Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17874 del 23/07/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 17874 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: PICCIALLI LUIGI

SENTENZA

sul ricorso 20586-2007 proposto da:
BONGIORNO GIORGIO BNGGRG36D17B429P, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA NAZIONALE 204, presso lo
studio dell’avvocato BOZZA VENTURI ALESSANDRO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CLARIZIA ANGELO;
– ricorrentglcontro

COMUNE DI CALTANISSETTA in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN
GIACOMO 22, presso lo studio dell’avvocato COMUNALE

Data pubblicazione: 23/07/2013

GIUSEPPE,

rappresentato

e

difeso

dall’avvocato

SCICHILONE ALDO;
– controricorrente nonchè contro

ORLANDO CARLO, CATANESE VINCENZO, DELL’UTRI MICHELE,

DOMENICO, AMICO SALVUCCIO, MESSINA EMANUELE, GUARINO
ANTONIO, RIZZA SALVATORE, STOPPIA ROCCO, BLANDINO
GRAZIO, SPAGNOLO VITTORIO;
– intimati –

sul ricorso 22034-2007 proposto da:
CATANESE

SALVATORE

CTNSVT6ODO7B429H,

CATANESE

PROVVIDENZA CTNPVV68D68B429W, CATANESE LIBORIA
CTNLBR57L53B429L, CATANESE ANTONINO CTNNNN54P18B429H,
CATANESE MICHELE CTNMHL65A01B4291, tutti eredi
beneficiari del proprio padre CATANESE VINCENZO,
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI
BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato ALESSI
GAETANO, rappresentati e difesi dall’avvocato LUPO
MICHELE;
– oenteowd.cozzantl ricorrenti i-erc-itlenta-ki- contro

BONGIORNO GIORGIO BNGGRG36D17B429P, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA NAZIONALE 204, presso lo
studio dell’avvocato BOZZA VENTURI ALESSANDRO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FORTUNA GAETANO GUGLIELMO, AVOLA ANTONIO, ADDUCI

CLARIZIA ANGELO;
– controricorrente al-c-i-eozoo-ine-i-dentale – nonchè contro

MESSINA EMANUELE, FORTUNA GAETANO GUGLIELMO, AMICO
SALVUCCIO, STUPPIA ROCCO, DELL’UTRI MICHELE, BLANDINO

SALVATORE, ORLANDO CARLO, AVOLA ANTONINO;
– intimati –

sul ricorso 25207-2007 proposto da:
ORLANDO CARLO, AVOLA ANTONINO, MESSINA EMANUELE,
ADDUCI DOMENICO, AMICO SALVUCCIO, FORTUNA GAETANO
GUGLIELMO, SPAGNOLO VITTORIO, DI FORTI GAETANA,
DELL’UTRI MICHELE, RIZZA SALVATORE, GUARINO ANTONIO,
BLANDINO ORAZIO, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA LUCREZIO CARO 63, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNETTI GIANLUCA, rappresentati e difesi
dall’avvocato LIMUTI OSVALDO;
– controricorrenti ricorrenti incidentali

nenehè contro

CATANESE

LIBORIA,

CATANESE

MICHELE,

CATANESE

SALVATORE, BONGIORNO GIORGIO, CATANESE PROVVIDENZA,
CATANESE ANTONINO;
– intimati –

sul ricorso 25210-2007 proposto da:
DELL’UTRI MICHELE, MESSINA EMANUELE,

DI FORTI

GAETANA, AMICO SALVUCCIO, ADDUEL DOMENICO, GUARINO

GRAZIO, GUARINO ANTONIO, ADDUCCI DOMENICO, RIZZA

ANTONIO, AVOLA ANTONINO, BLANDINO ORAZIO, ORLANDO
CARLO, FORTUNA GAETANO GUGLIELMO, RIZZA SALVATORE,
SPAGNOLO VITTORIO, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA LUCREZIO CARO 63, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNETTI GIANLUCA, rappresentati e difesi

