Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17873 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. III, 31/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 31/08/2011), n.17873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10818/2009 proposto da:

B.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avv. BUONANNO Roberto con studio in POZZUOLI, Via Celle 2,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE NAPOLI (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

F. DENZA 50-A, presso lo studio dell’avvocato LAURENTI LUCIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FERRARI Fabio Maria giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

SANPAOLO BANCO DI NAPOLI SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 618/2009 del TRIBUNALE di NAPOLI, Sezione

Quinta Bis, emessa il 15/01/2009, depositata il 20/01/2009; R.G.N.

27166/2007.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/06/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato BUONANNO ROBERTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’avv. B.R. intentò un’espropriazione di crediti nei confronti del suo debitore Comune di Napoli e, in qualità di terzo pignorato, del suo tesoriere Istituto Bancario SanPaolo – Banco di Napoli, a mezzo di atto di pignoramento notificato il 22.12.06 ed iscritto al n. 655/07 r.g.e. del Tribunale di Napoli; ed il terzo dichiarò che, a fronte di un saldo creditore del Comune per Euro 191.397.835,59, in virtù di Delib. 29 giugno 2006, n. 3432 e Delib.

11 dicembre 2006, n. 5468 (pure allegate alla dichiarazione) erano state quantificate in Euro 934.982.597,43 le sortirne impignorabili ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 159, per il primo semestre 2007, siccome destinate al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, delle rate dei mutui in scadenza nel semestre, come pure all’espletamento dei servizi pubblici indispensabili;

sicchè, in dipendenza dei mandati di pagamento disposti, le somme residuali comunque impignorabili, pari ad Euro 628.824.583,43, superavano il saldo residuale attivo della tesoreria.

2. A seguito di tale dichiarazione e pure nell’assenza del debitore pignorato, di ufficio il giudice dell’esecuzione rilevò – con ordinanza del 15.6.07 – l’impignorabilità delle somme staggite e dichiarò improcedibile l’esecuzione, rigettando l’istanza di assegnazione; ma il procedente impugnò con opposizione agli atti esecutivi tale ordinanza, chiedendone, previa declaratoria di insussistenza dei presupposti del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159, la revoca o l’annullamento, con le conseguenti disposizioni per il prosieguo del procedimento esecutivo.

3. Costituitosi il solo debitore esecutato, che invocò il rigetto dell’opposizione, il Tribunale respinse tutte le doglianze dell’opponente con sentenza n. 618/09, pubblicata il 20.1.09, in applicazione e pieno recepimento della motivazione di Cass. 16 settembre 2008, n. 23727; in particolare, furono qualificati inconferenti i rilievi sul carattere indeterminato o generico delle delibere comunali di quantificazione e sull’indebito inserimento in esse di importi per prestazioni o servizi diversi da quelli di cui all’art. 159, comma 2 D.Lgs. cit., in quanto essi avrebbero dovuto essere dispiegati in altre e competenti sedi giurisdizionali; ancora, fu riscontrata la genericità della adduzione della violazione del criterio cronologico dei pagamenti e tanto per mancata indicazione dell’epoca del pagamento, del soggetto beneficiario e della giustificazione causale differente rispetto a quella legalmente prestabilita; inoltre, fu disattesa la contestazione del carattere essenziale del servizio stesso di tesoreria, non solo perchè esulante anch’essa dalla giurisdizione dell’A.G.O., ma anche per il carattere necessario di quest’ultimo; infine, furono riconosciute implicitamente rigettate le istanze istruttorie per la genericità della loro articolazione; peraltro, per la complessità delle questioni trattate e la consapevolezza delle incertezze euristiche conseguenti, fu disposta la compensazione delle spese.

4. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il B., affidandosi a venticinque motivi, cui resiste con controricorso il solo Comune di Napoli; e, alla pubblica udienza del 24.6.11, il ricorrente, dopo avere depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., discute oralmente la causa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il ricorrente impugna la gravata sentenza con venticinque motivi e precisamente:

5.1. con un primo, si duole di un vizio di motivazione su questioni decisive ed in sostanza del fatto che erroneamente sia stato ritenuto che “i giudici delle leggi abbiano mai deciso le questioni di costituzionalità citate”, già sollevate dal Tribunale di Napoli – sez. di Pozzuoli e solo in parte decise con sentenza n. 69 del 20.3.98;

5.2. con un secondo, lamenta nullità della sentenza o del procedimento, per omessa pronuncia sulle questioni di legittimità costituzionale di cui al primo motivo; e conclude con il seguente quesito: dica la Corte se il giudice dell’esecuzione ex art. 617 c.p.c. era tenuto, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., a pronunciarsi sulle eccezioni di illegittimità costituzionale della norma, così come sottoposte dal ricorrente sotto il primo motivo del presente ricorso;

5.3. con un terzo, di violazione di legge, adduce l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159, comma 2 (in relazione agli artt. 3, 24, 28 e 113 Cost., nonchè in correlazione agli artt. 826, 828 cod. civ., art. 830 cod. civ., u.c., nonchè art. 2740 cod. civ. e L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 4, all. E), pone conclusivamente il seguente quesito: dica la Corte se il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159, comma 2, nel prevedere l’impignorabilità delle somme di denaro, la sua rilevabilità di ufficio e l’inidoneità del pignoramento a generare il vincolo, traduce una regola di inammissibilità dell’esecuzione presso terzi, in danno di un Comune e che, perciò, è fondato il sospetto di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 24, 28 e 113 Cost.;

5.4. con un quarto, lamenta l’insufficienza della motivazione sul rigetto dell’eccezione di illegittimità costituzionale di cui al precedente motivo;

5.5. con un quinto, di nullità della sentenza per omessa pronuncia, si duole del rigetto dell’eccezione appena richiamata, concludendo con il seguente qui testualmente riprodotto quesito: dica la Corte se il giudice dell’ esecuzione ex art. 617 c.p.c., era tenuto, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., a pronunciarsi sulle eccezioni di illegittimità costituzionale della norma, cosi come sottoposte dal ricorrente sotto il terzo motivo;

5.6. con un sesto, di violazione di legge, adduce l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159, commi da 2 a 4, in relazione all’art. 3 Cost., concludendo con il seguente qui testualmente riprodotto quesito: dica la Corte se è fondato il sospetto di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159, commi 2, 3 e 4, laddove prevede la rilevabilità di ufficio dell’impignorabilità, riguardo a Comuni e Province, per violazione dell’art. 3 Cost., atteso che analoga rilevabilità di ufficio non è prevista per altri Enti pubblici ed in particolare per le AA.SS.LL.;

5.7. con un settimo, lamenta l’insufficienza della motivazione sul rigetto della relativa eccezione di illegittimità costituzionale;

5.8. con un ottavo, di nullità della sentenza per omessa pronuncia, si duole del rigetto dell’eccezione appena richiamata, concludendo con il seguente qui testualmente riprodotto quesito: dica la Corte se il giudice dell’esecuzione ex art. 617 c.p.c., era tenuto, ai sensi dell’ art. 112 c.p.c., a pronunciarsi sulle eccezioni di illegittimità costituzionale della norma, così come sottoposte dal ricorrente sotto il terzo motivo;

5.9. con un nono, di violazione di legge, argomenta per l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159, per contrasto con l’art. 24 Cost., concludendo con tale quesito: dica la Corte se è fondato il sospetto di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159, sotto il profilo dell’art. 24 Cost., ove prevede la rilevabilità di ufficio dell’impignorabilità, da parte del g.e., in difetto: a) di un’ istruttoria (tipica della sola cognizione piena) invece necessaria per il riscontro delle condizioni su cui deve fondarsi il rilievo; b) dell’attitudine del processo esecutivo a condurre ad un giudicato;

5.10. con un decimo, di violazione di legge, lamenta l’illegittimità costituzionale dell’art. 159 più volte citato, come interpretato da questa Suprema Corte con la sentenza n. 23727 del 2008, concludendo con il seguente quesito: dica la Corte se è vero che l’art. 546 c.p.c., non è applicabile all’esecuzione in danno di un Comune e presso il Tesoriere (in relazione all’onere di questi, affermato da Cass. 23727/08, di dichiarare ogni fatto rilevante ai fini dell’accertamento della pignorabilità) e, conseguentemente, se è vero che la norma non è conforme al parametro costituzionale ex art. 3 Cost.. Viceversa, dica la Corte se è vero che l’art. 546 c.p.c, in quanto applicabile anche all’esecuzione presso il tesoriere di un Comune, precludendo al terzo di poter assolvere al sopra citato onere, è incostituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.;

