Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17873 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, (ud. 04/06/2020, dep. 27/08/2020), n.17873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33403-2018 proposto da:

Z.E.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati ANDREA OLIVA, JACOPO MAIOLI;

– ricorrente –

contro

ANAS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MASSIMO EMILIANO FICHERA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2619/2018 della CORTE D’APPELLO) di MILANO,

depositata il 25/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

CIGNA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con citazione 2-11-2012 Z.E. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Varese Anas Spa per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 1.649.184,25, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale occorsogli in data 25-5-2006, allorquando, mentre era alla guida della sua moto Suzuki Bandit sulla tangenziale est di (OMISSIS), imbattutosi in una improvvisa colonna di veicoli fermi sulla carreggiata, aveva frenato, finendo per urtare uno scooter in coda e perdendo il controllo del mezzo, che si era, poi arrestato in prossimità del guard-rail; lo Z., in conseguenza, era stato sbalzato dalla moto ed era finito tra l’guard-rails che separavano le due carreggiate, riportando gravissime lesioni personali (amputazione arto inferiore dx e recisione arto superiore dx).

Con sentenza 1320/2015 del 7-12-2005 l’adito Tribunale rigettò la domanda.

Con sentenza 2619/2018 la Corte d’Appello di Milano ha rigettato il gravame dello Z..

In particolare la Corte territoriale, concordando sul punto con il Tribunale, ha ritenuto che il comportamento del danneggiato, che stava procedendo ad una velocità di 128 Km/h (ben oltre il limite consentito di 80 Km/h), configurasse un caso fortuito, tale da elidere il nesso causale tra la cosa in custodia dell’ANAS e l’evento dannoso in questione, e quindi escludere la responsabilità dell’ANAS ex art. 2051 c.c.; al riguardo ha soggiunto che siffatta condotta di guida (confermata dal teste T.A. e dalle conclusioni del CTP, nonchè dalle tracce di frenata per 116 mt di cui al verbale di s.i.t.) costituiva l’esclusiva causa del sinistro, in quanto connotata da gravissima imprudenza, e che detta condotta era da ritenersi imprevedibile ed eccezionale, anche perchè lo Z. stava uscendo da un tratto di strada con andamento curvilineo e quindi con una visibilità limitata (circostanza, quest’ultima, che avrebbe dovuto indurlo a guidare con maggiore cautela, prudenza ed attenzione).

La stessa Corte territoriale, poi, ha precisato che, benchè non necessario ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., andava comunque esclusa l’intrinseca pericolosità del guard-rail; siffatta barriera protettiva, infatti, per come evidenziato dalla CTU, era al momento dell’incidente (e lo rimaneva ancora) conforme alla normativa applicabile (e cioè alla normativa vigente nel momento – tra il 1989 ed il 1990 – in cui la barriera era stata costruita), non sussistendo in capo ad ANAS alcun obbligo di innalzare la classe professionale a quella richiesta dalla più recente disciplina, salvo il caso di sostituzione del guard-rail; il comportamento di ANAS, che quindi non aveva tenuto alcun comportamento affetto da colpa specifica, era comunque adeguato alla diligenza, prudenza ed imperizia, atteso che verosimilmente, come affermato dal primo Giudice, l’eventuale conformità del guard-rail alla nuova normativa (altezza 850 mm) non avrebbe potuto, stante l’altezza della sella del motociclo (circa 810 mm), evitare l’evento dannoso per come verificatosi.

Avverso detta sentenza Z.E.M. propone ricorso per Cassazione affidato a tre motivi ed illustrato anche da successiva memoria.

ANAS SpA resiste con controricorso.

11 relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto la condotta del danneggiato idonea ad integrare il caso fortuito e, come tale, idonea ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e le lesioni patite; al riguardo sostiene che il caso fortuito, che deve essere provato dal custode del bene, si può configurare solo in caso di condotta del danneggiato negligente ed imprevedibile da parte del custode; erroneamente la Corte territoriale aveva dedotta siffatta imprevedibìlità dalla sola velocità eccessiva tenuta dal danneggiato, senza peraltro considerare che, al momento dell’impatto con il guard-rail, la velocità era inferiore.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., si duole che la Corte territoriale abbia escluso la responsabilità dell’ANAS ex art. 2051 c.c. sulla base della mancata rilevazione, in capo a quest’ultima, di profili di colpevolezza nonchè sulla base dell’osservanza delle disposizioni inerenti la costruzioni delle barriere metalliche.

Con il terzo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonchè – ex art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità della sentenza per violazione dell’art. 116 c.p.c., si duole dell’erronea ripartizione, da parte della Corte territoriale, dell’onere della prova; al riguardo sostiene che l’ANAS non aveva provato la sussistenza nella specie del caso fortuito, atteso che oggetto della prova doveva essere non solo la condotta dello Z., ma anche l’imprevedibilità (ed eccezionalità) da parte di ANAS di tale condotta.

