potere, a nulla
rilevando che l’esercizio del possesso avvenga in luogo chiuso, non
aperto al pubblico né visibile dalla pubblica strada, qualora esso non

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lucernari e alcuni tralicci di sostegno per tabelle pubblicitarie”.

avvenga clandestinamente, ma alla presenza di tutti coloro che
frequentano il luogo in cui tale possesso si esercita”.
Il motivo è infondato.
Come è stato già affermato da questa Corte, il requisito della

espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire
proprietario, ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed
esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, così
da palesare l’animo del possessore di voler assoggettare la cosa al
proprio potere senza che sia necessaria l’effettiva conoscenza da
parte del preteso danneggiato (v. Cass. 17-7-1998 n. 6997; Cass. 145-1979 n. 2800; Cass. 10-4-1973 n. 1021; Cass. 9-10-1970 n. 1910).
In particolare, è stato precisato che, ai fini dell’accertamento della
mancanza di clandestinità, è necessario che il possesso sia acquistato
ed esercitato pubblicamente in modo visibile a tutti o almeno ad
un’apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo al
precedente possessore o ad una limitata cerchia di persone che
abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto
grazie al proprio particolare rapporto col possessore (Nel caso di
specie, la Corte ha cassato la sentenza di secondo grado che aveva
ritenuto pubblico il possesso di un vano accessibile solo mediante
una botola d’ingresso, situata in un retrobottega, visibile solo a chi
avesse la possibilità di entrare nel locale) (Cass. 9-5-2008 n. 11624).

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non clandestinità, richiesto dall’art. 1163 c.c., va riferito non agli

L’accertamento in concreto del requisito in parola, in relazione alla
fattispecie specifica e alle prove acquisite agli atti, infatti,
costituisce apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato,
come nel caso in esame, è incensurabile in Cassazione (Cass. 9-10-

Nel caso in esame, la Corte di Appello non si è discostata dagli
enunciati principi, avendo osservato che, in tema di possesso utile
per l’usucapione, è pubblico il possesso esercitato in modo visibile e
non occulto, così da poter rivelare esteriormente

l’ animus

possidendi; e che, ai fini del requisito in parola, non è richiesto che
il possessore del bene conosca effettivamente il possesso altrui, ma è
comunque necessario che egli abbia l’obiettiva possibilità di
prendere conoscenza.
Partendo da tali esatte considerazioni, il giudice del gravame
ha escluso che nella specifica fattispecie il possesso asseritamene
esercitato dal Napolitano sia connotato dal carattere di pubblicità,
avendo accertato, in punto di fatto: che il lastrico di copertura non è
visibile neppure in parte dalla strada pubblica; che ad esso si accede
attraverso una scala assai stretta, chiusa da una porticina quasi del
tutto nascosta; che la presenza dei lucernari è celata alla vista del
pubblico da un muretto-parapetto; che le deduzioni svolte (anche
attraverso l’ articolazione della prova orale) dall’appellante
incidentale circa l’asserito uso del lastrico solare, per la loro

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1970 n. 1910; Cass. 24-4-1975 n. 1598).

genericità, sono inidonee a rivelare la pubblicità dell’uso e, quindi,
del possesso che da quell’uso il Napolitano vorrebbe far
ridiscendere.
Non sussistono, pertanto, le denunciate violazioni di legge,

affermati in materia dalla giurisprudenza; laddove i rilievi svolti dal
ricorrente per sostenere che il suo possesso del lastrico solare era
connotato dal requisito della pubblicità, involgono apprezzamenti di
fatto del giudice di merito non sindacabili in questa sede, in quanto
sorretti da una motivazione adeguata e immune da vizi logici. :
2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizi di
motivazione. Deduce, in particolare, che la motivazione è
insufficiente nella parte in cui, pur avendo dato atto che i
Napolitano, nel procedere (pacificamente prima del 1950) alla
ricostruzione dei terranei, avevano edificato una scaletta per
accedere al lastrico e munito i nuovi piani di ampi lucernari, non ha
tratto la conclusione della sussistenza della prova del possesso ad

usucapionem e

,

comunque, non ha ammesso la prova per

interrogatorio e per testi articolata in via subordinata dal convenuto.
Evidenzia che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di
Appello, i lucernari, superando il livello di calpestio del lastrico e
ingombrando la colonna d’aria ad esso sovrastante, rappresentano

