Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17880 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, (ud. 04/06/2020, dep. 27/08/2020), n.17880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12797-2019 proposto da:

DITTA OMNIA DI C.P., in persona del legale rappresentante

pro tempore, considerata domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIO VILLANI;

– ricorrente –

contro

COMUNE di BENEVENTO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI N. 91,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE MARIA ANTONELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO CATALANO;

– controricorrente

contro

GESESA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4741/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 4/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Ditta Omnia di C.P. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, il Comune di quella città per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti da un’immobile di proprietà dell’attrice e causati dall’allegamento verificatosi il 13 settembre 2009, a seguito di un violento nubifragio.

Il Comune si costituì e contestò la domanda, deducendo l’eccezionalità dell’evento piovoso costituente caso fortuito; chiese, comunque, ed ottenne di chiamare in causa la GE.SE.SA. S.p.a., appaltatrice del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di rete fognaria e di raccolta delle acque meteoriche, al fine di essere manlevato in caso di condanna.

La società chiamata si costituì e chiese il rigetto della domanda.

Con sentenza n. 2085/13, pubblicata in data 5 novembre 2013, il Tribunale di Benevento accolse la domanda nei confronti dell’ente convenuto, che condannò al risarcimento dei danni in favore dell’attrice, quantificati in Euro 9.200,00, e rigettò la domanda di manleva proposta nei confronti della terza chiamata.

Avverso tale sentenza il Comune di Benevento propose gravame, del quale chiesero il rigetto le parti appellate.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 4741/2018, pubblicata il 22 ottobre 2018, accolse parzialmente l’appello del Comune di Benevento e, per l’effetto, rigettò la domanda proposta nei suoi confronti dalla Ditta Omnia di C.P. per carenza di prova sul quantum del risarcimento, pur ritenendo dimostrato l’an debeatur, e regolò le spese tra le parti in causa, compensandole, per entrambi i gradi di giudizio, tra la Ditta Omnia e il Comune, proprio evidenziando al riguardo che la domanda risarcitoria era stata rigettata solo per carenza di prova sull’an.

Avverso la sentenza della Corte di merito la Ditta Omnia di C.P. ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo e illustrato da memoria, cui ha resistito il Comune di Benevento con controricorso.

L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo si deduce “in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5… omesso esame di fatto decisivo conseguente alla omessa valutazione di prove testimoniali e/o omessa valutazione di ulteriori mezzi istruttori decisivi e in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4… violazione e falsa degli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver il Giudice di merito disatteso completamente la prova testimoniale omettendo altresì qualsivoglia motivazione in merito”.

1.1. Il motivo è inammissibile sotto vari profili.

Ed invero il mezzo difetta di specificità, non essendo stato riportato il tenore letterale delle deposizioni testimoniali di cui si lamenta l’omesso esame (Cass., ord. 10/08/2017, n. 19985, Cass., ord., 30/07/2010, n. 17915).

Va, altresì, rilevato che, nella specie, la Corte di appello ha pure valutato le foto in atti ma ha ritenuto che, in base ad esse, non potesse quantificarsi il danno e ha ritenuto la chiesta c.t.u. meramente esplorativa, motivando al riguardo. Inoltre, ritenendo fondate le doglianze del Comune articolate nel terzo motivo di appello, come riportato nella sentenza impugnata (e con il quale si lamentava che il Tribunale avesse ritenuto provato l’ammontare dei danni, nonostante l’espressa contestazione sollevata al riguardo, non costituendo prova l’inventario redatto dal titolare dell’esercizio commerciale contente l’elenco e il prezzo dei beni asseritamente danneggiati, v. sentenza impugnata p. 5), la Corte territoriale ha, in sostanza, confermato, sia pure per relationem, la non decisività ritenuta dal Tribunale – della prova testimoniale espletata, che ha, all’evidenza, tenuto ben presente.

Comunque, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora – come nel caso all’esame – il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053 e succ. conf.).

Inoltre, l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 2/08/2017, n. 16056).

Infine, va osservato che il motivo, tende, in sostanza, ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede.

La memoria di parte ricorrente non fornisce argomenti idonei a scalfire i rilievi che precedono.

2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 4 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA