Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17878 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. II, 03/07/2019, (ud. 19/02/2019, dep. 03/07/2019), n.17878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23904-2015 proposto da:

B.R., C.D., C.A.A. e

C.F.A., rappresentati e difesi dagli Avvocati ANGELA

CAPRIO e ALESSANDRO d’AMBROSIO, ed elettivamente domiciliati, presso

lo studio dell’Avv. Alessandro Venturini, in ROMA, VIA MARIO FANI

139;

– ricorrenti –

contro

JOLLY AUTO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

quale incorporante per fusione della AUTOLEADER s.r.l. e della

LEADER s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avvocati GIUSEPPE ERAMO

e FRANCO DI STEFANO ed elettivamente domiciliata, presso lo studio

dell’Avv. Paolo Vitali, in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 1;

– controricorrente –

e contro

T.R.M., C.G., C.R., C.T. e

M.E.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 476/2015 della CORTE d’APPELLO di ROMA,

depositata il 22.01.2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato in data 28.4.1993, B.R., C.D., C.A.A., C.F.A. ,.(.e.d.Cirelli Bartolomeo ).c.i.g. C.G. (rispettivamente cognato e zio degli attori), deceduto in corso di causa e al quale succedevano M.E. (prima moglie), T.R.M. (seconda moglie), C.G., C.T. e C.R. (figli), la LEADER S.R.L., la AUTOLEADER S.R.L. (poi incorporata per fusione nella JOLLY AUTO S.R.L.), MA.DO. e BA.AN. (quale erede di A.E.).

Gli attori esponevano di essere legittimi eredi di C.B., deceduto ab intestato il (OMISSIS) e che questi (con atto Notaio L. del 21.7.1988, rep. 5764) aveva rinunciato all’eredità dei propri genitori ( C.G. e Le.Ro.); che tale rinuncia era da ritenersi nulla e/o inefficace (relativamente alla successione di C.G.) atteso che, con precedente dichiarazione resa al Cancelliere presso l’allora Pretura di Sora il 30.9.1981, C.B. aveva accettato con beneficio d’inventario l’eredità del padre; che Ci.Ga. (fratello del proprio dante causa) aveva illegittimamente disposto, in violazione dell’art. 732 c.c., di parte dell’eredità paterna e materna per mezzo di distinti atti di compravendita intercorsi con i convenuti. Chiedevano, pertanto, la declaratoria di nullità della rinuncia all’eredità di C.G. da parte del figlio B., per averla già accettata sia pure con beneficio d’inventario; l’annullamento degli atti di alienazione dei beni ereditari a terzi, operata negli anni 19901991, da Ci.Ga., in violazione del disposto di cui all’art. 732 c.c. e senza tenere conto che una quota di detti beni spettava agli attori, quali eredi di B.; la divisione dell’eredità di G. tra gli attori e Ga..

Si costituivano in giudizio la Leader s.r.l., la Autoleader s.r.l. e Ma.Do., i quali contestavano l’applicabilità dell’art. 732 c.c.e deducevano la loro buona fede nelle contrattazioni intervenute con Ci.Ga., qualificatosi quale unico erede di C.G.; in subordine, chiedevano di essere garantiti dal venditore in caso di evizione totale o parziale, con riconoscimento del diritto al rimborso a quanto speso per il pagamento dei debiti ereditari e per la cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni ipotecarie.

Si costituiva C.G. chiedendo il rigetto della domanda e, in via subordinata e riconvenzionale, il riconoscimento del diritto al rimborso di quanto speso per il pagamento dei debiti ereditari.

Ba.An. veniva dichiarata contumace.

Con sentenza non definitiva n. 591/2000, depositata in data 30.10.2000, la Sezione Stralcio del Tribunale di Cassino dichiarava la nullità della rinuncia all’eredità di C.G., fatta da B.; dichiarava che gli attori fossero gli unici eredi legittimi della quota ereditaria devoluta a B. per successione legittima di G.; rimetteva la causa in istruttoria.

Dichiarata l’interruzione del processo per la morte di Ci.Ga., la causa era riassunta, ma gli eredi del medesimo restavano contumaci.

Si costituivano la Leader s.r.l., la Autoleader s.r.l. e il Ma., riportandosi a quanto già dedotto negli atti di causa, rinnovando la riserva di appello avverso la sentenza non definitiva n. 591/2000.

