Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17875 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. II, 03/07/2019, (ud. 14/01/2019, dep. 03/07/2019), n.17875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Gianluca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9278-2015 proposto da:

A.L., rappresentato e difeso dall’avvocato PIERLUIGI

ARIGLIANI;

– ricorrente –

contro

D.M.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA

PINCIANA 6, presso lo studio dell’avvocato GUIDO PARLATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

T.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1314/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

Fatto

RITENUTO

che:

– D.M.N. chiamava in giudizio davanti al Tribunale di Napoli il coniuge separato A.L.;

– chiedeva disporsi la divisione di un appartamento e di un box in Pozzuoli oggetto di comunione per quote uguali fra le parti; (comunione derivante da acquisto in comune e pro indiviso);

– la convenuta, costituendosi, si opponeva alla divisione, deducendo che il bene non era agevolmente divisibile;

– il tribunale disponeva lo scioglimento della comunione, ordinava la vendita all’incanto dell’immobile e rimetteva la causa innanzi al giudice istruttore per le relative operazioni, rinviando alla pronuncia definitiva la regolamentazione delle spese di lite;

– contro la sentenza la A. proponeva appello e nel relativo giudizio interveniva T.V., creditore pignoratizio dell’appellante, al fine di far valere il proprio diritto di procedere esecutivamente sulla quota indivisa della A.;

– la Corte d’appello rigettava l’appello;

– la corte rilevava che il frazionamento suggerito dall’appellante non era compatibile con la nozione di comoda divisibilità delineata dalla giurisprudenza;

– in particolare si evidenziava che “il frazionamento in questione andrebbe a ridurre la superficie utile (al fine di creare un disimpegno consentente la realizzazione di accessi separati), comportando costi di non lieve entità e il sensibile deprezzamento di valore del cespite”;

– la corte richiamava poi quanto affermato dal consulente tecnico circa l’impossibilità di dividere l’appartamento in due quote uguali;

-essa rilevava ancora che l’avvenuto frazionamento dell’immobile in via di fatto, riscontrato dal consulente tecnico, non incrinava il fondamento logico delle giustificazioni proposte a sostegno della valutazione di indivisibilità;

– poneva le spese del grado, tanto del compartecipe quanto dell’interveniente, a carico dell’appellante;

– contro la sentenza A.L. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi;

– D.M.N. ha resistito con controricorso, depositando poi anche memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui la corte di merito ha negato la comoda divisibilità dell’immobile;

– si sostiene che la differenza di valore fra le due porzioni ricavabili dalla cosa comune non costituiva circostanza di per sè idonea ad escludere la possibilità del frazionamento;

– il motivo è infondato;

– il ricorrente richiama un principio esatto;

– è diritto dei condividenti di avere la loro parte dei beni in natura, nei limiti della comoda divisibilità (art. 1114 c.c.);

– la divisione in natura implica la possibilità di frazionare il bene in tante parti quanti sono i compartecipi; non si richiede tuttavia una perfetta corrispondenza fra le parti e la quota, perchè eventuali differenze in natura sono compensate mediante conguagli in denaro, secondo quanto dispone l’art. 728 c.c. in tema di divisione ereditaria;

– il compartecipe che riceve in natura un valore maggiore della quota sarà tenuto a restituire l’eccedenza, che andrà ad integrare la quota degli altri;

– la norma dell’art. 728 c.c. cit., in forza del generale richiamo dell’art. 1116 c.c., è applicabile anche per la divisione di cose comuni fuori della materia ereditaria;

-“se quindi l’art. 1114 c.c. prescrive la divisione in natura per le cose comodamente divisibili, ciò non significa che codesta comodità e la divisibilità correlativa debbano escludersi solo perche possa occorrere il semplice correttivo di un conguaglio in denaro” (Cass. n. 1831/1973; n. 488/1973; n. 2117/1995; n. 4499/1996);

– ciò posto in linea di principio deve però rilevarsi che la corte di merito non ha negato la divisibilità del bene in base al rilievo che non vi era corrispondenza fra le parti ricavabili dalla cosa e le quote;

– la corte ha negato la divisibilità in base a parametri diversi: i costi di non lieve entità per operare il frazionamento e il sensibile deprezzamento di valore del cespite;