5.11. con un undicesimo, anch’esso di violazione di norme di legge, lamenta l’illegittimità costituzionale della medesima interpretazione, concludendo con il seguente quesito: dica la Corte se è fondato il sospetto di incostituzionalità del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159, laddove prevede un’istruttoria sommaria dinanzi al g.e., destinata a realizzarsi attraverso l’allegazione e la produzione, da parte di entrambi i contendenti, di fatti e documenti di provenienza e formati, però, da uno solo di essi (da parte dell’Ente, attraverso la produzione delle delibere ex art. 159; da parte del creditore, mediante l’allegazione di fatti e la produzione di documenti relativi a pagamenti effettuati dall’Ente), per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.;

5.12. con un dodicesimo, di violazione di legge, lamenta altri profili di illegittimità costituzionale della normativa in materia, concludendo con il seguente quesito: dica la Corte se è vero che nel procedimento ex art. 543 c.p.c., e segg., anche alla luce del disposto di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159, il terzo, benchè tesoriere di un ente locale, è tenuto solo alla dichiarazione di quantità, giacchè, ove diversamente onerato, la norma risulterebbe sospetta di incostituzionalità, ex art. 3 Cost.;

5.13. con un tredicesimo, di violazione di legge, lamenta ulteriori profili di incostituzionalità della norma in esame, concludendo con il seguente quesito: dica la Corte se è vero che, in caso di dichiarazione del terzo non appagante in termini di qualità (e, cioè, quando questa non soddisfa l’onere dell’allegazione dei fatti rilevanti ai fini dell’accertamento dell’impignorabilità), il g.e.

deve assegnare le somme; che, nell’evenienza fatta, non si può dar luogo al giudizio ex art. 548 c.p.c., nè ad altri giudizi in danno del terzo; che, per l’effetto, è fondato il sospetto di incostituzionalità del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159, per contrasto con l’art. 24 Cost.;

5.14. con un quattordicesimo, di violazione di legge, adduce la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e art. 115 cod. proc. civ., concludendo con il seguente quesito: dica la Corte se è vero che il disposto di cui all’art. 115 c.p.c. va interpretato nel senso dell’esclusivo senso dell’ammissibilità delle prove, proposte dalle parti, e cioè rifluite nel processo (peraltro, solo cognitivo) esclusivamente ad istanza e/o iniziativa di queste;

5.15. con un quindicesimo, di violazione di legge, si duole della violazione degli artt. 553, 615 e 617 cod. proc. civ., a, concludendo con il seguente quesito: dica la Corte se è vero che l’I’mpignorabilita è deducibile solo dal debitore e solo con l’opposizione ex art. 615 c.p.c. in pendenza dell’esecuzione e non con il mezzo dell’art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento conclusivo dell’esecuzione;

5.16. con un sedicesimo, di violazione di legge, si duole della violazione degli artt. 553, 615 e 617 cod. proc. civ., concludendo con il seguente quesito: dica la Corte se è vero che, essendo necessario, ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., allegare l’errore del g.e. nel rilevare l’impignorabilità ex art. 159 cit., è preclusa al creditore tale tutela che, invece, postula la denunzia di un errore che non è riconoscibile in assenza di adeguati accertamenti istruttori;

5.17. con un diciassettesimo, di violazione di legge, si duole della violazione degli artt. 553, 615 e 617 cod. proc. civ., concludendo con il seguente quesito: dica la Corte se è vero che il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159, non ha sottratto al debitore l’opposizione ex art. 615 c.p.c., per impignorabilità e che, al debitore, per sostenere la medesima impignorabilità, è precluso il rimedio postumo dell’opposizione ex art. 617 c.p.c.;

5.18. con un diciottesimo, di violazione di legge, lamenta la violazione dell’art. 2697 cod. civ., concludendo con il seguente quesito: dica la Corte se, nel procedimento esproprlativo presso terzi in danno di un Comune, l’onere della “prova” del ricorso delle condizioni ex art. 159 cit. e, cioè, dell’impignorabilita gravi solo a carico dell’ente debitore;

5.19. con un diciannovesimo, di violazione di legge, censura la violazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159, come interpretato da Cass. 23737/08, nonchè degli artt. 484 e 485 cod. proc. civ., concludendo con il seguente quesito: dica la Corte se è vero che il g.e. ha il potere-dovere di disporre di ufficio accertamenti, diretti a riconoscere o meno l’impignorabilita ex art. 159 d.lgs. 267/00 e che analoghi poteri-doveri sono altresì propri del giudice dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., proposta avverso l’ordinanza di diniego dell’assegnazione;

5.20. con un ventesimo, si duole di insufficiente motivazione sulla qualificazione di genericità data alle contestazioni sui pagamenti per servizi non indispensabili e sul carattere indeterminato delle delibere adottate da1l’ente;

5.21. con un ventunesimo, lamenta insufficiente motivazione sulle sue doglianze per l’inserimento nelle delibere di servizi estranei alle previsioni di legge e di debiti inesistenti e per l’effettuazione di pagamenti per servizi che non potevano essere considerati indispensabili;

5.22. con un ventiduesimo, adduce l’insufficienza della motivazione sul dedotto pagamento di somme non richiamate nella delibera e, quanto agli interessi passivi, neppure ad esse riconducibili;

5.23. con un ventitreesimo, di violazione di legge, lamenta la violazione della L. 20 marzo 2865, n. 2248, artt. 4 e 5, nonchè del D.M. 28 maggio 1993 (n. 547600), lamentando l’eccesso di potere nella adozione, da parte del Comune, di delibere generiche; e conclude con il seguente quesito: dica la Corte se la genericità della delibera, adottata D.Lgs. n. 267 del 2000, ex art. 159, nella prospettiva della rilevabilità di ufficio dell’impignorabilità, integra il vizio di eccesso di potere, imponendo all’AGO la sua di sappiicazione;

5.24. con un ventiquattresimo, di nullità della sentenza per omessa pronuncia e di violazione di legge, si duole dell’omessa disamina dell’istanza di disporre il giudizio di accertamento, pure – a suo dire – più volte richiesto, concludendo con il seguente quesito:

dica la Corte se è vero che, a seguito delle contestazioni delle somme dichiarate dal terzo ed in presenza dell’istanza ex art. 548 c.p.c., il g.e. era tenuto all’istruzione della causa di accertamento ed il giudice dell’opposizione a pronunziarsi sul relativo motivo di opposizione;

5.25. con un venticinquesimo, si duole dell’insufficiente motivazione sul rigetto delle istanze istruttorie, negandone il ritenuto carattere generico.

6. Il Comune di Napoli, dopo avere eccepito l’inammissibilità delle censure alla gravata sentenza in ordine agli esclusi profili di legittimità costituzionale, contesta sommariamente tutti tali motivi, sottolineando come controparte sostanzialmente impugni la motivazione dalla richiamata Cass. n. 23727 del 2008, resa in controversia intentata proprio dal medesimo B. in causa analoga.

7. Tutto ciò posto in ordine alla delimitazione dei temi controversi, va preliminarmente rilevato che alla controversia si applica l’art. 366-bis cod. proc. civ.; al riguardo:

7.1. tale norma è stata introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e resta applicabile – in virtù del comma secondo dell’art. 27 del medesimo decreto – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione – a far tempo dal 4 luglio 2009 – ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58 di quest’ultima;

7.2. quanto ai quesiti previsti dal primo comma di tale norma, in Linea generale:

7.2.1. essi non devono risolversi in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (Cass. sez. un. 11 marzo 2008, n. 6420);

7.2.2. essi non devono risolversi in un’enunciazione tautologica, priva di qualunque indicazione sulla questione di diritto oggetto della controversia (Cass. sez. un. 8 maggio 2008, n. 11210);

7.2.3. devono al contempo comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, tanto che la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. 30 settembre 2008, n. 24339);

7.2.4. devono essere formulati in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata; in altri termini, devono compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (tra le molte e per limitarsi alle più recenti, v.:

Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769; Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704);

7.3. quanto al capoverso dell’art. 366-bis cod. proc. civ., poi, va rilevato che per le doglianze di vizio di motivazione (Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002; Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603;

Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680), occorre la formulazione di un momento di sintesi o di riepilogo (come puntualizza già Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002, con indirizzo ormai consolidato, a partire da Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603: v., tra le ultime, Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680), la oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte esige che il quesito o momento di riepilogo indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (da ultimo, v. Cass., ord. n. 27680 del 2009): occorrendo, in particolare, la formulazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso, nel quale e comunque anche nel quale si indichi non solo il fatto controverso riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, ma anche – se non soprattutto quali siano le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., ord. 18 luglio 2007, n. 16002); tale requisito non può ritenersi rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass., ord. 16 luglio 2007, n. 16002).