Con sentenza non definitiva n. 46/2003, depositata in data 20.3.2003, la Sezione Stralcio del Tribunale di Cassino rigettava la domanda riconvenzionale del defunto Ci.Ga., rimettendo la causa al Tribunale ordinario di Cassino per l’ulteriore trattazione in ordine alla divisione ereditaria di C.G..

Ritenuto di dover decidere in via immediata la questione della legittimazione degli attori ad agire ex art. 732 c.c., con sentenza non definitiva n. 697/2005, depositata il 14.6.2005, il Tribunale di Cassino dichiarava: a) aperte le successioni di C.G. e di Le.Ro.; b) inammissibile l’azione ex art. 732 c.c.; c) che la quota ereditaria devoluta al B. per successione legittima di G. e della quale gli attori erano gli unici eredi legittimi – come affermato dalla precedente sentenza del 30.10.2000 – fosse costituita anche dai diritti di comproprietà per 1/3 sui beni alienati da Ga.; accoglieva l’ulteriore domanda degli attori e dichiarava che i trasferimenti a titolo oneroso della proprietà degli immobili, provenienti dall’eredità di G., fossero inefficaci per quanto riguardava 1/3 dei diritti di proprietà su ciascun bene, trasferiti da Ga. alla Leader, Autoleader e al Ma.; d) rigettava la domanda proposta nei confronti della Ba., quale erede di A.E., dichiarando non luogo a provvedere per le spese di lite tra gli attori e detta parte contumace, della quale disponeva l’estromissione dal giudizio. Rimetteva le parti in istruttoria per il prosieguo.

Espletata CTU, alla udienza del 14.1.2009 veniva prodotto atto di transazione tra gli attori e il Ma..

Con sentenza definitiva n. 862/2009, depositata in data 6.10.2009, il Tribunale di Cassino dichiarava cessata la materia del contendere tra gli attori e il Ma.; disponeva lo scioglimento della comunione esistente tra gli attori e i convenuti Leader s.r.l. e Autoleader s.r.l. in ordine agli immobili oggetto di vendita da parte del coerede Ci.Ga. ai convenuti; ne disponeva la divisione secondo il progetto divisionale elaborato dal C.T. di parte attrice con attribuzione ai medesimi – che chiedevano di ottenere la quota di eredità loro spettante unitariamente, ossia indivisa – della porzione del piano terra dell’edificio in costruzione per la superficie pari a 189 mq da ricavarsi con tramezzatura come da allegata planimetria, e attribuzione alla Leader s.r.l. della restante superficie di 121 mq al piano terra e l’intero piano primo e il sottotetto, con suo obbligo di corrispondere minimo conguaglio per l’importo di Euro 42,00; attribuiva i restanti beni unitariamente a ciascuna delle altre parti come da schema allegato all’elaborato del CTP con i relativi conguagli; condannava i convenuti eredi di Ci.Ga. alla restituzione in favore della Leader e dell’Autoleader dell’importo pari a 1/3 del prezzo corrisposto, oltre interessi legali; condannava la Leader e l’Autoleader a rimborsare agli attori le spese di lite; condannava gli eredi di Ci.Ga. a rimborsare alla Leader e all’Autoleader le spese di lite.

Contro le sentenze n. 697/2005 e n. 862/2009 proponevano appello la Leader s.r.l. e la Jolly Auto s.r.l., quale incorporante la Autoleader s.r.l., chiedendo la riforma delle sentenze o, in via subordinata, l’accertamento della non comoda divisibilità degli immobili per procedere – previo rinnovo di CTU allo scioglimento della comunione e solo con riferimento ai beni oggetto della citazione, da assegnare alle parti appellanti previo conguaglio; chiedevano altresì che gli appellati fossero tenuti a corrispondere l’importo pari a 1/3 dei debiti ereditari (Euro 74,111,57 al 23.3.1990) a compensazione con le rispettive ragioni di credito; di dichiarare gli eredi di Ci.Ga. tenuti a garantire le appellanti da ogni vizio ed evizione.

Si costituivano in giudizio T.R.M., C.G. e C.T. proponendo appello incidentale per la riforma della sentenza non definitiva e definitiva e il rigetto della domanda per gli stessi motivi sollevati dalle appellanti.

