Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17873 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. II, 03/07/2019, (ud. 14/01/2019, dep. 03/07/2019), n.17873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Gianluca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26316-2015 proposto da:

LA SIRENA SNC, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SAN

BERNARDO, 101 P. 5, presso lo studio dell’avvocato GENNARO

TERRACCIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO SASSO;

– ricorrente –

contro

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G.

BELLI 39, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MANGAZZO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO COSENZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 493/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2019 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Sirena s.n.c., con atto di citazione notificato il 25/10/1990, – premesso di essere proprietaria e di gestire un albergo-ristorante in (OMISSIS) ((OMISSIS), di aver acquistato dai fratelli C. e P.F. alcuni suoli contrassegnati dalle particelle nn. (OMISSIS) – lamentava che il Sig. P.F. aveva costruito sulle particelle confinanti con le particelle nn. (OMISSIS), un fabbricato, utilizzato quale falegnameria senza alcuna concessione edilizia in violazione delle prescrizioni del PRG e aperto illegittimamente tre vedute. L’attrice deduceva, in particolare, che il fabbricato era stato costruito senza rispettare le distanze nei confronti delle costruzioni preesistenti per le quali essa era titolare di regolare concessione edilizia, che quando aveva acquistato le particelle nn. (OMISSIS) aveva volturato in suo favore la concessione edilizia già ottenuta dai precedenti proprietari, che il Sig. P.F. aveva realizzato il suo fabbricato quando già erano iniziati i lavori previsti dalla predetta concessione e che la volumetria realizzata dal predetto era superiore a quella consentita dai PRG.

L’attrice aggiungeva che il Sig. P. aveva eseguito un’altra costruzione abusiva sulla particella (OMISSIS), confinante con la particella (OMISSIS) di sua proprietà, aveva realizzato sulla particella (OMISSIS) una veduta sulla particella (OMISSIS) e che il giorno (OMISSIS) aveva bruciato, nonostante diffidato, su uno spiazzo antistante le sue fabbriche, legname e materiale vario, così disturbando un ricevimento di nozze in pieno svolgimento e causando un danno di svariati milioni, in ogni caso, si evidenziava che l’attività del Sig. P.F. era incompatibile con quella del confinante albergo. L’attrice chiedeva di dichiarare abusive tutte le fabbriche e le costruzioni descritte per la violazione delle norme del P.R.G. in tema di distanze e volumetria e della normativa antisismica e di dichiarare l’incompatibilità della falegnameria con l’attività turistica svolta nei fondi confinanti, nonchè di ordinare sia l’abbattimento delle fabbriche sulle particelle (OMISSIS) e (OMISSIS) del foglio n. (OMISSIS) di (OMISSIS), ed, in via subordinata, di arretrare le stesse fino al rispetto delle distanze, sia la chiusura della veduta esistente sulla particella (OMISSIS) dai fabbricato insieme sulla particella n. (OMISSIS). L’attrice chiedeva, anche, la condanna del Sig. P.F. al pagamento dei danni causati durante il pranzo di nozze del (OMISSIS) e delle spese del giudizio.

Il convenuto, costituitosi in giudizio, deduceva che la costruzione oggetto della domanda attorea era risalente al 1983, che la stessa, completamente rifinita nel 1985, era stata, anche, condonata e che, dunque, la sua costruzione, ivi compresa la realizzazione delle tre vedute, era precedente a quella realizzata dall’attrice. Si assumeva che non vi fosse alcuna violazione delle distanze per essere stata realizzata la costruzione al confine, che la realizzazione del capannone era coperta da regolare autorizzazione e che lo stesso, in quanto struttura mobile, non era sottoposto alla normativa antisismica. Il convenuto escludeva di aver realizzato alcuna altra costruzione, assumeva di non aver mai realizzato alcuna sopraelevazione e che l’episodio del (OMISSIS) era frutto di mera fantasia e precisava di essere titolare della falegnameria dal 1976, e, cioè, da circa un decennio precedente al sorgere del ristorante, e che in ogni caso non ricorrevano le ipotesi previste dagli artt. 833 e 844 c.c. Il convenuto denunciava a sua volta che l’attrice, nel realizzare la propria costruzione, aveva compiuto svariati abusi in suo danno, per i quali si riservava di agire in separata sede e concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.

