Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17878 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, (ud. 04/06/2020, dep. 27/08/2020), n.17878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7642-2019 proposto da:

R.M., R.R., C.M., R.C., queste

ultime due nella qualità di eredi legittime di R.P.,

elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZALE CLODIO N 14, presso lo

studio dell’avvocato BRUNO MANTOVANI, che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

UFFICIO CENTRALE ITALIANO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GOLAMETTO N. 2,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO ROMAGNOLI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3735/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 4/06/2020 dal Consigliere Relatore ANTONIETTA

SCRIMA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

In data 29 dicembre 1990, nel territorio del Comune di Lustra Cilento, rimasero coinvolte in un sinistro stradale le auto di proprietà di R.A. (residente in Germania) e di R.P., alla cui guida si trovava il padre, G., marito di D.B.I. e padre di R.M. e R.R.. Nel ricordato sinistro il R. riportò lesioni fisiche mentre R.G. morì unitamente al trasportato G.A..

Il processo penale nei confronti di R.A., imputato di omicidio colposo, si concluse con sentenza della Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio, per prescrizione del reato contestato.

Per quanto rileva in questa sede, con atto del 2001, Ida De Benedictis, nonchè R.P., M. e R. convennero, dinanzi al Tribunale di Milano, il R. e l’UCI (ufficio Centrale Italano, in seguito indicato come UCI per brevità), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti al già ricordato sinistro in cui era deceduto R.G., marito e padre degli attori, sostenendo che il convenuto fosse il responsabile del sinistro.

Con sentenza n. 4889/04 il Tribunale di Milano, accertata la responsabilità del R., condannò i convenuti al risarcimento dei danni.

A seguito di notifica di atto di precetto, l’UCI pagò le somme indicate nella richiamata sentenza.

Avverso la decisione di primo grado l’UCI propose appello; gli appellati D.B.I. nonchè R.P., M. e R. si costituirono e proposero, a loro volta, appello incidentale.

La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 1680/08, dichiarò la responsabilità esclusiva di R.G. in relazione al sinistro in questione, rigettò le domande proposte dalla moglie e dai figli di questi che condannò alle spese del doppio grado del giudizio di merito.

Con atto di riassunzione, notificato nell’ottobre 2009, l’UCI convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, Ida De Benedictis nonchè R.P., M. e R. per sentirli condannare giusta sentenza della Corte di appello di Milano n. 1680/08 – a rimborsare le somme percepite in ragione della sentenza n. 4889/2008 emessa dal Tribunale di Milano e riformata dalla Corte di merito.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6140/12 accolse la domanda e condannò gli attuali ricorrenti alla restituzione delle somme percepite e alle spese di lite.

Avverso tale decisione D.B.I., R.M. e R. nonchè C.M. e R.C., le ultime due nella qualità di eredi di R.P., nelle more deceduto, proposero gravame, del quale l’UCI, costituendosi, chiese il rigetto.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 3735/2018, depositata il 25 luglio 2018, rigettò l’impugnazione e condannò le appellanti alle spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito napoletana R.M. e R. nonchè C.M. e R.C., le ultime due nella qualità di eredi di R.P., hanno proposto ricorso per cassazione basato su due motivi, cui ha resistito l’UCI con controricorso.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va premesso che le ricorrenti hanno rappresentato che D.B.I. è deceduta nel corso del giudizio di secondo grado e che è intervenuta rinuncia all’eredità della predetta, con atto per notaio K.R. rep. 22139 raccolta 8240 del 14 aprile 2016, depositato quale doc. all. n. 2 della produzione relativa alla riassunzione dopo l’interruzione del processo, a seguito di tale decesso, nell’ottobre 2017.

2. Va disattesa l’eccezione del controricorrente di difetto di specificità delle censure proposte ex adverso per non aver le ricorrenti indicato quando avrebbero prodotto la sentenza di questa Corte n. 2947/13 e in quale circostanza ne avrebbero fatto menzione in secondo grado nonchè per non aver riportato i passi delle argomentazioni difensive disattese dalla Corte di appello di Napoli, evidenziandosi al riguardo che tali elementi sono stati sufficientemente indicati a p. 30 del ricorso e che, comunque, questa Corte deve conoscere i suoi precedenti (Cass., sez. un., 17/12/2007, n. 26482).