I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono inammissibili o comunque infondati.

Come già precisato da questa S.C. (v., al riguardo, Cass. 2480/2018; Cass. 2482/2018 e Cass. 2478/2018, che hanno puntualizzato i principi elaborati negli anni in materia da responsabilità per cose in custodia), la responsabilità ex art. 2051 c.c., secondo cui “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”, postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e di una relazione di fatto tra il custode e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; ad integrare la responsabilità è, quindi, necessario (e sufficiente) che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell’esercizio del suo potere sul bene, giacchè il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall’art. 2051 c.c.; non può escludersi, invero, che un’eventuale colpa del custode venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex art. 2051 cod. civ., la deduzione, da parte del danneggiato, di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, sempre ai fini dell’allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo; nè è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l’attitudine della cosa a produrre il danno; in entrambi i casi, tuttavia, si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa, e non invece a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode; si tratta, dunque, di un’ipotesi di responsabilità oggettiva, con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno; ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l’esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato; quanto poi ai criteri di accertamento del nesso causale, va richiamato il consolidato orientamento di legittimità (cfr., per tutte, Cass., S.U. n. 576/2008) secondo cui: – ai fini dell’apprezzamento della causalità materiale nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicchè un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni; il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non); il rigore del principio dell’equivalenza delle cause, posto dall’art. 41 cod. pen. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova tuttavia il suo temperamento nel principio di causalità efficiente – desumibile dal capoverso della medesima disposizione – in base al quale l’evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all’autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto; al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale, – per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all’interno, delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l’evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che – secondo l'”id quod plerumque accidit” e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorchè riscontrata con una prognosi postuma) – integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l’antecedente necessario; la sequenza costante deve essere prevedibile non da un punto di vista soggettivo (cioè da quello dell’agente), ma in base alle regole statistiche o scientifiche, e quindi (per così dire) oggettivizzate in base alla loro comune accettazione; ne deriva che tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un’eccezione alla normale sequenza causale (imprevedibilità quindi intesa come obiettiva inverosimiglianza dell’evento), integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente; il caso fortuito, come detto, può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato, (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando. essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera “occasione” della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell’evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente; quando, poi, la condotta colposa del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, sì da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1 (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall’art. 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato – al pari del fortuito – anche sulla base di una valutazione officiosa; quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causalè del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso; è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità da cose in custodia si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare; è, tuttavia, altrettanto vero che l’imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza. gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile; ne consegue che, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se Vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione (squisitamente di merito), che va compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende sempre un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela; quando manchi l’intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di queste siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenuto integrato il caso fortuito.

Nella specie la Corte territoriale ha rispettato i detti principi, valutando innanzitutto il comportamento colposo del danneggiato come “caso fortuito” in quanto eccezionale ed imprevedibile, e quindi ritenendo lo stesso l’unica causa dell’evento dannoso (sia pur deducendo siffatta imprevedibilità dalla grave violazione di legge, e cioè dall’eccessiva velocità, considerando comunque anche le altre circostanze concrete, e cioè la visibilità limitata, in quanto il danneggiato usciva da un tratto curvilineo); la Corte ha poi, pur non considerandolo necessario, proceduto comunque anche alla valutazione dell’eventuale colpa (specifica o generica) del custode, non ritenendola tuttavia sussistente, con valutazione di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità. In ogni modo, in particolare, non sussiste la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale), che, come precisato da Cass. 11892 del 2016 e ribadito (in motivazione) da Cass. S.U. 16598/2016, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando (e non è il caso di specie) il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.

Nè sussiste la violazione dell’art. 115 c.p.c., che, come precisato dalla cit. Cass. 11892/2016, può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando (e non è il caso di specie) che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli.

Non sussiste, inoltre, neanche la violazione dell’art. 2697 c.c., che, come ribadito da Cass. S.U. 16598/2016, “si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo “onus probandi” a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni”, e non quando, come in ricorso, ci si duole solo che la Corte territoriale, a seguito del procedimento di acquisizione e valutazione del materiale probatorio strumentale alla decisione e in base alle conclusioni dell’espletata CTU, abbia ritenuto raggiunta la prova in ordine alla sussistenza del caso fortuito.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente (pur ammesso al gratuito patrocinio con Delib. 11 ottobre 2018 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis (conf. Cass. sez. unite 4315/2020, secondo cui “il giudice dell’impugnazione che emetta una delle pronunce previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell’importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 6000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

 

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