Successivamente, con separati atti di citazione, notificati il 28/05/1991, 01/06/1991; il 09/06/1994, il Sig. P.F. – premesso di essere proprietario delle particelle (OMISSIS) e di aver realizzato su dette particelle delle costruzioni nel 1982 e nel 1983, per le quali era stata presentata regolare istanza di condono – conveniva davanti al Tribuna la Stretta snc. per sentirla: a) dichiarare obbligata alla costruzione di un muro al confine tra le rispettive proprietà di cui ai contratto preliminare di divisione e permuta del 6/04/1989 (n. 2228/1991 R.G.); b) condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito dello scavo eseguito dalla predetta per gettare le fondamenta della propria costruzione, consistiti nel distacco dell’architrave in cemento armato e della muratura di appoggio e per l’umidità della parete sud del fabbricato, interessata da costante umidità causata da alberi di pino piantati a ridosso del fabbricato P. (procedimento n. 2315/1991 R.G.); c) condannare alla riduzione in pristino del fabbricato ristorante per la violazione delle distanze dal suo fabbricato (N. 2163/1994 R.G.), con vittoria delle spese di lite.

La Sirena s.nc. si costituiva e contestava le domande di controparte, chiedendone il rigetto.

I giudizi venivano riuniti e la causa, dopo l’assunzione di una prova testimoniale e l’espletamento di una consulenza tecnica di ufficio e di un supplemento della stessa, veniva definita, con la sentenza n. 206/2009, che rigettava la domanda proposta dalla snc Sirina in danno di P.F. con atto notificato in data 25.10.1990; Rigettava le domande proposte da P.F. in danno della snc Sirena con atti notificati in data 28/05 e 01/06/1991. Accoglieva per quanto di ragione la domanda proposta da P.F. in danno della snc Sirena con atto notificato in data 09.06.1994 e, per lo effetto, dichiarava illegittima la costruzione adibita ad Albergo – Ristorante, per la parte realizzata in violazione del PRG. del Comune di Dirazzano, vigente all’epoca della edificazione;

compensava per intero le spese di lite. Poneva a carico delle parti, in misura del 50% le spese di ctu liquidate”.

Avverso questa sentenza interponeva appello la snc Sirena, che censurava la sentenza di primo grado per aver acriticamente accolto con una motivazione scarna e, assolutamente carente, le conclusioni cui era pervenuto il CTU, anche laddove le stesse confliggevano con le risultanze degli altri elementi probatori. L’appellante chiedeva alla Corte di disporre in via istruttoria l’integrale rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio e nel merito di respingere la domanda avversa e accogliere le domande proposte dallo stesso.

L’appellato, costituitosi in giudizio, concludeva per il rigetto dell’appello con inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle domande nuove concernenti le luci e il risarcimento dei danni nella misura di Euro 50.000,00 e espunzione dei documenti non indicate nell’atto di appello; in via riconvenzionale, si chiedeva alla Corte di ordinare la riduzione in pristino, ovvero, l’arretramento del fabbricato dello stesso a dieci metri dai propri, la condanna della controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 493 del 2015 rigettava l’appello principale ed accoglieva l’appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ordinava alla società Sirena di arretrare il proprio fabbricato sulla particella (OMISSIS) fino alla distanza di dieci metri dai fabbricati di parte appellata, realizzata sulle particelle n. (OMISSIS) attualmente (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Secondo la Corre distrettuale: a) essendo emerso dalla prova testimoniale la preventiva realizzazione delle fabbriche presenti sul fondo dell’appellato e prevedendo il PRG di costruire al confine la domanda di condanna del convenuto all’abbattimento delle fabbriche costruire sulle particelle (OMISSIS) e (OMISSIS) andava rigettata; b) dichiarava inammissibile la domanda avanzata dalla società appellante di chiusura delle vedute realizzate dal sig P. perchè domanda nuova. c) accoglieva la domanda dell’appellato tesa ad ottenere l’arretramento della struttura alberghiera fino alla distanza di metri dieci, come previsto dal PRG.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società Sirena con ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria. P.F. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo di ricorso la società Sirena lamenta error in iudicando in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 paragrafo 16 del Piano regolatore del Comune di Durazzano, violazione dell’art. 873 c.c. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe applicato il criterio della prevenzione temporale (ordinando per l’effetto l’arretramento del corpo di fabbrica realizzato dalla società ricorrente in aderenza del fabbricato di controparte insistente sulla particella (OMISSIS)) omettendo di considerare che il corpo di fabbrica è stato costruito in conformità a quanto previsto dal PRG di Durazzano, non ostandovi elementi che inibissero l’edificazione. In particolare, la Corte distrettuale non avrebbe considerato che la costruzione di cui si dice era perfettamente coerente con le previsioni del Piano Regolatore Generale del Comune di Durazzano vigente all’epoca della costruzione. Infatti, l’art. 3 di detto Regolamento disponeva che “(…) la distanza minima di una costruzione dal confine di proprietà o dal limite di zone non può essere inferiore a cinque metri. Sono ammesse costruzioni in aderenza a confine di proprietà con esclusione di costruzione sul limite di zona (….)”.

