Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17874 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. III, 31/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 31/08/2011), n.17874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PANAMA 110, presso lo studio dell’avvocato MERLA GIOVANNI,

che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) (OMISSIS),

in persona del suo attuale amministratore Dr. T.A.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIO MUSCO 73, presso lo

studio dell’avvocato BONGHI ARMANDO, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.G., INTESA SAN PAOLO SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 25634/2008 del TRIBUNALE di ROMA, Quarta

Sezione Civile, emessa il 22/12/2008, depositata il 29/12/2008;

R.G.N. 17304/2007.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato MERLA GIOVANNI;

udito l’Avvocato BONGHI ARMANDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. M.P., debitrice esecutata nel processo di espropriazione immobiliare n. 99918/97 r.g.e. del Tribunale di Roma, si oppose – con ricorso dep. in data 11.11.06 -agli atti di questo, proseguito con la vendita all’incanto del bene staggito in data 2.2.06 per il prezzo di Euro 285.000,00, lamentando non esserle stata notificata l’ordinanza di fissazione della vendita pronunciata alla precedente udienza del 13.4.05; in particolare, ella negò la rilevanza della notifica al suo difensore costituito in precedente atto, non essendo questi mai stato considerato come procuratore a seguito della notifica personale di altri atti del processo; e chiese quindi dichiarasi mallo il decreto di trasferimento, nel contraddittorio del creditore procedente San Paolo Intesa spa, dell’interventore Condominio (OMISSIS) (di via (OMISSIS)) e dell’aggiudicatario C.G..

1.2. Il Tribunale di Roma, peraltro, con sentenza n. 25634/08, pubblicata il 29 dicembre 2008 e notificata il 6 marzo 2009, dopo avere disatteso le eccezioni preliminari in rito degli opposti, rigettò comunque l’opposizione, sia perchè doveva ritenersi valida la notifica al procuratore del debitore, sia perchè la notifica dell’ordinanza di vendita al debitore non era prevista come obbligatoria, sia perchè nessun interesse specifico ad opporsi era stato manifestato dall’opponente.

1.3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi, la M.; a seguito della rituale notifica soltanto ai creditori, resiste con controricorso l’interventore Condominio; e, per la pubblica udienza del 24.6.11 tanto la ricorrente che il controricorrente illustrano le rispettive richieste e tesi con memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. e prendono parte alla discussione orale della causa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La ricorrente impugna la gravata sentenza con tre motivi e precisamente:

2.1. con un primo, di “violazione e falsa applicazione degli R.D. 16 luglio 1905, n. 646, artt. 20 e 43, comma 2, in relazione al disposto del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 161, comma 6 e con riferimento all’art. 576 c.p.c., il tutto in relazione all’art. 160 c.p.c., n. 4 “; con il quale essa si duole della carenza di una notifica a lei personalmente, concludendolo con il seguente quesito: dica la Suprema Corte di Cassazione se la mancata notifica personalmente alla sig.ra M.P. dell’ordinanza di vendita in un processo di espropriazione immobiliare promosso per il mancato pagamento di rate di quattro mutui fondiari stipulati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 385 del 1993, comporti la nullità dell’asta per violazione del R.D. 16 luglio 1905, n. 646, artt. 20 e 43, comma 2, da osservarsi nell’espropriazione ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 161, comma 6;

2.2. con un secondo, di “violazione e falsa applicazione degli artt. 175 e 484 c.p.c. nonchè dell’art. 84 d.a. c.p.c, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”; con il quale essa censura la valutazione di ritualità e sufficienza della notifica dell’ordinanza come effettuata al procuratore costituito in precedente atto del medesimo processo, concludendolo con il seguente così testualmente riprodotto quesito: dica questa Corte Suprema se il mancato inserimento del difensore del debitore tra i procuratori costituiti nel giudizio di espropriazione e la sua mancata espropriazione comporti la nullità degli atti compiuti dallo stesso e il mancato rispetto del principio del contraddittorio, con conseguente nullità dell’unica notifica effettuata ad istanza di parte ad un procuratore del quale non risulta la costituzione dagli atti della cancelleria;

2.3. con un terzo, di “violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”; con il quale ella si duole della violazione del suo diritto di difesa e dell’impossibilità i coinvolgere il proprio coniuge, benchè divorziato, nell’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla sentenza di divorzio proprio in merito alla perdita della casa familiare, concludendolo con il seguente qui così testualmente riprodotto quesito: dica la Suprema Corte di Cassazione se l’ingiustizia del processo sia desumibile dall’impossibilità di provocare un intervento dell’obbligato ex lege al pagamento delle somme dovute a titolo di assegno di mantenimento e di assegno divorzile, necessarie – oltre il resto – a pagare gli importi richiesti con il processo esecutivo, attinenti al mantenimento della casa familiare.

3. Con il controricorso il Condominio (OMISSIS) di via (OMISSIS), contestando partitamente i motivi di ricorso, di cui evidenziava anche l’inammissibilità per vizio nella formulazione dei relativi quesiti.

4. Benchè non risulti una rituale notifica del ricorso per cassazione all’aggiudicatario, con tutta evidenza litisconsorte necessario per essere in discussione la validità stessa dell’aggiudicazione, può comunque soprassedersi in ordine all’integrazione del contraddittorio, attesa la soluzione che si prospetta in ordine al ricorso: nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione di inammissibilità del ricorso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto inlnfluente sull’esito del giudizio (Cass. Sez. Un., 22 marzo 2010, n. 6826). E tanto dopo avere puntualizzato che continua ad applicarsi il regime di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. (come introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 applicabile – in virtù dell’art. 27, comma 2, citato decreto – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d) in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58 della medesima legge).

5. Infatti, il ricorso va dichiarato inammissibile:

5.1. è sufficiente rilevare che la gravata sentenza si fonda su tre distinte rationes deciderteli, ciascuna delle quali di per sè sola sufficiente a sorreggere la finale decisione del rigetto dell’opposizione:

perchè deve ritenersi valida la notifica al procuratore del debitore, perchè la notifica dell’ordinanza di vendita al debitore non è obbligatoria, – perchè nessun interesse specifico ad opporsi è stato manifestato dall’opponente;

5.2. l’infondatezza o l’inammissibilità delle censure anche ad una sola di queste comporta quindi l’assorbimento delle altre, visto che comunque la gravata decisione sarebbe adeguatamente sorretta da una di dette rationes che non possa essere revocata in dubbio;

5.3. al riguardo, la terza di quelle censure è manifestamente inammissibile, in quanto, in violazione del principio di autosufficienza, la ricorrente neppure allega – e tanto meno indica – in quale momento del giudizio di merito ella abbia prospettato e documentato la tesi dell’interesse concreto a dolersi dell’omessa notifica dell’ordinanza di vendita (ricavandosi, anzi, dagli stralci del ricorso introduttivo o dai riferimenti a quello che nessun interesse ad opporsi alle denunciate carenze sarebbe stato indicato):

con la conseguenza che la questione deve ritenersi a tutti gli effetti nuova e pertanto preclusa nella presente sede di legittimità.

6. Tanto esime dal rilevare che, non sussistendo nel processo esecutivo un vero e proprio diritto al contraddittorio, in quanto – in difetto di questioni di diritto, da risolversi con sentenza – in ordine alle operazioni per lo più materiali di trasformazione in denaro di parte del suo patrimonio il debitore non vanta posizioni di diritto soggettivo in senso stretto, per la proposizione di una opposizione agli atti esecutivi non basta la sussistenza di un vizio formale dell’atto, ma occorre anche che questo abbia condotto alla compressione illegittima di altre facoltà processuali dell’opponente, specificamente da indicare nell’atto di opposizione quale dimostrazione di un concreto interesse ad opporsi (per tutte e fra le più recenti: Cass. 2 novembre 2010, n. 22279; Cass. 20 novembre 2009, n, 24532; Cass. 25 agosto 2006, n. 18513; Cass. 26 gennaio 2005, n. 1618; Cass. 19 agosto 2003, n. 12122).

7. L’inammissibilità della doglianza avverso la terza ratio decidendif dovuta all’inammissibilità del terzo motivo di ricorso, comporta quindi l’assorbimento delle altre censure, in quanto anche a volere superare i dubbi indotti dalla formulazione dei quesiti, perfino l’evenienza meramente ipotetica di una loro fondatezza – questione che si lascia del tutto impregiudicata – non potrebbe condurre, per la validità dell’ultima e non validamente inficiata ratio decidendi, alla cassazione della sentenza; e, così dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza in favore del controricorrente, mentre nei confronti dell’altro intimato non vi è luogo a provvedere, non avendo quegli qui svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna P. M. al pagamento, in favore del Condominio (OMISSIS) di via (OMISSIS), in pers. del leg.

rappr.nte p.t., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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