Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1788 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1788 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7213-2016 proposto da:
HUSSAIN MEHBOOB, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LUIGI RIZZO, 50, presso lo studio dell’avvocato ELIANA
FERLAN, rappresentato e difeso dall’avvocato) PIERO METANI
G RAVERINI;
– ricorrente contro
CONI -MISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA SEDE
DI FIRENZE PRESSO LA PREFETTURA DI FIRENZE;

intimata

avverso la sentenza n. 56/2016 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 14/01/2016;

Data pubblicazione: 24/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/11/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

FATTO E DIRITTO

l’impugnazione proposta da Russain lehboob avverso l’ordinanza del
“fribunale che aveva rigettato la sua domanda di protezione
internazionale e, in subordine, umanitaria.
Ha rilevato la Corte territoriale che l’impugnazione, proposta con
ricorso, veniva notificata in data 11/03/2016, pertanto oltre il
trentesimo giorno successivo alla notificazione dell’ordinanza del
Tribunale, avvenuta in data 22/12/2015.
L’art. 27 del D.L. 142/2015 ha modificato l’art. 19 del d.lgs. 150/2011,
così disponendo: «All’articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.

130, sono apportate le seguenti modifica:zioni: (…) j) il comma 9 è sostituito dal
seguente: entro sei mesi dalla presentione del ricorso, il Tribunale decide (…) con
ordinana clic rigetta il ricorro ovvero riconosce al ricorrente lo status di rificiato o

z

di persona cui è accordata la prote ione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte
d’Ammllo decide sulla impugnaione entro sei mesi dal deposito del ricorffl».
Tuttavia ha ritenuto la Corte d’appello che il mero riferimento al
“ricorso” — contenuto in una norma che non è volta a disciplinare il
procedimento di appello, ma solo ad attribuire priorità di trattazione
alle controversie sulla protezione internazionale, ed unicamente nel
caso in cui tale protezione sia stata rifiutata (non anche quando
appellante sia il Ministero) — non valga a derogare alla regola generale a
tenore del quale l’impugnazione si propone con atto di citazione in
appello ex art. 702quater come interpretato da costante giurisprudenza.

Ric. 2016 n. 07213 sez. MI – ud. 14-11-2017
-2-

La Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile

\Tverso suddetta pronuncia ricorre il chtadino straniero sulla base di
due motivi.
Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 101, 189
e 190 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., perché la Corte d’appello,
all’atto di assumere la riserva di decisione sulla tempestività

conclusioni e non ha messo quindi il difensore in condizioni di poter
chiedere un rinvio. Non ha altresì assegnato un termine per il deposito
di memorie ex art. 101, 2° comma, c.p.c., avendo posto a fondamento
della decisione una questione di ammissibilità rilevabile d’ufficio.
Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e falsa
applicazione dell’art. 19, d.lgs. 150/2011, dell’art. 27, d.lgs. 142/2015,
art. 12 preleggi, perché il tenore letterale di tali disposizioni rende
evidente che l’appello deve essere proposto nella forma del ricorso e
non della citazione.

Rilevato, all’esito dell’esame del ricorso nell’adunanza camerale, che
non sussistono i presupposti di cui all’art. 375, numeri I) e 3), c.p.c.,
occorre rimettere la causa alla pubblica udienza della Prima sezione
civile ai sensi dell’art. 380bis, ultimo comma, c.p.c.

P.Q.,\ I.
Visto l’art. 380 bis c.p.c., rimette la causa alla pubblica udienza della
Prima Sezione Civile.
Così è deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14 novembre
2017.

dell’impugnazione, ha omesso di invitare le parti a precisare le

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