– in ciò la sentenza è linea con la giurisprudenza di questa corte, secondo cui “il concetto di comoda divisibilità di un immobile presupposto dall’art. 720 c.c. postula, sotto l’aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l’aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull’originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell’intero, tenuto conto dell’usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso” (Cass. n. 12498/2007; n. 14577/2012; n. 16918/2015);

-con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce la violazione dell’art. 720 c.c.;

– la ricorrente sostiene che il tribunale, accertata con sentenza la indivisibilità del cespite, avrebbe dovuto interpellare i compartecipi e verificare la loro disponibilità all’attribuzione dell’intero, posto che la vendita costituisce extrema ratio, consentita solo se nessuno dei condividenti sia disponibile a ricevere il bene per intero nella propria porzione;

– il motivo è infondato;

– ai sensi dell’art. 720 c.c., se l’immobile non sia comodamente divisibile ovvero se il frazionamento creerebbe pregiudizio alle ragioni dell’economia pubblica o dell’igiene, esso deve essere preferibilmente ricompreso per intero nella porzione di uno dei condividenti aventi diritto alla quota maggiore; se nessuno dei condividenti è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all’incanto;

– costituisce principio acquisito che, in base a tale norma, il giudice non ha il potere di scelta fra attribuzione dell’immobile e vendita, essendo la prima certamente obbligatoria quando sia perseguibile, giacchè l’avverbio “preferibilmente” non si riferisce all’alternativa fra assegnazione e vendita, ma al criterio di scelta del condividente avente diritto alla assegnazione, che deve essere in primis individuato nel titolare della quota maggiore ma con possibilità di una diversa opzione se adeguatamente giustificata (Cass. n. 5679/2004; n. 14756/2016);

– è altrettanto pacifico che la vendita si configura come extrema ratio, adottabile nella sola ipotesi di indisponibilità di tutti i condividenti ad acquisire l’intero, a prescindere dl fatto che le quote dei condividenti siano uguali o disuguali (Cass. n 11641/2010; n. 14165/2000);

– è stato inoltre chiarito che “in tema di giudizio di divisione, la richiesta di attribuzione dell’intero compendio immobiliare ex art. 720 c.c. attiene alle modalità di attuazione della divisione e, pertanto, essendo diretta al già richiesto scioglimento della comunione, non costituisce domanda nuova e può essere proposta per la prima volta anche nel giudizio d’appello” (Cass. n. 14008/2008; n. 9367/2013);

– in conformità a tale principio questa Corte ha coerentemente riconosciuto che il prevalente diritto del compartecipe di conseguire l’attribuzione è utilmente esercitabile pure in presenza di una disposizione giudiziale di vendita della cosa ritenuta indivisibile;

– la disposizione di vendita, assunta sulla premessa che nessuno dei condividenti abbia chiesto l’attribuzione della cosa intera, non è infatti suscettibile di giudicato (Cass. n. 12119/2008);

– se la situazione si modifica in corso di causa, nel senso uno dei condividenti si va avanti per chiedere l’intero, la richiesta di attribuzione, così come paralizza la vendita, paralizzerà “anche la (relativa) disposizione del giudice, che è meramente consequenziale alla accertata indivisibilità, e, ovviamente, la ulteriormente consequenziale fissazione del prezzo” (così testualmente in motivazione Cass. n. 12119/2008 cit.);

– discende da quanto sopra che la regola della incondizionata prevalenza dell’assegnazione sulla vendita implica pur sempre che almeno uno dei condividenti si sia fatto avanti per pretendere l’intero;

– al contrario la ricorrente, seppure invochi la prevalenza dell’attribuzione sulla vendita, neanche deduce di avere proposto una simile istanza nè originariamente, nè dopo che la causa è stata rimessa in istruzione per l’espletamento della vendita a seguito dell’accertamento della indivisibilità del cespite, e nemmeno di averla formulata in grado d’appello;

– pertanto, sulla base di quanto risulta dallo stesso ricorso, si deve concludere che la vendita è stata disposta nella specie in assenza di istanze di attribuzione, così come dispone l’art. 720 c.c., di cui infondatamente la ricorrente denuncia la violazione;

– con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che le spese del creditore pignorante, intervenuto volontariamente, dovevano essere poste a carico della massa, mentre la corte d’appello le ha poste a carico del solo condividente debitore;

-il motivo è infondato;

– ai sensi dell’art. 1113 c.c. i creditori e gli aventi causa dei singoli partecipanti possono intervenire a proprie spese nella divisione, ma se essi vogliono avere anche il potere di impugnare la divisione già eseguita hanno l’onere di attivarsi mediante la notifica di un atto di opposizione:

– dal comma 2 si ricava che, se si tratti di immobili, l’opposizione, per avere gli effetti sopra indicati, deve essere trascritta prima dell’atto di scioglimento della comunione o della domanda di divisione giudiziale;

– il comma 3 dispone altresì che debbono essere chiamati a partecipare al giudizio, perchè la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull’immobile da dividere, in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell’atto di divisione o della trascrizione della domanda giudiziale;

-tra coloro che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1113 c.c., comma 3, hanno acquistato diritti su di un immobile, oggetto di un giudizio di divisione, deve annoverarsi anche colui che, dopo aver eseguito un pignoramento sul bene, lo abbia trascritto prima del giudizio di divisione;

-di conseguenza, il creditore procedente deve essere chiamato ad intervenire nel giudizio di divisione, fermo restando che “il giudice istruttore, nel dichiarare esecutivo il progetto di divisione, non ha il potere di attribuire al creditore la porzione spettante al debitore, in ordine alla cui vendita o assegnazione deve statuire il giudice dell’esecuzione, nell’ambito e con le forme della procedura espropriativa” (Cass. 5718/1987);

– finalità dell’intervento del creditore rimane anche in questo caso la sola verifica della correttezza delle operazioni divisionali, “comportando il relativo procedimento peculiarità risolventesi in una serie di valutazioni di fatto potenzialmente idonee a pregiudicare il patrimonio del condividente e, di riflesso, il suo creditore” (Cass. n. 9765/2004);

-risulta dalle considerazioni che precedono che l’esigenza che giustifica o impone l’intervento dei creditori e degli aventi causa nella divisione si riconnette geneticamente al rapporto con il singolo condividente, le cui vicende non si possono in linea di principio ripercuotere negativamente nella sfera degli altri condividenti;

– la pretesa della ricorrente, di far ricadere indiscriminatamente sulla massa le spese del creditore intervenuto, non si appalesa quindi giustificata già in linea teorica;

– Cass. n. 72 del 1985, citata dalla ricorrente a sostegno della propria tesi, riguarda una fattispecie particolare, nella quale il giudice del merito aveva dichiarato cessata la materia del contendere, per effetto di una rinuncia extraprocessuale effettuata dall’istante ed accettata dagli altri comunisti;

– d’altronde neanche in quel caso le spese processuali affrontate dal terzo creditore ipotecario, che era stato chiamato in causa dall’attore poi rinunciante al fine di rendergli opponibile la divisione, furono poste a carico della massa;

– esse furono poste “a carico dell’attore medesimo, in quanto responsabile della chiamata e rinunciante alla prosecuzione del giudizio”;

– è ancora aggiungere che il principio per cui, nel giudizio di divisione, le spese processuali debbono essere poste a carico di tutti i condividenti in proporzione delle rispettive quote riguarda soltanto le spese relative agli atti rivolti a condurre il giudizio, nell’interesse comune, alla concreta determinazione delle quote spettanti ad ognuno dei condividenti medesimi, vigendo, invece, la regola generale della soccombenza (salvo il potere di compensazione totale o parziale a norma dell’art. 92 c.p.c.) per le spese relative a tutte le vicende processuali che, pur essendo inserite nel giudizio di divisione, sono state rivolte alla risoluzione di vere e proprie controversie incidentali conseguenti a determinati conflitti di interesse insorti fra i condividenti (Cass. n. 698/1976; conf. 4621/1978; n. 1111/1986; n. 12758/2001; n. 7059/2002; n. 3083/2006; n. 22903/2013);

– nel caso in esame non si discuteva di spese imposte da una oggettiva esigenza finalizzata alla divisione, trattandosi di spese del grado d’appello, giustificate esclusivamente dalla infondata opposizione della condividente rispetto alla divisione richiesta dalla controparte e dal creditore intervenuto, interessato a realizzare il credito su questo spettante al proprio debitore sulle cose a questo assegnate nella divisione;

– il ricorso, pertanto, è rigettato, con addebito di spese.

– ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.900,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 %, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;

dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 14 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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