Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17881 del 12/08/2014
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17881 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO
ORDINANZA
INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro
pro
tempore,
rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge
–
ricorrente –
contro
VENETTONI Mario;
– intimato avverso il decreto della Corte d’appello di Roma,
depositato in cancelleria il 5 aprile 2012.(
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10 aprile 2014 dal Presidente relatore Dott.
Stefano Petitti;
Data pubblicazione: 12/08/2014
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Aurelio Golia, che ha chiesto il rigetto
del ricorso.
Ritenuto
che il Ministero dell’economia e delle
della Corte d’appello di Roma, depositato il 5 aprile
2012, che, decidendo sulla domanda di equa riparazione
proposta da Venettoni Mario, ha condannato il Ministero
stesso al pagamento della somma di euro 1.313,00, oltre
agli interessi legali dalla domanda;
che l’intimato non si è costituito.
Considerato che la notificazione del ricorso è stata
tentata dall’amministrazione ricorrente presso
il
domicilio eletto nel giudizio di merito;
che la notificazione non è andata a buon fine, essendo
risultato il difensore domiciliatario trasferito;
che il Ministero ha quindi rinnovato la notificazione
dapprima alla parte personalmente e poi presso la
Cancelleria della Corte d’appello;
che, avendo la difesa erariale eseguito i tentativi di
notificazione del ricorso in continuità rispetto alla
conoscenza del fatto che la notificazione tentata presso
il domicilio eletto nel giudizio di merito non era andata
a buon fine, per essere risultato il difensore
domiciliatario trasferito, e non potendosi tuttavia
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finanze ha proposto ricorso per la cassazione del decreto
ritenere che il procedimento notificatorio si sia concluso
positivamente, occorre disporre la rinnovazione della
notificazione del ricorso;
che,
a
tal
fine,
può
essere
concesso
giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
che la causa è rinviata a nuovo ruolo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dispone la rinnovazione della notificazione
del ricorso entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa
nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione,
il 10 aprile 2014.
all’amministrazione ricorrente il termine di sessanta