Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17878 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 30/07/2010), n.17878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Elfo di Forcati Siro & C. S.n.c., in persona del

legale

rappresentante pro tempore e F.C.G., in

qualità di socia ed erede del socio F.S., elettivamente

domiciliate in Roma, piazza Navona 49, presso l’avv. Franco Pandolfo,

rappresentate e difese dagli avv.ti Barelli Gianfranco e prof. Enrico

Moscati, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliala in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– intimata costituita –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. n. 29, n. 114/29/05, del 10 giugno 2005,

depositata il 12 luglio 2005, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio

dell’8 luglio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto il rigetto del

ricorso per manifesta infondatezza.

Letto il ricorso e la memoria depositata ex art. 378 c.p.c.;

Preso atto che l’amministrazione non ha notificato un controricorso

ma ha depositato esclusivamente un atto di costituzione ai fini della

partecipazione all’udienza di discussione.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Che il ricorso è fondato su due motivi con i quali sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione si censura la sentenza impugnata sostanzialmente per aver ritenuto che il contribuente non possa a sua volta utilizzare presunzioni che contrastino quelle dell’Ufficio;

Ritenuto che il ricorso, oltre ai profili di inammissibilità del secondo motivo per la mancanza della chiara indicazione del fatto controverso, sia manifestamente infondato sulla base del principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui: “La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli “standards” al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli “standards”, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancala risposta all’invito” (Cass. S.U. n. 26635 del 2009). Nel caso di specie la sentenza impugnata è fondata su un accertamento di fatto congruamente motivato in ordine alla insufficienza dell’apparato probatorio offerto dal contribuente per contrastare l’accertamento e alla inapplicabilità nella fattispecie dello studio di settore cui il contribuente medesimo si era appellato.

Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Non occorre provvedere sulle spese, stante il mancato esercizio di un’utile attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

 

 

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