Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17873 del 09/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 09/09/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 09/09/2016), n.17873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21400-2011 proposto da:

C.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE GIUSEPPE MAZZINI 123, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO

SPINOSA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ERASMO

PATRIZIO CINQUANTA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

NUOVA TEATRO ELISEO S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO SANTORI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2242/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/09/2010 R.G. N. 6624/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato BENEDETTO SPINOSA;

udito l’Avvocato DANIELE MARIANI per delega verbale ROBERTO PESSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Roma C.F. chiedeva accertarsi la illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro subordinato intercorsi con la società Nuovo Teatro Eliseo spa nel periodo dal 23 febbraio 1996 al 15 giugno 2003, per lo svolgimento di mansioni di capo elettricista presso il (OMISSIS) e condannarsi la società al ripristino del rapporto di lavoro ed al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate. Esponeva che tra le parti erano stati stipulati n. 11 contratti a termine, i primi cinque con la causale “per gli spettacoli prodotti dal Teatro Eliseo”, il sesto e l’ottavo con la causale “per gli spettacoli prodotti dalla Nuova Teatro Eliseo”, dal nono all’undicesimo con la causale “elettricista giornaliero”, il settimo per il montaggio e smontaggio di varie rappresentazioni, indicate in contratto.

Il Giudice del Lavoro dichiarava il difetto di legittimazione passiva di parte convenuta in relazione ai primi cinque contratti e rigettava la domanda per il periodo successivo.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza dell’8.3-2.9.2010, rigettava l’appello del lavoratore.

La Corte territoriale rilevava che per il personale assunto in relazione a spettacoli teatrali la apposizione del termine al contratto di lavoro era consentita in due ipotesi:

A norma della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. e): per uno specifico spettacolo, in relazione al personale il cui apporto professionale risultasse indispensabile per lo spettacolo da allestire, con la ulteriore condizione dello stretto collegamento funzionale tra la attività lavorativa e lo spettacolo;

A norma della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. a) e del D.P.R. n. 1525 del 1963, n. 49 (elenco delle attività stagionali): in relazione ad una stagione teatrale programmata, sempre a condizione della esistenza di un rapporto funzionale tra la assunzione e la stagione teatrale (quest’ultima intesa come serie di spettacoli programmati in un arco temporale nell’ambito dell’anno).

Dai contratti a termine risultava che il C. era stato assunto in riferimento o a singoli spettacoli prodotti durante la stagione teatrale ovvero per l’intera stagione teatrale; era pertanto indicata la causa del termine – sia pure sinteticamente – nei termini richiesti dalla normativa applicabile, trattandosi di produzione di spettacoli teatrali di numero e durata prestabiliti.

Per la cassazione della sentenza ricorre C.F., articolando un unico motivo. Resiste con controricorso la società Nuova teatro Eliseo spa, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – omessa e insufficiente motivazione nonchè violazione e falsa applicazione:

delll’art. 2697 c.c.;

della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 1 e comma 2, lett. a) ed e) – art. 3;

del D.P.R. n. 1525 del 1963, n. 49;

della L. n. 56 del 1987, art. 23;

del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1.

Ha dedotto che la motivazione della sentenza era in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte in ordine alla necessità, ai sensi della L. n. 230 del 1962, art. 1 della intrinseca temporaneità della esigenza aziendale.

Inoltre era necessaria la prova, nelle ipotesi di assunzione a termine effettuate ai sensi del cit. art. 1, comma 2, lett. e, del vincolo di necessità diretta tra il contributo del lavoratore a termine e lo specifico programma.

I contratti prodotti non provavano la specificità degli spettacoli, la correlazione tra la assunzione del C. ed il programma, la temporaneità del programma, il vincolo di necessità diretta fra la prestazione lavorativa e gli spettacoli, essendo del tutto assente la indicazione in contratto della causale, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito.