Si costituiva M.E. per far rilevare la sua estraneità al giudizio in quanto non erede di Ci.Ga. in virtù di sentenza di divorzio.

Si costituiva C.R. per far dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva in quanto rinunciante all’eredità in data 20.12.2007.

Si costituivano in giudizio tutti gli eredi di C.B., contestando l’appello in quanto infondato e inammissibile e chiedendone il rigetto.

Con sentenza n. 476/2015, depositata in data 22.1.2015, la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento dell’appello principale e in parziale riforma della sentenza n. 697/2005, rigettava la domanda proposta dagli attori, anche qualificata come azione ex artt. 533 e 534 c.c. e, per l’effetto, dichiarava che la quota ereditaria devoluta a B. per successione legittima di G. e della quale gli attori erano gli unici eredi legittimi, non fosse costituita anche dai diritti di comproprietà per 1/3 sui beni alienati dal coerede Ga. e, per l’effetto, dichiarava che i trasferimenti a titolo oneroso della proprietà degli immobili, provenienti dall’eredità del de cuius G., fossero efficaci e opponibili agli eredi di B. per quanto riguarda la quota di 1/3 dei diritti di proprietà su ciascun bene trasferito da Ga. alla Leader e Autoleader. In parziale riforma della sentenza n. 862/2009, rigettava la domanda di scioglimento della comunione ereditaria avanzata dagli eredi di Ga. e, di conseguenza, revocava lo scioglimento della comunione tra gli attori e le convenute Leader e Autoleader. Dichiarava l’estraneità al giudizio delle appellate M.E. e C.R., con compensazione delle spese del grado. Condannava gli appellati, in solido tra loro, alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore delle appellanti, compensando le spese dei due gradi tra gli appellati e T.R.M., C.G. e C.T..

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione B.R.R., C.D., C.A.A. e C.F.A. sulla base di quattro motivi; resiste la Jolly Auto s.r.l., quale incorporante della Autoleader s.r.l. e della Leader s.r.l. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano ex “Art. 360 c.p.c., n. 3: (la) violazione art. 112 c.p.c. – Art. 360 c.p.c., n. 5: (l’)omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio”, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto fondato il primo motivo di parte appellante principale e appellante incidentale, che lamentavano il vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente qualificato la domanda. Osservano i ricorrenti che la Corte di merito, nella parte iniziale della motivazione, affermando che l’azione prevista dall’art. 533 c.c. si basa sul presupposto della pretesa restitutoria verso chi possiede un bene ereditario, rileva come non sia sufficiente che il soggetto, che chieda l’accertamento della sua qualità di erede nei confronti di un bene che abbia fatto parte dell’asse ereditario del dante causa, rivolga al terzo una domanda di accertamento, ma debba altresì chiedere la restituzione del bene che il terzo possegga in base a un titolo che si vuole rimuovere. In questa parte la motivazione sembra considerare la domanda inesistente e mai formulata. Successivamente, la Corte, dopo aver ritenuto inammissibile la modificazione dell’iniziale domanda attorea, afferma che, anche a volerla considerare ammissibile come contenente una petizione di eredità implicitamente già proposta, rimane una domanda carente dei presupposti giuridici e fattuali in presenza di più controparti, coinvolte in uno stesso giudizio ma con posizioni giuridiche differenti. In questa parte, la motivazione sembra considerare la domanda inammissibile in quanto modificata illegittimamente e subito dopo infondata per difetto dei presupposti giuridici e fattuali. Pertanto, non si comprende se la Corte consideri la domanda inesistente, inammissibile o infondata nel merito.

1.2. – Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono ex “Art. 360 c.p.c., n. 3: (la) violazione artt. 533,534 c.c., art. 112 c.p.c.Art. 360 c.p.c., n. 5: (l’)omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio”, là dove la Corte di merito accoglie l’appello ritenendo che gli attori non abbiano mai formulato domanda di petizione ereditaria e così riforma la sentenza non definitiva n. 697/2005, che aveva illegittimamente ritenuto formulata tale domanda all’esito dell’interpretazione dell’atto di citazione. Tale assunto non viene condiviso dai ricorrenti. La Corte d’appello erra nel momento in cui interpreta la domanda solo facendo riferimento alle conclusioni (in cui non si chiede un provvedimento concreto nei confronti del terzo) e non al contesto generale dell’atto, da cui risulta evidente la volontà degli attori di riappropriarsi dei beni che costituiscono l’asse ereditario e illegittimamente posseduti da terzi.