– controricorrenti ricorrenti incidentali adèmcirè contro

BONGIORNO GIORGIO, CATANESE VINCENZO, COMUNE DI
CALTANISSETTA ;
– intimati –

avverso la sentenza n. 77/2007 della CORTE D’APPELLO
di CALTANISSETTA, depositata il 22/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/05/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
PICCIALLI;
udito l’Avvocato BOZZA VENTURI Alessandro, difensore
del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso principale e il rigetto dei ricorsi
incidentali, deposita ulteriori note di replica;
udito l’Avvocato ERRIQUEZ Giuseppe, con delega
depositata in udienza dell’Avvocato LIMITI Osvaldo,
difensore dei controricorrenti e ricorrenti
incidentali che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per

dall’avvocato LIMUTI OSVALDO;

il rigetto clg\err-~ttri—± ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 10.7.1993 Salvuccio Amico,Emanuele Messina,Domenico Adduci,
Michele Dell’Utri, Gaetano Guglielmo Fortuna,Antonio Guarino,Salvatore Rizza,Orazio
Blandino,Carlo Orlando,Antonino Avola,Vittorio Spagnolo e Rocco Stuppia, quali
assegnatari in proprietà di rispettivi alloggi realizzati nell’anno 1988 dalla Cooperativa

l’imprenditore edile Vincenzo Catanese e l’ing. Giorgio gtongiorno,nelle rispettive qualità
di appaltatore e progettista-direttore dei lavori,per sentirli condannare in solido,ai sensi
dell’art. 1669 cod.civ.,a1 pagamento delle somme necessarie per la esecuzione delle opere
atte ad eliminare i gravi vizi di costruzione,che assumevano essersi manifestati,a partire dal
1990,attraverso lesioni in graduale aumento ed ancora in atto,come constatato dal locale
ufficio del Genio Civile, nella palazzina e negli appartamenti.
Costituitosi il Catanese,contestò il fondamento della domanda,eccependo di essersi
rigorosamente attenuto alle previsioni progettuali,corredate da relazione geologica,e chiamò
in causa,a tanto autorizzato,i1 Comune di Caltanissetta,quale ritenuto responsabile dei
dissesti,dovuti a lavori di scavo eseguiti a monte della palazzina,modificanti il naturale
originario corso delle acque.
Costituitosi,successivamente,anche il Bgrongiorno,negó ogni propria responsabilità,
sull’essenziale rilievo che la sua progettazione era stata preceduta da una relazione
geologica, curata da altro professionista,incaricato dalla cooperativa committente.
Il Comune di Caltanissetta,costituitosi,contestò ogni propria responsabilità.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica di ufficio, disposti chiarimenti dal c.t.u.,cui venne
affiancato un secondo ausiliare,acquisita la seconda comune relazione,con sentenza n. 565
del 2003 la domanda venne accolta,nei solidali confronti dei due convenuti,liquidandosi i
danni in € 46.286,93, oltre a rivalutazione e interessi,pari ai due terzi della spesa
complessiva, nelle more sostenuta dagli attori secondo le indicazioni dei c.t.u., per il
1

Edilizia Villaggio Nuova Polizia in Caltanissetta,citarono al giudizio del locale tribunale

consolidamento del fabbricato, in E 47.000,00 per i lavori di ripristino,non ancora effettuati,
da eseguire nei locali seminterrati e nel prospetto dello stabile ed in E 15.000,00 per il
mancato uso dei suddetti locali,assolvendosi infine il Comune dalla responsabilità dedotta
nella relativa chiamata.
Proposti appelli sia dal Catanese,sia dal Bongiorno,rispettivamente resistiti dagli appellati,

Caltanissetta, con sentenza del 1/22.3.2007 rigettava i gravami,confermando integralmente
la sentenza impugnata,sulla scorta di articolato esame delle risultanze delle consulenze
tecniche,ritenendo in particolare che i cedimenti graduali delle fondazioni,esclusa ogni
incidenza dei lavori eseguiti dal Comune e dei successivi eventi alluvionali, fossero dovuti
all’inadeguato posizionamento delle stesse su un piano di sedime argilloso poco compatto,
non essendosi tenuto conto,in sede di progettazione tecnica e di esecuzione,dei suggerimenti
contenuti nella relazione geologica. Le spese tra le parti principali venivano regolate,
conformemente a quelle di primo grado,con condanna degli originari convenuti al pagamento
per due terzi e compensazione per il resto,quelle del Comune poste a carico intero degli
appellanti principali.
Contro la suddetta sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione,con atti rispettivamente
notificati il 19 e 27 luglio 2007, il Bongiorno e gli eredi, in epigrafe indicati,del Catanese,
nelle more defunto,i1 primo esponendo un motivo,gli altri due.
Hanno resistito con rispettivi comuni controricorsi l’Amico e litisconsorti ( tra cui,per il
defunto Rocco Stuppia,la vedova ed erede Gaetana Di Forti),proponendo,nell’uno e
nell’altro atto, ricorsi incidentali condizionati di identico contenuto.
Ha inoltre resistito al primo ricorso (non essendogli stato notificato anche quello del
Catanese) il Comune di Caltanissetta ,con rituale controricorso.
E’ stata infine depositata per il Buongiorno una memoria illustrativa