Analogamente, quanto alla applicazione del combinato disposto della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. a) e del D.P.R. n. 1525 del 1963, n. 49, il ricorrente ha dedotto che nelle assunzioni per le attività stagionali – (individuate, quanto al settore teatrale, al n. 49 dell’elenco allegato al D.P.R. n. 1525 del 1963) – il ricorso al contratto a termine poteva avvenire a condizione che fosse provato il rapporto funzionale tra la assunzione del lavoratore ed una “stagione teatrale”, nel senso che la durata a termine del rapporto trovasse giustificazione nelle esigenze e nella durata della stagione teatrale.

L’onere della prova della ricorrenza delle condizioni legittimanti la apposizione del termine cadeva a carico del datore di lavoro L. n. 230 del 1962, ex art. 3.

Quanto all’unico contratto a termine ricadente sotto la disciplina del D.Lgs. n. 368 del 2001, relativo al periodo dall’11.9.2002 al 15.6.2003, non venivano specificate nel contratto di lavoro le ragioni di carattere tecnico, produttivo,organizzativo, sostitutivo, legittimanti la apposizione del termine, poichè non assolveva a tale onere di specificità la causale “elettricista giornaliero”.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Nella applicazione della disciplina del contratto a termine di cui alla L. n. 230 del 1962 vengono in rilievo, per il settore degli spettacoli, due speciali ipotesi normative.

1) La prima fa riferimento all’art. 1, comma 2, lett. a), che contempla tra le tassative ipotesi in cui è legittima la apposizione del termine quella della “speciale natura dell’attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima”. Lo stesso art. 1, u.c. affida la determinazione delle attività aventi carattere stagionale ad un D.P.R., su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525, emanato in attuazione della suddetta previsione, ha indicato una serie di specifiche attività che possono considerarsi “stagionali” agli effetti della norma citata.

In particolare il n. 49 dell’elenco allegato al suddetto D.P.R. prevede tra le attività aventi carattere stagionale la “preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1, lett. e) addetto a singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita”.

La costante interpretazione giurisprudenziale della disciplina delle attività stagionali di cui alla L. n. 230 del 1962 è nel senso che l’inclusione delle lavorazioni stagionali nell’apposito elenco approvato con il D.P.R. n. 1525 del 1963 è necessaria perchè un’attività possa considerarsi stagionale (e tale indicazione è tassativa: cfr. Cass. 5175/85) ma occorre, comunque, che la attività sia caratterizzata da un aspetto di specialità delle lavorazioni, riconoscibile in tutte quelle attività eseguibili soltanto in un determinato periodo dell’anno (cfr. Cass. S.U. 574183; Cass. 3293-83, etc.).

Quanto alla attività teatrale questa Corte ha già affermato (Cassazione civile, sez. lav., 20/10/1993, n. 10401), con indirizzo cui in questa sede si intende dare continuità, che, per aspetti tradizionali e per ragioni dipendenti dalle concrete modalità organizzative dell’attività teatrale, questa sia caratterizzata da un aspetto oggettivo di specialità, in quanto non destinata a protrarsi per tutto l’anno; pertanto, la “serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita” di cui al n. 49 del D.P.R. può essere tale da protrarsi anche per otto o nove mesi l’anno senza che venga meno la “specialità” dell’attività, in ragione della concreta possibilità di svolgimento per un periodo pur sempre limitato.

Nulla osta, conclusivamente, a che si consideri “stagionale” l’attività teatrale programmata nell’ambito di un periodo di tempo della durata di circa otto mesi e per una serie prestabilita di spettacoli inserita nell’ambito di una stabile organizzazione di impresa, la quale programmi di anno in anno le stagioni teatrali da svolgere, rispondendo essa alle condizioni di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1, lett. a) e al n. 49 del D.P.R. citato.

In questo caso per la legittimità delle singole assunzioni a termine deve sussistere un rapporto funzionale tra la concreta assunzione e la stagione teatrale, nel senso che la durata del rapporto lavorativo deve trovare giustificazione nelle esigenze e nella durata della suddetta “stagione teatrale” (Cass. 21 agosto 2015 n. 17064; Cass., 5 ottobre 1998, n. 9878).

2) La seconda fattispecie di assunzione a termine è quella contemplata nella L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. e) la quale, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti di causa, riguardava le “£assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi” (mentre nella formulazione originaria menzionava le “scritture del personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli”).