8. Tutto ciò posto, vanno, sempre in via preliminare, qualificati inammissibili i motivi incentrati su addotti vizi di motivazione circa questioni di legittimità costituzionale: un tale vizio, come previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, può configurarsi con riferimento all’accertamento ed alla valutazione dei fatti, effettuati dal giudice di merito, ma non con riguardo ad una questione di legittimità costituzionale, che costituisce una questione di diritto, suscettibile di essere sollevata d’ufficio dalla Corte di cassazione, beninteso ove non sia ritenuta manifestamente infondata, quali che siano i difetti formali nei quali sia incorso il giudice di merito nella sua argomentazione (da ultimo, v. Cass. 22 luglio 2010, n. 17224): ne consegue – come argomento assorbente perfino rispetto alla carenza di momento di sintesi o di riepilogo di cui al precedente paragrafo 7.3 – l’inammissibilità del primo, del quarto e del settimo motivo.

9. In applicazione di quanto richiamato sopra al paragrafo 7.3, poi, sono inammissibili, mancando un autonomo e conclusivo momento di sintesi o di riepilogo con le caratteristiche ivi indicate, i motivi ventesimo, ventunesimo, ventiduesimo e venticinquesimo.

10. Costituisce poi giurisprudenza consolidata di questa Corte l’inammissibilità di un motivo di cassazione incentrato sulla contestazione delle valutazioni di irrilevanza o manifesta infondatezza di questioni di illegittimità costituzionale operate dal giudice del merito: la questione di legittimità costituzionale di una norma, in quanto strumentale rispetto alla domanda che implichi l’applicazione della norma medesima, non può costituire oggetto di un’autonoma istanza rispetto alla quale, in difetto di esame, sia configurabile un vizio di omessa pronuncia (tra le altre:

Cass. 11 dicembre 2006, n. 26319; Cass. 29 ottobre 2003, n. 16245);

ne consegue quindi l’inammissibilità dei motivi secondo, quinto ed ottavo.

11. A volere considerare le questioni di illegittimità costituzionale della normativa in materia di rilevabilità ufficiosa dell’impignorabilità delle somme presso il tesoriere di un Ente pubblico territoriale, quali si ricavano dai motivi non ritenuti inammissibili, esse paiono compendiarsi come appresso:

11.1. come da terzo motivo: il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159, comma 2, nel prevedere l’impignorabilità delle somme di denaro, la sua rilevabilità di ufficio e l’inidoneità del pignoramento a generare il vincolo, imporrebbe una regola di inammissibilità dell’esecuzione presso terzi, in danno di un Comune e, perciò, è fondato il sospetto di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 24, 28 e 113 Cost.;

11.2. come da sesto motivo: il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159, commi 2, 3 e 4, sancirebbe la rilevabilità di ufficio dell’impignorabilità, riguardo a Comuni e Province, in violazione dell’art. 3 Cost., atteso che analoga rilevabilità di ufficio non è prevista per altri Enti pubblici ed in particolare per le AA.SS.LL.;

11.3. come da nono motivo: il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159, ove prevede la rilevabilità di ufficio dell’impignorabilità, da parte del g.e., comprimerebbe il diritto di difesa in difetto: a) di un’istruttoria (tipica della sola cognizione piena) invece necessaria per il riscontro delle condizioni su cui deve fondarsi il rilievo; b) dell’attitudine del processo esecutivo a condurre ad un giudicato;

11.4. come da decimo motivo: l’art. 546 c.p.c., non sarebbe applicabile all’esecuzione in danno di un Comune e presso il Tesoriere (in relazione all’onere di questi, affermato da Cass. 23727/08, di dichiarare ogni fatto rilevante ai fini dell’accertamento della pignorabilità) e, conseguentemente, non sarebbe conforme al parametro costituzionale ex art. 3 Cost.;

viceversa, l’art. 546 c.p.c., in quanto applicabile anche all’esecuzione presso il tesoriere di un Comune, precludendo al terzo di poter assolvere al sopra citato onere, sarebbe incostituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.;

11.5. come da undicesimo motivo: il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159, laddove prevede un’istruttoria sommaria dinanzi al g.e., destinata a realizzarsi attraverso l’allegazione e la produzione, da parte di entrambi i contendenti, di fatti e documenti di provenienza e formati, però, da uno solo di essi (da parte dell’Ente, attraverso la produzione delle delibere ex art. 159; da parte del creditore, mediante l’allegazione di fatti e la produzione di documenti relativi a pagamenti effettuati dall’Ente), contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 Cost., 11.6. come da dodicesimo motivo: nel procedimento ex art. 543 c.p.c., e segg., anche alla luce del disposto di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159, il terzo, benchè tesoriere di un ente locale, è tenuto solo alla dichiarazione di quantità, giacchè, ove diversamente onerato, la norma risulterebbe sospetta di incostituzionalità, ex art. 3 Cost..

11.7. come da tredicesimo motivo: in caso di dichiarazione del terzo non appagante in termini di qualità (e, cioè, quanto questa non soddisfa l’onere dell’allegazione dei fatti rilevanti ai fini dell’accertamento dell’impignorabilità), il g.e. deve assegnare le somme; e, nell’evenienza fatta, non si può dar luogo al giudizio ex art. 548 c.p.c., nè ad altri giudizi in danno del terzo; per l’effetto, è fondato il sospetto di incostituzionalità del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159, per contrasto con l’art. 24 Cost..

12. Tutte tali questioni sono ora irrilevanti, ora manifestamente infondate, con conseguente infondatezza delle doglianze di cui ai motivi terzo, sesto, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo:

12.1. nessuna inammissibilità dell’espropriazione presso terzi è determinata dalla previsione, finalizzata invece alla necessaria tutela del patrimonio pubblico ed alla sua effettiva destinazione alle esigenze pubblicistiche la cui cura è affidata alla P.A., di un regime di impignorabilità relativa, subordinato a particolari regole processuali;

12.2. l’impignorabilità, quando prevista per ragioni di pubblico interesse e cioè a tutela di un interesse pubblicistico, è sempre rilevabile di ufficio (Cass. 11 giugno 1999, n. 5761; Cass. 22 marzo 2011, n. 6548), così elidendosi la rilevanza della mancata espressa previsione – addotta quale tertium comparationis – per altre categorie di enti pubblici;

12.3. la tutela propria della sede cognitiva è meramente posticipata, sempre in ragione del peculiare interesse pubblicistico, certamente meritevole di considerazione e tale da giustificare la limitazione dell’ordinario diritto di azione del creditore, cui è finalizzata l’imposizione di vincoli processuali ulteriori quando oggetto dell’espropriazione sia denaro della pubblica amministrazione;

12.4. nessuna correlazione si ricava direttamente tra gli oneri imposti al terzo, quale ausiliario del giudice secondo l’interpretazione di Cass. 16 settembre 2008, n. 23727 (alle cui argomentazioni e conclusioni il Collegio ritiene doveroso dare continuità), ed un’impossibilità di applicazione integrale dell’art. 546 cod. proc. civ.;

12.5. a parte i dubbi indotti dall’incomprensibilità di alcune delle espressioni adoperate nel quesito riassuntivo, l’unilateralità della formazione del documento si compensa con la possibilità di prove contrarie nel corso dell’istruzione, naturalmente ed ordinariamente deformalizzata, propria del processo esecutivo, messa in luce dalla richiamata Cass. 23727 del 2008, nella quale pieno sviluppo può trovare anche la tutela del contraddittorio: e comunque sussistendo tutt’al più la posticipazione della tutela cognitiva piena alla fase dell’opposizione, ben potendo sopportare il creditore l’onere di proporre quest’ultima, in vista del pubblico interesse cui è finalizzato il bene che egli ha inteso staggire;