3. Con il primo motivo, rubricato “Violazione insanabilmente illogica ed evidentemente carente ex art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè violazione ex art. 132 c.p.c., comma2”, le ricorrenti deducono che la pretesa restitutoria si basa su una sentenza che è stata successivamente cassata con rinvio da questa Corte con la sentenza n. 2947/2013; sostengono di aver rappresentato in secondo grado la rilevanza di tale intervenuta statuizione di questa Corte, evidenziando che lo stesso UCI aveva sostenuto la tesi secondo cui le attuali ricorrenti avrebbero dovuto restituire non quanto liquidato in loro favore nella sentenza del Tribunale di Milano ma solo la metà, in tal modo dimostrando di essere a conoscenza dell’avvenuta pubblicazione della sentenza di legittimità che aveva disposto la cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa, mai riassunta.

Lamentano le ricorrenti che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto dell’intervenuto decesso della De Benedictis e delle conseguenti interruzione e riassunzione del giudizi sarebbe incorsa in errori materiali ( R.R. anzichè R.R.) avrebbe confuso le eredi di R.P. (v. ricorso p. 32) e, soprattutto, non avrebbe tenuto conto della intervenuta sentenza di legittimità, con motivazione illogica ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, sostengo quindi che la ricordata sentenza di legittimità costituisce fatto storico decisivo che, se esaminato, avrebbe determinato un diverso esito della controversia.

3.1. Il primo motivo va accolto in base all’assorbente rilievo che i ricorrenti fondatamente lamentano – in sostanza in iure, così dovendosi riqualificare le censure proposte – l’omessa valutazione dell’intervenuto giudicato a seguito della sentenza di questa Corte n. 2947/13, che ha disposto la cassazione con rinvio della sentenza della Corte di appello di Milano posta a fondamento dell’azione proposta dall’UCI e che ha introdotto il presente giudizio, cassazione con rinvio cui non è seguita pacificamente la riassunzione del processo.

Va precisato che con la richiamata sentenza di questa Corte n. 2947/2013 il procedimento n. 17798/09 – cui avevano dato luogo i ricorsi per cassazione, principale e incidentale, proposti rispettivamente dagli eredi di R.P. e dall’UCI avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3340/2004 – è stato riunito al procedimento n. 27750/09, relativo ai ricorsi principali di UGF Assicurazioni (già Aurora, Meie e Siad) e incidentali di R.P. e UCI nonchè quello incidentale condizionato di B.A. e G.G. avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 52/2004. Questa Corte, con la già richiamata sentenza, ha evidenziato (v. pp. 8 e 9) che la singolare situazione processuale venutasi a creare aveva dato luogo all’emanazione di due diverse sentenze, da parte di due Corti territoriali, predicative di due diverse soluzioni in diritto e di due conseguentemente difformi dispositivi, sulla base degli stessi fatti e delle medesime emergenze processuali.

Questa Corte, con la medesima sentenza in parola, dopo aver precisato che “la questione processuale che si pone va risolta con una statuizione di conferma della sentenza del giudice di appello napoletano, e con la conseguente cassazione con rinvio “vincolato” della pronuncia della corte milanese”, ha rigettato i ricorsi, principale e incidentali, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato, proposti avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1177/09, che ha confermato in ogni sua parte (tale sentenza della Corte di merito aveva confermato nell’an la sentenza di primo grado, in particolare quanto all’affermazione di responsabilità paritaria di entrambi i conducenti ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2, riformandola invece nel quantum, con riferimento ad alcune voci di danno liquidate in prime cure) e ha cassato, con rinvio, nei limiti di cui alla motivazione n. 3340/2004 di quella sentenza di legittimità, la sentenza della Corte di appello di Milano, dichiarando interamente compensate le spese del giudizio di cassazione e quelle dell’intero giudizio svoltosi presso la Corte di appello di Milano.

Da quanto evidenziato emerge chiaramente la rilevanza dell’omessa valutazione da parte della Corte di appello di Napoli della sentenza n. 2947/13 e dell’intervenuto conseguente giudicato.

4. All’accoglimento del primo motivo del ricorso resta assorbito l’esame del secondo motivo, proposto in via gradata.

5. In conclusione, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

6. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 4 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

 

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