1.3. – Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano in riferimento all'”Art. 360 c.p.c., n. 3: (la) violazione artt. 533 e 534 c.c., art. 112 c.p.c. – (e all’)Art. 360 c.p.c., n. 5: (l’)omesso esame di un fatto decisivo del giudizio”, là dove la Corte di merito sembra considerare formulata la domanda di petizione ereditaria, ma nel contempo la considera inammissibile per la sua tardività. L’assunto è errato in quanto la domanda modificata dagli attori costituiva una emendatio libelli e non una mutatio libelli. Infatti, nel caso di emendatio, si incide sulla causa petendi, ma in modo che risulti modificata solo l’interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto; oppure essa può incidere sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo. In tale ipotesi non si pone un nuovo tema di indagine e non si comprime il diritto alla difesa della controparte.

1.4. – Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano ex “Art. 360 c.p.c., n. 3: (la) violazione artt. 533 e 534 c.c., art. 112 c.p.c.(ex) Art. 360 c.p.c., n. 5: (l’)omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio”, poichè, alla fine della motivazione sembra che la sentenza impugnata consideri la domanda di petizione ereditaria esistente, formulata tempestivamente, ma infondata nel merito. La Corte ha errato in quanto gli attori hanno fornito la prova del requisito ex art. 534 c.c., comma 3, e che il requisito di cui al comma 2 della citata norma, pur riconosciuto dal Tribunale di Cassino, non è rilevante trattandosi di beni immobili.

2. – I motivi proposti dai ricorrenti vanno congiuntamente decisi in quanto formulati in maniera identica.

2.1. – Pregiudizialmente, va rilevato che parte controricorrente ha dedotto l’inammissibilità del ricorso, tra l’altro, per essere stati denunziati contemporaneamente l’errore di diritto e l’omessa pronuncia su un fatto decisivo, senza alcuna distinzione, così da determinare una contestuale commistione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

2.2. – L’eccezione è fondata.

2.3. – E’ orientamento costante di questa Corte che non sia consentita la prospettazione contestuale, senza subordinazione, di censure fra loro non aventi correlazione logico-giuridica, ma che si riferiscano a motivi distinti e indipendenti (cfr. Cass. n. 18021 del 2016).

Infatti, in tema di ricorso per cassazione, è inammissible la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita (come invece avvenuto nella specie) la prospettazione e la analisi di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto (che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma) e quello del vizio di motivazione (che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione). Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. n. 26874 del 2018; conf. Cass. n. 19443 del 2011).

2.4. – Invero, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa. Viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie).

Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054 del 2017; ex plurimis, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2016).

Pertanto, il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; diversamente impedendosi alla Corte di cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inammissibile), la deduzione di errori di diritto individuati (come nella specie) per mezzo della sola preliminare indicazione della norma pretesamente violata, ma non dimostrati per mezzo di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016). Ciò in quanto, “il controllo affidato alla Corte non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia alla opinione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (Cass. n. 20012 del 2014; richiamata anche dal Cass. n. 25332 del 2014).

2.5. – Viceversa, come sopra accennato, la allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna al paradigma dell’esatta interpretazione della norma di legge; essa infatti inerisce alla tipica valutazione spettante al giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, entro i limiti del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Tale norma (nella nuova formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 22 gennaio 2015) consente (Cass. n. 8053 e n. 8054 del 2014) di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, i ricorrenti avrebbero, dunque, dovuto specificamente e contestualmente indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Viceversa, nel motivo in esame, della enucleazione e della configurazione di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde poter accedere all’esame del parametro di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5b non v’è traccia alcuna.

2.6. – Così formulate le censura. si risolvono, dunque, in ragione della inestricabile contestuale commistione dei diversi vizi dedotti, in una sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto e delle conseguenze di diritto come emerse nel corso del procedimento, così mostrando i ricorrenti di anelare piuttosto ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018).

Come più volte sottolineato, compito della Cassazione non è quello di condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, onde sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

3. – Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore di parte controricorrente. Va emessa altresì la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla refusione delle spese di lite in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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