12.6. per lo stesso motivo, attesa la mera posticipazione della pienezza della tutela cognitiva, non si ravvisa nessuna significativa compressione del diritto di difesa nell’imposizione al terzo degli oneri aggiuntivi puntualmente ed esaustivamente indicati dalla più volte citata Cass. 23727 del 2008;

12.7. ancora, la consolidata esclusione, dal giudizio di cui all’art. 548 cod. proc. civ., di ogni questione sulla pignorabilità dei beni corrisponde alla natura di quest’ultimo, risultando adeguatamente tutelato ogni altro soggetto del processo dagli altri mezzi di impugnazione previsti, naturalmente esperibili nel contraddittorio del terzo stesso, siccome interessato all’esito del vincolo sui beni da lui detenuti o custoditi in dipendenza del pignoramento originario.

13. In applicazione dei principi di cui al paragrafo 7, altri fra i residui motivi sono inammissibili per vizi di formulazione dei quesiti:

13.1. il quattordicesimo motivo, perchè la formulazione del quesito è tautologica, involgendo la generica riaffermazione del contenuto di norme di legge, ma soprattutto e comunque perchè non viene prospettata la regola violata dal giudice del merito;

13.2. il quindicesimo motivo, per difetto di pertinenza: il quesito non da conto della decisiva circostanza che si tratta di una impignorabilità imposta per pubblico interesse e quindi del fatto che è un caso particolare -cui si applicano appunto regole particolari e deroghe indotte dalla circostanza taciuta – rispetto a quello invece generale prospettato nel quesito; ed in ogni caso non viene prospettata la regola violata dal giudice del merito;

13.3. il sedicesimo, per incomprensibilità del quesito stesso e della questione di diritto sottesa e comunque in quanto non viene prospettata la regola violata dal giudice del merito;

13.4. il diciassettesimo, per difetto di pertinenza: infatti, ammesso che di tanto abbia interesse a dolersi chi non è esecutato, nel caso di specie il debitore di nulla si è doluto e comunque non vi è questione di ammissibilità o meno di opposizioni di questi, tanto meno ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ.; ed in ogni caso non viene prospettata la regola violata dal giudice del merito;

13.5. il diciottesimo, perchè non viene prospettata la regola violata dal giudice del merito; e comunque perchè la regola della istruibilità ufficiosa dell’impignorabilità deve ritenersi (ancora una volta in piena e convinta adesione a Cass. 23727/08) conforme ai principi generali ogniqualvolta quest’ultima sia imposta a tutela di interessi pubblicistici, quale necessario corollario della sua rilevabilità ufficiosa;

13.6. il diciannovesimo, per il carattere tautologico dell’affermazione, essendo evidente, per quanto del resto accennato al paragrafo precedente, la sussistenza di – sia pure certo non illimitati, secondo la precisa ricostruzione di Cass. 23727/08 – poteri ufficiosi lato sensu istruttori in capo al giudice dell’esecuzione in materia di rilievo dell’impignorabilità imposta a tutela di interessi pubblicistici;

13.7. il ventitreesimo, essendo eccessivamente vaga la nozione di “genericità”, senza riferimento cioè a quale elemento sia mancata la specificazione, cui ancorare l’obbligo, per il giudice ordinario, di disapplicare la delibera comunale di individuazione delle somme impignorabili ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159;

13.8. il ventiquattresimo, perchè non viene indicata la regola violata dal giudice del merito; e comunque perchè, in violazione del principio di autosufficienza, il ricorrente non specifica se e dove, nel ricorso ex art. 617 cod. proc. civ., ha sollevato la relativa questione (specificando, nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, soltanto di avere formulato la doglianza dinanzi al giudice dell’esecuzione prima che questi adottasse l’ordinanza poi resa oggetto dell’opposizione agli atti esecutivi).

14. Il ricorso, attesa l’inammissibilità o l’infondatezza di ognuno dei motivi formulati, va rigettato; quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, il soccombente ricorrente va condannato al pagamento di quelle, in favore del controricorrente e secondo la liquidazione di cui in dispositivo, mentre, nei rapporti con l’altro intimato, che non ha svolto attività difensiva in questa sede, non vi è luogo a provvedere.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna B.R. al pagamento, in favore del Comune di Napoli, in pers. del leg.

rappr.nte p.t., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; nulla per le spese nei rapporti tra il ricorrente e l’altro intimato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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