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con proposizione di appello incidentale da parte degli originari attori,la Corte di

MOTIVI DELLA DECISIONE
Si dispone preliminarmente,ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto diretti contro la medesima
sentenza,di tutti i suesposti ricorsi,dei quali quello del Bongiorno va considerato principale,
in ragione dell’anteriorità della notifica.
Con l’unico motivo di quest’ultimo vengono dedotte “violazione e falsa applicazione

contraddittorietà e lacunosità della motivazione su punti decisivi della controversia. Errore e
travisamento degli atti processuali”.
Il mezzo d’impugnazione si articola su quattro distinte censure proponenti i seguenti
rispettivi quesiti conclusivi ex art. 366 bis c.p.c.:
irdica l’ecc.ma Corte di Cassazione se la Corte d’Appello di Caltanissetta, incorrendo in
violazione e falsa applicazione dell’art. 1669 c. c. ed in omessa applicazione dell’art.
1176,comma 2,c.c.,abbia erroneamente applicato tale disposizione nei riguardi dell’attuale
ricorrente nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori o, in subordine, nella sola
qualità di progettista”;
2)”dica..etc …se…abbia compiuto un’erronea ascrizione di responsabilità all’ing.
Bongiorno,posto che non rientrano nelle competenze del progettista architettonico elaborare
soluzioni strutturali attinenti alle fondazioni”;
3)”dica etc …se…abbia compiuto un’erronea ascrizione di

responsabilità all’

ing.Bongiorno,posto che non rientrava nelle competenze del direttore dei lavori mettere in
discussione le soluzioni adottate nella pregressa progettazione e nella relazione geologica le
quali sono state, nella specie, in toto rispettate, tenuto anche conto che in fase realizzativa non
si erano evidenziati dati o indizi oggettivi atti ad indurre ad un ripensamento delle scelte
progettuali e fondali”;

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dell’art.1669 c.c.; mancata applicazione dell’art. 1176,comma 2 c.c. Difetto, insufficienza,

4)”dica l ‘ecc. ma Corte di Cassazione se la Corte d’Appello di Caltanissetta, incorrendo in
difetto di pronuncia su punto decisivo della controversia,abbia omesso di decidere sul
motivo di appello di concernente la quantificazione del danno ascritto dal Giudice di primo
grado all’odierno ricorrente, ed abbia comunque errato nel quantificare il danno de quo
senza considerare il maggior costo tra quanto speso per le opere di consolidamento e quanto

Con il primo motivo del loro ricorso gli eredi Catanese lamentano,con riferimento all’art. 360
n. 5 c.p.c.,”omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia violazione e falsa
applicazione dell’art. 1669 c.p.c.”, formulando il seguente quesito:
“dica l ‘ecc. ma Corte di Cassazione se la Corte d’Appello di Caltanissetta omettendo di
motivare su un punto decisivo della controversia ed incorrendo in violazione e falsa
applicazione dell’art. 1669 c. c. in ordine ai principi che regolano la responsabilità
dell ‘appaltatore e del progettista e D. L. in relazione alla natura e consistenza del suolo
abbia compiuto un’erronea ascrizione di responsabilità solidale alla impresa Catanese ed
all ‘ing. Buongiorno, considerato anche che le soluzioni previste nel progetto e nella relazione
geologica sono state nella specie rispettate e che in fase realizzativa non si sono evidenziati
dati o indizi oggettivi atti ad indurre ad un ripensamento delle scelte progettuali e fondali”;
Con il secondo motivo del suddetto ricorso si deduce,ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.,”omessa
pronunzia su un punto decisivo della controversia “,formulando il seguente quesito :
“dica l ‘ecc.ma Corte di Cassazione se la Corte d’Appello di Caltanissetta incorrendo in
difetto di pronuncia su punto decisivo della controversia abbia omesso di decidere sul
motivo di appello concernente la quantificazione del danno ascritto dal Giudice di primo
grado in solido alla impresa Catanese ed all’ing.Bongiorno ed abbia comunque errato nel
quantificare il danno de quo senza considerare il maggior costo tra quanto speso per le
opere di consolidamento e quanto si sarebbe dovuto spendere realizzando le medesime opere
in fase di costruzione”.
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si sarebbe dovuto spendere realizzando le medesime opere in fase di costruzione”.

Tanto premesso,va anzitutto respinto per manifesta infondatezza il primo profilo di censura
del ricorso Bongiorno,che si pone in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di
questa Corte,secondo cui,configurando l’art. 1669 c.c.una sorta di responsabilità
extracontrattuale, analoga a quella aquiliana,nella stessa possono incorrere,a titolo di concorso
con l’appaltatore — costruttore del fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, anche

abbiano comunque contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o
direttore dei lavori),alla determinazione dell’evento dannoso,costituito dall’insorgenza dei
vizi in questione (v.,tra le altre,Cass. nn. 19868/09, 3406/06,13158/02,4900/93).
Il secondo profilo di censura del suddetto ricorso è inammissibile,sia perché si risolve nella
proposizione di una nuova eccezione,implicante un accertamento di fatto (quella secondo cui
l’ing. Bongiorno avrebbe curato soltanto gli aspetti architettonici ed urbanistici della
progettazione),che non risulta specificamente dedotta in sede di merito (dove detto
convenuto, pur ascrivendo le scelte essenziali alla relazione geologica cui si sarebbe
attenuto,comunque non negò di aver redatto il “progetto tecnico”),sia per irrilevanza.
Al riguardo va considerato che la dedotta circostanza non sarebbe sufficiente ad escludere la
responsabilità del ricorrente,per culpa in vigilando, quale direttore dei lavori,incarico
comportante il compito di accertarsi nel corso dell’esecuzione dell’opera della rispondenza
della stessa, quand’anche conforme al progetto predisposto dal committente o da altri per
lui,alle regole della buona tecnica costruttiva e di sicurezza e di disporre la sospensione dei
lavori in caso negativo. A tanto aggiungasi che,con incensurabile accertamento di fatto
basato sulle concordi risultanze degli accertamenti compiuti da due consulenti tecnici,i
giudici di merito hanno anche acclarato che la realizzazione dell’opera eseguita dalla ditta
appaltatrice,sotto la direzione dell’ing. Buongiorno,nell’impianto delle fondamenta si era
discostata dalle indicazioni fornite dalla relazione geologica;i1 che evidenzia ulteriormente
l’irrilevanza della censura suddetta.
5

tutti quei soggetti,che prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell’opera,

Il terzo profilo del ricorso Bongiorno ed il primo motivo del ricorso degli eredi Catanese, da
esaminarsi congiuntamente perché contenenti doglianze sostanzialmente identiche o
comunque connesse, vanno respinti per infondatezza ,risolvendosi nella proposizione di palesi
censure in fatto,non evidenzianti malgoverno di sorta delle citate norme di diritto,né dei
canoni della logica,avverso l’esauriente ed analitica motivazione esposta dalla corte di

quali consulenti tecnici,senza incorrere in alcuna lacuna argomentativa o contraddittorietà
testuale, confermando in particolare l’accertamento che l’esecuzione dell’opera,nella sua
più importante e decisiva fase,costituita dalla scelta del piano di sedime su cui realizzare le
fondamenta,si era discostata dalle indicazioni contenute nella relazione geologica,in concreto
impiantando uno dei due corpi di fabbrica su suolo di consistenza argillosa e di cedevole
tenuta,senza adottare gli accorgimenti prescritti dal geologo (v. pag. 13,n. 2,sentenza
impugnata). Di tale inosservanza correttamente,dunque,si è fatto carico sia all’impresa
costruttrice,non essendo stata dimostrata la qualità di nudus minister dell’appaltatore,tenuto
pertanto in ragione della competenza tecnica richiesta in chi eserciti professionalmente
siffatte attività,a segnalare le controindicazioni esecutive alla committenza,sia al direttore dei
lavori,preposto, anch’egli professionalmente,alla vigilanza dell’opera non solo in ordine a
conformità alle scelte progettuali,ma anche alle regole della buona tecnica e della
sicurezza,quali che fossero le anzidette.
Fondati,invece,risultano il quarto profilo del ricorso Bongiorno ed il secondo motivo di quello
degli eredi Catanese,sussistendo l’omissione di pronunzia dall’uno e dagli altri ricorrenti
denunciata.
Come si rileva dalla stessa narrativa della sentenza impugnata (pag 8,secondo periodo,pag.
9,penultimo periodo),sia il Bongiorno ,sia gli eredi Catanese avevano,con il terzo motivo dei
rispettivi appelli,in subordine espressamente impugnato la quantificazione del danno,con le
specifiche censure,in questa sede riportate nei motivi e sintetizzate nei
6

e.
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merito,che si è basata,come si è già detto,sulle concordi conclusioni dei due ausiliari officiati

