Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17878 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. III, 31/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 31/08/2011), n.17878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE AIELLO CALABRO (OMISSIS), in persona del Sindaco legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

UGO OJETTI 114, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO A CAPUTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BARBA GREGORIO giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

COMOFER SRL;

BANCA CARIME SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2393/2008 del TRIBUNALE di COSENZA, Sezione

prima, emessa il 26/09/2008, depositata il 01/10/2008; R.G.N.

2174/2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato GAGLIARDI VANIA per delega Avvocato BARBARA

GREGORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per accoglimento ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. Il Comune di Aiello Calabro subì espropriazione presso terzi, intentata dalla Co.Mo.Fer. srl anche nei confronti del suo tesoriere Banca CARIME spa ed iscritta al n. 3332/03 r.g.e. del Tribunale di Cosenza, per la somma di Euro 89.060,26 ed a seguito di atto notificato addì 1.10.03; alla successiva ud. 21.4.04 l’esecutato dispiegò opposizione deducendo l’impignorabilità delle somme espropriate in quanto vincolate D.Lgs. n. 267 del 2000, ex art. 159 e, dopo la positiva dichiarazione resa in quella stessa sede dal terzo pignorato, la contestò siccome riferita a tempo successivo al pignoramento; inoltre, formalizzò l’opposizione con sua iscrizione a ruolo al n. 1740/04 r.g.; e, con note autorizzate dep. il 30.4.04, il medesimo contestò la resa dichiarazione pure sotto il profilo della sua regolarità formale, in quanto resa da soggetto privo della necessaria procura speciale;

1.2. il giudice dell’esecuzione peraltro dispose l’assegnazione delle somme con ordinanza 19.5.04, notificata il 25.5.04: avverso la quale l’esecutato propose, con atto depositato il 31.5.04, opposizione ai p> sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., ribadendo le doglianze già proposte sia con la formalizzata opposizione all’esecuzione, sia con le note autorizzate successive all’udienza in cui il terzo aveva reso la contestata dichiarazione;

1.3. con successiva sentenza n. 2935/08, pubblicata addì 1.10.08, il Tribunale di Cosenza di ufficio rilevava l’inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi dispiegata avverso l’ordinanza di assegnazione, in quanto articolata sulla deduzione non già di vizi propri di quest’ultima, ma su altri motivi, almeno alcuni dei quali riconducibili alla fattispecie dell’opposizione ad esecuzione.

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione, dapprima chiedendo e conseguendo la notifica del relativo ricorso solo nei confronti della creditrice procedente, il Comune di Aiello Calabro, affidandosi a tre motivi, illustrati ulteriormente con memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.; l’intimato non resiste con controricorso; ordinata – all’udienza del 21.4.11 – l’integrazione del contraddittorio anche nei confronti del litisconsorte necessario terzo pignorato, per la pubblica udienza del 24.6.11 il solo ricorrente compare per la discussione orale della causa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorrente formula tre motivi e precisamente:

3.1. con un primo motivo, di violazione e falsa applicazione degli artt. 553 – 615 – 617 – 115 – 116 cod. proc. civ. ed omessa motivazione sullo stesso punto, esso si duole del carattere ufficioso del rilievo della questione di inammissibilità e soprattutto della mancata previa instaurazione di contraddittorio sul punto; tanto da concludere con un quesito di diritto sull’obbligatorietà della sottoposizione alle parti di questioni rilevate di ufficio non precedentemente considerate a pena di nullità della sentenza;

3.2. con un secondo motivo, di violazione e falsa applicazione delle stesse norme ed omessa motivazione sullo stesso punto, esso lamenta l’inapplicabilità dei principi posti a fondamento del rilievo di inammissibilità, essendo già stata in precedenza dispiegata opposizione ad esecuzione ed avendo comunque formulato le doglianze avverso gli atti anteriori all’ordinanza di assegnazione; e conclude con un quesito di diritto per la configurabilità, nelle doglianze precedenti e disattese dall’ordinanza, di vizi propri di quest’ultima;

3.3. con un terzo motivo, di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4, esso censura la gravata sentenza per non avere motivato sulle questioni poste a fondamento del ricorso in opposizione agli atti esecutivi, formulando un quesito di diritto sulla configurabilità, nel caso in esame, di una fattispecie di omessa pronuncia.

4. Una volta rilevata l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Banca Carime spa, terzo pignorato nel procedimento concluso con l’ordinanza di assegnazione impugnata ex art. 617 cod. proc. civ., disposta all’udienza del 21.4.11, possono esaminarsi i tre motivi:

4.1. il primo è infondato: la questione rilevata di ufficio è in mero rito e quindi comunque in diritto e può escludersi allora l’operatività, se non altro con l’automatismo prospettato dal ricorrente, del cosiddetto divieto della terza via (come ormai si esprime questa Corte a sezioni unite: v. Cass. Sez. Un. n. 20935/09);

4.2. il secondo motivo è invece fondato: il debitore esecutato aveva contestato sia la pignorabilità delle somme che la ritualità della procura al terzo dichiarante con precedente opposizione e con note autorizzate all’esito della dichiarazione resa dal terzo: la pendenza di tale preesistente opposizione e l’articolazione di nuove censure in rito con dette note autorizzate fonda a sufficienza, ove l’ordinanza di assegnazione che le segua non si faccia carico quanto meno delle seconde, la proponibilità di successive opposizioni, essendosi almeno i vizi formali trasmessi all’ordinanza di assegnazione, che costituisce – com’è noto e secondo giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte – l’atto conclusivo del processo esecutivo di espropriazione presso terzi;

4.3. il terzo è invece inammissibile per vizio di formulazione del quesito, generico e con rinvio a tutto quanto in precedenza enunciato; esso è comunque relativo al merito dell’opposizione, il quale coerentemente non è stato trattato per il previo rilievo dell’inammissibilità.

5. La fondatezza del secondo motivo impone la cassazione della qui gravata sentenza, con rinvio allo stesso Tribunale di Cosenza, ma in persona di diverso giudicante, affinchè, rimossa l’erronea valutazione di inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi, esamini nel merito le doglianze mosse dall’odierno ricorrente con il suo ricorso dep. il 31.5.04 avverso l’ordinanza notificata il 25.5.04 e regoli pure il carico delle spese dell’intero giudizio, compreso quello di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il terzo;

accoglie il secondo e per l’effetto cassa la gravata sentenza, rinviando al Tribunale di Cosenza, in persona di diverso giudicante, per l’esame del merito dell’opposizione dispiegata ed anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di cassazione, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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