Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17880 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. III, 31/08/2011, (ud. 04/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIUSEPPE CERBARA 64, presso lo studio dell’avvocato

CASTIELLO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. DA PROCIDA 36 (studio BALDARI), presso lo studio

dell’avvocato TALLARIDA NICOLA, che lo rappresenta e difende giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 352/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, emessa il 31/07/2008, depositata il 27/11/2008 R.G.N.

524/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato CASTIELLO FRANCESCO;

udito l’Avvocato TORRIERO CLAUDIO (per delega dell’Avv. TALLARIDA

NICOLA);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

Con citazione notificata il 9 ottobre 1997 G.G. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Locri S.P. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni nella misura di L. 500.000.000.

Espose che, a seguito di denuncia da questo presentata, era iniziato a suo carico un procedimento penale per il reato di cui agli artt. 56, 81 cpv. e art. 317 cod. pen., per avere, abusando della sua qualità di preside dell’istituto professionale alberghiero di Locri, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a indurre lo S. a pagare somme di danaro da distribuire ai membri della Giunta, con la promessa che in tal modo il medesimo S. avrebbe ottenuto un posto di insegnante; che il procedimento penale si era concluso con sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria del 6 dicembre 1994 di assoluzione per insussistenza del fatto; che la denuncia calunniosa gli aveva cagionato i danni patrimoniali e non patrimoniali dei quali veniva ora a chiedere il ristoro.

Il convenuto, costituitosi in giudizio, contestò l’avversa pretesa.

Con sentenza del 29 novembre 2000 il Tribunale di Locri dichiarò estinto per prescrizione il diritto azionato. Proposto dal soccombente gravame, la Corte d’appello, in data 27 novembre 2008, lo ha respinto.

Per la cassazione di detta pronuncia propone a questa Corte ricorso, illustrato anche da memoria, G.G., erede di G., formulando quattro motivi, con pedissequi quesiti.

Resiste con controricorso S.P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo l’impugnante denuncia, ex art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 27 Cost., comma 2, repubblicana e 2 – art. 108 Cost., Europea. Secondo l’esponente il giudice di merito, riesumando la vecchia formula assolutoria dubitativa, espunta dall’ordinamento giuridico con la riforma del 1988, avrebbe fatto malgoverno dei principi costituzionali interni e comunitari, testè menzionati, principi in base ai quali, in mancanza di prove, l’imputato va considerato non colpevole.

1.2 Col secondo mezzo si deduce violazione dell’art. 368 cod. pen., ex art. 360 cod. proc. civ.,, comma 1, n. 3, sotto il profilo che le dettagliate e non veritiere vicende più volte denunciate dallo S. avrebbero evidenziato la precisa volontà di questi di imputare al G. fatti criminosi insussistenti nella consapevolezza dell’innocenza dell’incolpato. Ricorda in proposito che l’elemento soggettivo del reato di calunnia è integrato dal dolo generico, e cioè dalla consapevolezza dell’innocenza del calunniato e che la sentenza assolutoria aveva segnatamente rimarcato la totale infondatezza delle accuse formulate dal denunziante, il quale era stato smentito nella stragrande maggioranza degli episodi lamentati da dettagliati e documentati rapporti giudiziari.

1.3 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e segg. preleggi ex art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, sotto il profilo che la sentenza assolutoria del G., pronunciata con la formula perchè il fatto non sussiste, presupponeva la falsità delle denunce, di talchè la decisione impugnata aveva violato i principi in tema di interpretazione del giudicato esterno. Ricorda che, secondo il consolidato orientamento del Supremo Collegio a questo deve riconoscersi la stessa efficacia della norma giuridica, di talchè il giudice di legittimità può direttamente conoscerne l’esistenza e la portata.

1.4 Con il quarto l’impugnante denuncia insufficienza della motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza del delitto di calunnia, malgrado i numerosi passaggi della sentenza assolutoria che avevano sottolineato la totale inconsistenza di numerosi episodi di abuso d’ufficio contestati all’imputato.

2 Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente, per la loro evidente connessione, sono infondate.