Ma su tali motivi di gravame la corte di merito tace del tutto,così palesemente incorrendo
nella violazione dell’art. 112 c.p.c.,sostanzialmente denunciata dai ricorrenti,che sia pur
impropriamente citando,nella titolazione, l’art. 360 n. 5 c.p.c. ,correttamente lamentano,nella
parte espositiva e nel quesito, il vizio di “omessa pronunzia”.
L’accoglimento,sia pur nei limiti suesposti,dei due ricorsi,comporta la necessità dell’esame

Con tali ricorsi vengono proposti due motivi,con rispettivi quesiti ex art. 366 bis c.p.c.,
ciascuno deducente ex art. 360 n. 5 omessa pronunzia su punto decisivo della controversia,in
relazione,i1 primo,all’art. 1669 c.c.,i1 secondo,all’art. 1226 c.c.,basati sulla comune premessa
che il Bongiorno ed il Catanese sarebbero incorsi in una concorsuale responsabilità ancor
più grave di quella ravvisata dalla corte di merito,che non si sarebbe pronunziata al
riguardo,consistita nella “difforme realizzazione delle fondazioni dei due corpi di
fabbrica, rispetto al progetto originario, realizzando una sola trave, anzicchè due travi
separate e giuntate, ed appoggiando i muri di sostegno perimetrali, non aventi struttura
autonoma, sulla zattera delle travi di fondazioni” (v. quesiti).Da tale ulteriore e più radicale
profilo di responsabilità sarebbe derivata l’integrale e solidale responsabilità dei due
convenuti, non riducibile di un terzo,come ritenuto dai giudici di merito,per danni ancor più
rilevanti di quelli riconosciuti nelle sentenze,indebitamente oggetto di valutazione equitativa.
Anche tali motivi sono meritevoli di accoglimento,considerato che l’Amico e gli altri
originari attori avevano proposto (v. conclusioni trascritte nell’epigrafe,a pag. 5 p.p. della
sentenza impugnata) appello incidentale diretto alla più ampia ed esclusiva affermazione di
responsabilità,segnatamente per le specifiche ragioni sopra riportate,oltre che per l’aumento
nel quantum del risarcimento.
Ma al riguardo la corte,nel rigettare tale gravame,si è limitata ad un generico richiamo alle
motivazioni della sentenza di primo grado,omettendo di motivare sulla particolare questione
dedotta dagli appellanti incidentali,che avevano prospettato una circostanza che,se
7

dei ricorsi incidentali condizionati,di identico contenuto,proposti dai resistenti.

verificata,avrebbe imposto una radicale revisione del riparto di responsabilità adottato dal
primo giudice,oltre ad incidere sul quantum risarcitorio.
La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione alle reciproche censure accolte,con
rinvio ad altra Corte d’Appello,che si designa in quella di Catania,cui si demanda anche il
regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità,ad esclusione di quelle relative ai

Avendo,infatti,i1 ricorrente principale inutilmente evocato,nel contesto di un processo con
cause scindibili,l’ente territoriale, pur senza proporre alcuna censura che ne implicasse la
responsabilità,esclusa dai giudici di merito con statuizione ormai passata in giudicato,i1 suo
ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei confronti di tale intimato,con conseguente
condanna ex art. 91 c.p.c. alle spese della relativa costituzione e difesa,che si liquidano come
da dispositivo,cui ha dato causa.
P.Q.M.
La Corte,riuniti i ricorsi,accoglie,nei rispettivi limiti del quarto profilo dell’unico motivo e
del secondo motivo,quelli proposti da Giorgio Bongiorno e da Antonino,Salvatore,Michele e
Provvidenza Catanese, rigettandoli nel resto;accoglie,altresì,i ricorsi incidentali proposti da
Salvuccio Amico,Emanuele Messina, Domenico Adduci,Michele Dell’Utri, Guglielmo
Gaetano Fortuna,Antonio Guarino,Salvatore Rizza,Orazio Blandino,Carlo Orlando,Antonino
Avola,Vittorio Spagnolo e Gaetana Di Forti;cassa la sentenza impugnata, in relazione alle
censure accolte,e rinvia,anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di
Catania;dichiara inammissibile nei confronti del Comune di Caltanissetta il ricorso del
Bongiorno,che condanna alle relative spese,in misura di complessivi E 2.700,00,di cui 200
per onorari,oltre accessori di legge.
Così d ciso in Roma 1’8 maggio 2013.
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Il PresidNrA
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8

rapporti Bongiorno-Comune di Caltanissetta.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

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