Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17877 del 23/07/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 17877 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: PICCIALLI LUIGI

SENTENZA

sul ricorso 20795-2007 proposto da:
BECHERINI ALCIDA vedova ROSI, ROSI LIVIO, ROSI
LIVIANA, quali eredi di MARIO ROSI e LUIGI MATTIOLI,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G G BELLI 36,
presso lo studio dell’avvocato MANFREDINI ORNELLA,
che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
2013

SCRIPELLITI NINO;
– ricorrenti –

1255
contro

APE REGINA SRL in persona dell’Amminisratore Unico
Sig.BENRICO LASCIALFARI 01634750481, elettivamente

Data pubblicazione: 23/07/2013

I

domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 9, presso lo
studio dell’avvocato ALMAVIVA GIUSEPPINA,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIANNOTTA
GIUSEPPE ALESSANDRO;
LASCIALFARI ENRICO LSCNRC47TO7D575D, elettivamente

studio dell’avvocato ALMAVIVA GIUSEPPINA,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIANNOTTA
GIUSEPPE ALESSANDRO;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 91/2007 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 18/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/05/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
PICCIALLI;
udito l’Avvocato MANFREDINI Ornella, difensore dei
ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato GIANNOTTA Giuseppe, difensore del
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.

domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 9, presso lo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 25.2.1986 gli imprenditori edili Mario Rosi e Luigi Mattioli citarono al
giudizio del Tribunale di Firenze la società Ape Regina s.r.l. al fine di sentirla condannare al
pagamento delle somme di £ 41.250.000,come da fattura n. 8 del 15.10.85,in favore del primo, e
di £ 3.300.000,a titolo di I.VA sulla fattura n.6 del 26.12.84,in favore del secondo, a saldo di

Costituitasi la convenuta,eccepiva che il credito vantato dal Rosi era stato interamente saldato,a1
riguardo producendo copie di assegni bancari per £ 42.500.000 1 e che la pretesa del Mattioli,con il
quale negava di aver avuto rapporti,riguardava in realtà l’altra ditta attrice; sosteneva,ancora, la
convenuta di aver corrisposto acconti al Rosi per somme complessivamente eccedenti l’importo
dei lavori,tra cui una in contanti per £ 5.000.000 e l’altra di £ 3.000.000 costituita dal diretto
pagamento di materiali da parte di essa committente,a1 riguarda -21D spiegando domanda
riconvenzionale per la restituzione di £ 8.000.000,oltre a quella per la riduzione del prezzo
dell’appalto, per assunti difetti delle opere. Replicava il Rosi che gli assegni prodotti dalla
convenuta si riferivano a lavori diversi da quelli di cui alla domanda, precedentemente eseguiti nel
1980/81 per conto di Enrico Lasciarfari,legale rappresentante della soc.Ape Regina,e produceva
copie di due fatture,l’una del 1980 per l’importo di £ 15.300.000 oltre IVA,intestata alla società, e
l’altra di £ 109.320.000,oltre IVA,intestata al Lasciarfari. A sua volta la società convenuta
produceva ulteriori assegni emessi negli anni 1980/81, nonché preventivi della ditta attrice e
contestava per fraudolenza la fattura n. 34/81.
Nel giudizio interveniva, in adesione alle ragioni della convenuta,Enrico Lasciarfari,ribadendo in
particolare la falsità della fattura 34/81.
All’esito di istruttoria documentale ed orale e di consulenza tecnica,con sentenza del 1.9.2001 il
tribunale adito accoglieva le domande attrici e respingeva quella riconvenzionale.
Proposto dai soccombenti,soc. Ape Regina e Lasciarfari , appello, cui resistevano gli appellati e,
successivamente,gli eredi del Rosi,nelle more deceduto,con sentenza dei 5.12.2006 – 18.1.2007 la
1

lavori eseguiti in appalto per conto della stessa.

Corte di Firenze,in riforma di quella impugnata,riduceva a £ 5.414.296 pari ad E 2.796,25,oltre ad
interessi e maggior danno ex art. 1224 c.c.,la somma dovuta a saldo dalla società Ape Regina alla
ditta Rosi,respingeva la domanda del Mattioli e la riconvenzionale della suddetta società,
compensando le spese del doppio grado,interamente tra il Mattioli e gli appellanti, per metà tra
questi ultimi ed il Rosi, in favore del quale condannava la società ed il Lasciarfari al pagamento

A tale decisione la corte territoriale,sulla scorta di articolata rivalutazione delle risultanze
documentali,testimoniali e della c.t.u., perveniva ritenendo in particolare:
a) che per lavori eseguiti negli anni 1980/81,ammontanti a £ 30.750.000, la società convenuta
aveva provato di aver pagato al Rosi la somma di £ 39.000.000;
b) che l’importo dei lavori eseguiti negli anni 1984/85 ,risultanti per £ 105.000.000 + IVA da due
preventivi approvati dalle parti e per il resto, £ 37.723.980+IVA come da fattura n. 8/85,
ammontava a £ 168.414.296;
c) che nessuna efficacia probatoria poteva essere attribuita alla fattura n. 34/81,in quanto redatta

ex post dalla ditta Rosi al solo fine di contrastare le avverse eccezioni,essendo risultato,dalle
testimonianze e da rilievi aerofotogrammetrici, che i lavori ivi indicati erano stati in realtà
eseguiti nell’anno 1984;
d) che,a fronte del suddetto accertato debito,la società convenuta aveva versato alla ditta Rosi
complessivi £ 165.000.000,di cui £ 95.000.000 come da assegni in atti e £ 68.000.000 risultanti
dall’estratto conto rilasciato dalla banca trattaria ,come confermato da due testimonianze;
e) che non erano risultati provati il versamento in contanti di £ 5.000.000 e l’addebito alla
committente anche di materiali,per £ 3.000.000,da essa asseritamente pagati.
Contro tale sentenza gli eredi Rosi,in epigrafe indicati,e Luigi Mattioli hanno proposto ricorso per
cassazione affidato a cinque motivi,cui hanno resistito con rispettivi controricorsi la società Ape
Regina ed Enrico Lasciarfari.
1-(ukm., C(13,1:1- 0 rrimult:k,

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