Nel motivare il suo convincimento il giudice di merito, premesso che elemento essenziale del delitto di calunnia era la consapevolezza dell’agente di incolpare taluno di un reato pur sapendolo innocente, ha evidenziato che il G., condannato in primo grado dal Tribunale di Locri, era stato assolto dalla Corte d’appello di Reggio Calabria per mancanza di prova della commissione dei reati ascrittigli, non già per la sussistenza della prova positiva che egli non li avesse commessi, specificamente segnalando che l’istruttoria, piuttosto carente e non integrabile a distanza di tempo in fase di appello, consentiva di esprimere fondati dubbi sul reale verificarsi di episodi di tentata concussione ad opera del prevenuto. In tale contesto ha quindi escluso che dalla predetta pronuncia emergesse la consapevolezza dello S. di avere accusato ingiustamente il G., con conseguente addebitabilità allo stesso, al più, di illeciti colposi, in relazione ai quali il termine di prescrizione quinquennale dell’azione risarcitoria era ampiamente decorso.

3 Tale apparato motivazionale resiste, a giudizio del collegio, ai rilievi critici formulati dal ricorrente. Non vale anzitutto invocare, con riferimento alla sentenza assolutoria della Corte d’appello di Reggio Calabria, la forza propria del giudicato esterno, per la elementare considerazione che manca il primo elemento conformativo di tale istituto, costituito dalla identità delle parti dei due giudizi e dalla inerenza, di entrambi, al medesimo rapporto giuridico (confr. Cass. civ. 20 gennaio 2010, n. 857).

E invero, avendo l’uno ad oggetto la pretesa punitiva dello Stato, e l’altro quella risarcitoria fatta valere dall’imputato assolto, si tratta qui di stabilire se le ragioni addotte dal giudice penale a sostegno del giudizio di non colpevolezza di G.G. siano tali da integrare anche la prova degli elementi costitutivi del delitto di calunnia a carico del suo accusatore.

In realtà il nodo cruciale della questione dedotta in giudizio è proprio l’insussistenza di qualsivoglia automatismo tra l’accertata infondatezza delle accuse penalmente rilevanti formulate nei confronti di un soggetto, e l’apprezzabilità in termini di calunnia del comportamento del denunciante.

Ciò in quanto, ai fini dell’integrazione dell’elemento psicologico di tale fattispecie criminosa, è necessaria la consapevolezza certa dell’innocenza dell’incolpato (confr. Cass. pen. 16 dicembre 2008, n. 2750), di talchè calunnia non v’ è ove l’agente versi in situazione di dubbio o errore ragionevole circa l’innocenza dello stesso (confr.

Cass. pen. 10 giugno 2009, n. 27846), e neppure se gli addebiti formulati siano temerari (Cass. pen. 18 febbraio 2009, n. 16645).

4 Così precisati i punti salienti della valutazione incidentale demandata al giudice civile investito della domanda risarcitoria proposta nei confronti dell’accusatore, da chi si ritenga dallo stesso calunniato, ritiene il collegio che le argomentazioni addotte dal decidente a sostegno della scelta decisoria operata siano corrette sul piano logico e giuridico, esenti da aporie e da contrasti disarticolanti con il contesto fattuale di riferimento, con conseguente sottrazione al sindacato di questa Corte dell’apprezzamento di cui sono espressione.

Risulta invero insuperabile il rilievo del giudice penale che pure ebbe ad assolvere l’imputato con formula terminativa piena – in ordine alla carenze che avevano caratterizzato l’istruttoria e ai fondati dubbi esistenti sull’effettivo verificarsi degli episodi di tentata concussione ascritti al prevenuto, elementi che impongono di ritenere congrua e plausibile la qualificazione in termini di illecito colposo della condotta dello S., con conseguente esclusione di ogni profilo di dolo e applicabilità ai diritti risarcitori fatti valere dall’attore del termine di prescrizione quinquennale (art. 2947 c.c., comma 1, ricorso è respinto.

Il ricorrente rifonderà alla controparte le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 10.200,00 (di cui Euro 10.000,00 per onorari), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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