La differenza tra le due fattispecie (particolarmente a seguito della nuova formulazione della richiamata L. n. 230 del 1962, art. 1, lett. E introdotta con la L. n. 266 del 1977) non attiene tanto al profilo soggettivo del lavoratore a termine bensì ad una diversa caratterizzazione delle attività.

Secondo la interpretazione della disposizione offerta dalla costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis: Cass., 27 marzo 2014, n. 7243; Cass., 26 maggio 2011, n. 11573;Cass., 2 marzo 2012, n. 3308; n. 1291/2006; nonchè, in senso sostanzialmente conforme, Cass., nn. 774/2000; 17070/2002; 24049/2008) il requisito della “specificità” introdotto nel nuovo testo dell’art. 1, lett. e vale a delimitare in modo rigoroso la possibilità di assunzione a termine, in quanto è indispensabile che l’assunzione riguardi soggetti il cui apporto lavorativo si inserisca con vincolo di necessità diretta, anche se complementare e strumentale, nello specifico spettacolo o programma sicchè non può considerarsi sufficiente ad integrare l’ipotesi di legittimo ricorso al contratto a tempo determinato la mera qualifica tecnica od artistica del personale, occorrendo che l’apporto dei peculiare contributo professionale, tecnico o artistico del soggetto esterno sia necessario per il buon funzionamento dello spettacolo, in quanto non sostituibile con le prestazioni del personale di ruolo dell’azienda.

In questa ottica interpretativa le attività lavorative indicate nell’art. 1, nuova lett. e non sono strettamente collegate ad una attività necessariamente stagionale quanto, piuttosto, giustificate dalla circostanza che la collaborazione sia estranea all’ambito oggettivo dell’attività imprenditoriale e intimamente collegata alla realizzazione dello specifico spettacolo o programma.

Per contro, le attività lavorative di cui al n. 49 del D.P.R. n. 1525 del 1963 sono per loro natura stagionali, in quanto inserite nell’ambito di una attività produttiva riguardante un singolo spettacolo o una serie di spettacoli di durata predeterminata.

In definitiva, l’art. 1, lett. e ha riguardo a talune prestazioni, in relazione alla loro natura, mentre la fattispecie di cui al n. 49 del D.P.R. n. 1525 del 1963 prende in esame nel suo insieme l’attività di preparazione o produzione di spettacoli come attività stagionale, in presenza delle condizioni da essa specificamente previste.

Alla luce dei principi di diritto qui ribaditi si rileva in relazione ai contratti intercorsi fino alla data del 21.6.2002 il vizio di insufficiente motivazione della sentenza impugnata denunziato dal ricorrente; la Corte territoriale non ha considerato che i contratti in atti, che ha affermato essere da soli sufficienti a provare la legittimità del termine, non consentivano il riscontro dei seguenti fatti, decisivi ai fini del giudizio:

– sotto il profilo di cui all’art. 1, lett. a: del carattere stagionale dell’attività – requisito la cui sussistenza va valutata in concreto – e del rapporto funzionale tra la assunzione al lavoro e la stagione teatrale (Cfr. Cass., 5 ottobre 1998, n. 9878, che ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto nulla la clausola appositiva del termine in un caso in cui il contratto non indicava espressamente il singolo spettacolo o la serie di spettacoli per cui era richiesta l’attività del prestatore e non consentiva neanche il riscontro del carattere stagionale dell’attività).

– sotto il profilo dell’art. 1, lett. e): della specialità degli spettacoli, nel senso rigoroso sopra evidenziato, involgente la temporaneità della esigenza aziendale sotto il profilo del vincolo di necessità diretta della assunzione del dipendente.

Quanto al contratto intercorso dall’11.9.2002 al 15.6.2003 sussiste il vizio di falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 1 legge interamente abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11 per i contratti stipulati in epoca successiva al 24.10.2001, data di entrata in vigore della nuova normativa sul contratto a termine.

La sentenza deve essere pertanto cassata e gli atti rimessi ad altro giudice, che si individua nella Corte di appello di Roma in diversa composizione, il quale provvederà ad un nuovo esame dei fatti, emendato dal vizio logico e dall’errore di diritto evidenziati.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del presente grado.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA