Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17874 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, (ud. 04/06/2020, dep. 27/08/2020), n.17874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3825-2018 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA, 80,

presso lo studio dell’avvocato ELETTRA BIANCHI, rappresentata e

difesa dall’avvocato NICA MARIA LARIZZA;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANDREA GIULIANI;

– controricorrente –

contro

Ci.An.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1670/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata l’11/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

CIGNA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 23-3-2012, C.C., premesso di essere creditore nei confronti del germano Ci.An., in virtù di sentenza 150/12 emessa dal Tribunale di Chieti il 21-2-2012, della somma di Euro 173.000,00, adì il Tribunale di Chieti per sentir dichiarare la nullità, e in subordine l’inefficacia, dell’atto di compravendita immobiliare stipulato per notar P. in data 5-3-2012, con il quale Ci.An. aveva trasferito alla propria moglie B.M. la proprietà del bene immobile sito in (OMISSIS).

Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 4-4-2013 l’adito Tribunale dichiarò detta compravendita inefficace nei confronti di C.C..

Con sentenza 1539/2018 del 14-9-2018 la Corte d’Appello di L’Aquila ha rigettato il gravame proposto dalla B.; in particolare la Corte territoriale, rilevato che l’esistenza del credito (al momento pari ad Euro 195.854,73) non era stata contestata, ha confermato anche la sussistenza dell'”eventus damni” e della “scientia dammi”.

Nello specifico, in ordine al primo (“eventus damni”, e cioè sussistenza del pregiudizio per i creditori), ha rilevato: a) che l’atto di disposizione aveva in radice eliminato, in danno dei creditori, qualsiasi garanzia patrimoniale; tanto anche considerato che, in data 29-2-2012, Ci.An. aveva trasferito a L.R.M.D. la proprietà del bene immobile sito in (OMISSIS), e non era quindi più titolare di alcun cespite patrimoniale aggredibile da destinare alla soddisfazione del credito del fratello; b) che l’atto di disposizione non poteva ritenersi stipulato per l’adempimento di un debito scaduto, e, in particolare, per l’adempimento dell’obbligo di mantenimento della moglie e del figlio minore assunto dal debitore in sede di separazione consensuale; il ricorso per separazione, infatti, era del 7-3-2012, e non conteneva alcun riferimento all’atto di disposizione in questione, stipulato in data 5-3-2012, e quindi in epoca precedente.

In ordine al secondo – (“scientia damni”, e cioè consapevolezza, in capo al debitore ed al terzo, del detto pregiudizio), ha rilevato, quanto al debitore, che Ci.An., a pochi giorni dalla sentenza 150/12 di condanna ai suoi danni (in accoglimento di domanda ex art. 2932 c.c. proposta dal fratello), si era liberato di tutto il suo patrimonio; quanto al terzo, che la B. non solo era la moglie del debitore Ci.An. – (con lui convivente nonostante l’omologazione della separazione consensuale), ma che la stessa si era anche espressa, quando era stata escussa come teste nel procedimento civile poi conclusosi con la condanna del marito, affermando di essere lei “a gestire i soldi”.

Avverso detta sentenza B.M. propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi ed illustrato anche da successiva memoria.

C.C. resiste con controricorso.

Ci.An. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., artt. 702 bis e 702 ter c.p.c. e art. 183 c.p.c., comma 6, evidenzia che in primo grado, pur avendo richiesto il mutamento del rito (da sommario ad ordinario), il Tribunale non aveva dato corso alla predetta richiesta, e che anche in appello aveva rilevato che la causa era stata decisa senza mutare il rito; siffatto omesso mutamento di rito aveva provocato un grave pregiudizio alla difesa, e in particolare al suo diritto di prova, con specifico riferimento al fatto che non aveva potuto dimostrare nè che aveva effettivamente corrisposto al coniuge, in occasione dell’atto di disposizione in questione, la somma di Euro 100.000, nè che sussisteva un “collegamento negoziale” tra l’atto in questione e la separazione omologata.

Il motivo è inammissibile.

La doglianza, invero, è inammissibile innanzitutto in quanto il ricorrente, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non ha indicato nè dove e quando abbia sollevato specifici rilievi avverso l’ordinanza adottata dal Tribunale di Chieti il 18-7-2012, avente ad oggetto il rigetto della domanda di mutamento di rito e delle richieste istruttorie, nè se abbia o meno riproposto (come suo onere) siffatte richieste in sede di precisazione delle conclusioni o con l’atto di appello.

La doglianza è, in ogni modo, anche inammissibile per difetto di rilevanza in quanto, anche a ritenere (in ipotesi) provata la dedotta corresponsione di Euro 100.000,00, non vi sarebbe comunque alcun dubbio sulla intervenuta diminuzione della garanzia patrimoniale, posto che, come affermato dal giudice di merito, il ricorrente, in seguito alla vendita dell’immobile in questione., non era più titolare di alcun cespite patrimoniale aggredibile da destinare alla soddisfazione del credito del fratello, mentre il prezzo conseguito dalla vendita può facilmente essere occultato e sfuggire alle eventuali azioni esecutive dei creditori.

Con il secondo motivo la riCoriente, denunziando art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione degli artt. 2901,2932,1147,1155,1366 e 2690 c.c., si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto sussistente la “scientia damni”, non provabile invece attraverso presunzioni.

Il motivo è inammissibile.

Come ripetutamente già precisato da questa S.C.; invero, in tema di azione revocatoria ordinaria, quando (come nella specie) l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonchè, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore; la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è di per sè incensurabile in sede di legittimità (Cass. 16221/2019; v. Cass. 27546/2014); nel caso in questione, pertanto, correttamente il Giudice del merito, utilizzando le presunzioni, con valutazione insindacabile dinanzi a questa S.C., ha ritenuto sussistente la “scientia damni”.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato, dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il Versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 6.000,00, oltre alle speSe forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

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