Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17875 del 09/09/2016

Cassazione civile sez. un., 09/09/2016, (ud. 03/05/2016, dep. 09/09/2016), n.17875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 10707/14) proposto da:

V.E., (c.f.: (OMISSIS));

rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta

procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ri prof Giorgio

Pagliari e Francesco Braschi, con elezione di domicilio presso la

persona e lo studio del secondo in Roma, viale Parioli n. 180;

– ricorrente –

contro

Comune di Manerba del Garda (BS), (c.f.: (OMISSIS));

– intimata –

avverso la sentenza n. 5116/2013 del Consiglio di Stato, depositata

il 21 ottobre 2013; non notificata;

udita la relazione di causa, resa alla pubblica udienza del 3 maggio

2016, dal consigliere Dott. Bruno Bianchini;

udito l’avv. Francesco Braschi per la ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – V.E., proprietaria di un fondo in frazione (OMISSIS), delimitato nei confini nord ed ovest da una strada denominata vicolo della Valle, appose un cancello di ferro su tale passaggio, assumendo che la relativa area di sedime costituisse una pertinenza della proprietà di essa ricorrente; nell’anno 1995 il Comune ordinò, con due successivi provvedimenti – di cui il secondo avente il medesimo oggetto di quello che lo aveva preceduto -, la rimozione della chiusura, assumendo la natura di pubblica utilità della strada, attesa la funzione rivestita di far da tramite tra due vie pubbliche. La V. impugnò le due ordinanze innanzi al “far Lombardia, – sezione distaccata di Brescia – contestando la sussistenza dei presupposti della servitù pubblica di transito; successivamente, nel 1999, lo stesso Comune adottò una variante semplificata al PRG, preordinata all’esecuzione di opere di allargamento del vicolo della Valle; in sede di definitiva approvazione di detta variante si procedette anche al cambio di destinazione della strada da zona agricola (19 a zona di allargamento stradale (7); la V., con terzo ricorso al TAR, impugnò anche tali provvedimenti; l’adito TAR, con sentenza n. 833/2005, dichiarò improcedibile il ricorso contro il primo provvedimento per sopravvenuta carenza di interesse, e rigettò i restanti, ritenendoli infondati. La V. allora ricorse al Consiglio di Stato, contestando in particolare l’affermata natura giuridica pubblica del vincolo della Valle, nonchè sostenendo la illegittimità delle delibere di approvazione del PRG.

2 – Costituitosi in resistenza al ricorso il Comune intimato, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5116 del 2013, depositata il 21 ottobre 2013, respinse i ricorsi, ritenendo – per quello che ancora interessa in sede di legittimità -: a) che vi fossero chiari indici rivelatori dell’esistenza di una servitù di passaggio pubblico sul contestato iter e, dunque, che dovessero ritenersi accettati i presupposti a giustificazione dell’adozione di misure ripristinatorie da parte del Comune: b) che non sussistessero i dedotti vizi procedimentali di approvazione della variante semplificata alla variante di PRG.

3 – Ricorre per motivi attinenti alla giurisdizione la V., sulla base di un unico mezzo; il comune intimato non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – La ricorrente sostiene che la controversia, attinente all’esistenza di una servitù di pubblico transito su terreno privato, rientrerebbe nella giurisdizione ordinaria: come mezzo al fine ripropone tutte le osservazioni e difese poste a sostegno dei precedenti atti impugnatori.

2. Giudica il Collegio che il ricorso sia inammissibile in quanto in contrasto con il giudicato implicito formatosi sulla giurisdizione amministrativa (vedi: Cass. Sez. Un n. 24883/2008) che, solo in questo grado, la ricorrente contesta, dopo aver agito con plurimi giudizi – alcuni ancora pendenti alla data del presente procedimento in sede di legittimità- innanzi al giudice amministrativo. Va anche detto che nell’ambito di altre e connesse cause, istaurate innanzi al Giudice ordinario, la Cassazione, investita dì un ricorso ex artt. 42 e 295 c.p.c., ha deciso in senso nettamente contrario all’assunto di partenza della ricorrente, atteso che nella decisione 9558/2012 (riportata a fol 26 del ricorso), nel negare la sussistenza di un nesso di pregiudizialità tra il giudizio innanzi al giudice ordinario e quello oggetto della pronuncia del Consiglio di Stato oggi in contestazione, aveva avuto modo di sottolineare come “nella specie, il giudice amministrativo – dinanzi al quale è stata impugnata l’ordinanza sindacale – è chiamato a decidere su interessi legittimi…omissis.

3 – Il ricorso va dichiarato inammissibile, senza onere di spese, non avendo svolto difese parte intimata; dal momento però che il ricorso risulta notificato il 28 aprile 2014 e dunque successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, (31 gennaio 2013) deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

LA CORTE

Dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il 3 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

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