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avendo la Corte distrettuale fatto corretta applicazione dei principi

chiaramente il segno di un uso permanente del lastrico nella sua
interezza.
Anche tale motivo è privo di fondamento.
La Corte di Appello ha dato sufficiente conto delle ragioni per

Napolitano. Il percorso argomentativo seguito si snoda attraverso
passaggi congruenti e non contraddittori, con i quali il giudice del
gravame, oltre a rilevare la mancanza del requisito della pubblicità
del possesso di cui all’art. 1163 c.c., ha rimarcato anche sotto un
diverso profilo la mancanza di prova dì un possesso utile ai fini
dell’ usucapione.
La Corte territoriale, infatti, nel rilevare che, secondo la
prospettazione dell’appellante incidentale, gli atti di possesso
esercitati dal Napolitano e dai suoi danti causa stati erano costituiti
dall’uso del lastrico di copertura e dalla costruzione di alcuni
lucernari, ha evidenziato l’estrema genericità delle deduzioni svolte
dall’appellante incidentale riguardo all’asserito “uso” del lastrico
solare, non accompagnate dalla indicazione degli atti di possesso in
concreto esercitati; ed ha, conseguentemente, ritenuto irrilevante la
prova dedotta al riguardo dall’odierno ricorrente. E in effetti, come
si desume dalla lettura dei capitoli trascritti a pag. 6 del ricorso, la
prova articolata dal Napolitano non andava al di là di un riferimento
del tutto generico all’ “uso di tali lastrici”.

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le quali ha disatteso la domanda riconvenzionale proposta dal

Quanto ai lucernari, il giudice di appello ha osservato che la
loro presenza, oltre ad essere celata alla vista del pubblico da un
muretto-parapetto, non sarebbe comunque sufficiente ad attribuire la
proprietà per usucapione dell’intero lastrico di copertura; e ciò sia in

superficie del lastrico, sia perché la loro realizzazione potrebbe
tutt’al più comportare l’acquisto di un diritto reale limitato sul bene
altrui (il lastrico) e non già dell’intera superficie del medesimo bene.
Secondo la Corte territoriale, infine, non rileva, ai fini della
positiva delibazione della domanda di usucapione del lastrico, la
presenza di una insegna pubblicitaria sulla copertura: non solo,
infatti, quella che si vede nelle fotografie è una tabella pubblicitaria
in posizione defilata rispetto al lastrico, essendo posta sul suo
margine estremo, ma della sua presenza ultraventennale non vi è
traccia nei capitoli di prova articolati.
Si tratta di argomentazioni congrue e logiche, che valgono a
fornire un’adeguata base motivazionale alla decisione impugnata e a
fronte delle quali le doglianze mosse dal ricorrente, volte a sostenere
da un lato che i lucernari erano ben visibili ed ingombravano l’intera
colonna d’aria sovrastante il livello del piano di calpestio del
lastrico, e dall’altro che il Napolitano e i suoi danti causa si erano
ininterrottamente serviti del lastrico almeno per la pulizia e
manutenzione dei detti lucernari, si risolvono, attraverso la formale

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considerazione del fatto che i lucernari non occupano l’intera

denuncia di vizi di motivazione, nella sostanziale richiesta di una
valutazione delle risultanze processuali diversa rispetto a quella
compiuta dal giudice del gravarne. In tal modo, peraltro, si sollecita
a questa Corte l’esercizio di un potere di cognizione esulante dai

compiti istituzionali del giudice di merito l’accertamento dei fatti
oggetto della controversia e la valutazione delle prove.
3) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
sostenute dal resistente nel presente grado di giudizio, liquidate
come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese, che liquida in euro 3.200,00, di cui euro
200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30-5-2013
11 Consigliere estensore

Il Preside te

limiti del sindacato di legittimità ad essa riservato, rientrando nei

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