1.1.= Il motivo è infondato perchè non coglie l’effettiva ratio decidendi.

Va qui precisato che il fabbricato di che trattasi era soggetto alle distanza di cui al D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 il quale prevede la distanza minima di metri 10, se uno dei fabbricati frontistante sia dotato di finestre. Le disposizioni del D.M. n. 1444 del 1968 sono rivolte alla salvaguardia di imprescindibili esigenze igienico-sanitarie, e, quindi, sono tassative e inderogabili, e vincolano i Comuni in sede di formazione o revisione degli strumenti urbanistici. Di conseguenza, ogni previsione regolamentare locale in contrasto con l’anzidetto limite minimo è illegittima e deve essere annullata se è oggetto di impugnazione, o, comunque, disapplicata stante la sua automatica sostituzione con la clausola legale dettata dalla fonte sovraordinata (Cons. di Stato IV n. 3522/2016, n. 5108 del 21 ottobre 2013, n. 354 del 22 gennaio 2013; n. 5759 del 27 ottobre 2011).

A sua volta, va qui considerato che la distanza di dieci metri che deve sussistere tra edifici antistanti si riferisce a tutte le pareti finestrate, indipendentemente dalla circostanza che una sola delle pareti fronteggiantesi sia finestrata e che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell’edificio preesistente, o della progettata sopraelevazione, ovvero, ancora che si trovi alla medesima o a diversa altezza rispetto all’altra (Consiglio di Stato Sez. IV, 5 dicembre 2005, n. 6909).

Ora, nel caso in esame, la Corte distrettuale ha correttamente applicato la normativa appena richiamata avendo considerato che il fabbricato di P.F. (insistente sulla particella (OMISSIS)) a due piani fuori terra sulla parte est al confine con il complesso La Sirena aveva una finestra al piano primo (vedi al riguardo atto di ricorso pag. 3) e, dunque, era un edificio con aperte finestrata, come tale soggetto a rispettare la distanza di dieci metri di cui si è già detto.

1.2.= Quanto poi all’anteriorità della costruzione del sig. P., trattasi di una valutazione di merito non sindacabile nel giudizio di cassazione soprattutto, se, come nel caso in esame, il ricorrente non offre elementi sufficienti e convincenti per ritenere errata la valutazione dei dati processuali compiuta dal Tribunale prima e dalla Corte distrettuale dopo.

2.= Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta error in iudicando in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Secondo la ricorrente, la Corte di Appello, pur dichiarando la necessità di esaminare gli esiti della prova testimoniale e la copiosa documentazione allegata agli atti, in realtà, avrebbe omesso di operare qualsivoglia valutazione di tale allegazione documentale da cui emergono sicuri elementi atti a smentire le deposizioni rese dai testi in giudizio.

2.1. = Il motivo è infondato perchè si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione dei dati processuali non proponibile nel giudizio di cassazione, deputato a vagliare la legittimità della sentenza in diritto. Il ricorrente non ha tenuto conto che, com’è noto, i limiti istituzionali del giudizio di cassazione sono segnati dal suo oggetto, costituito da vizi specifici della decisione del giudice inferiore e non direttamente dalla materia controversa nella sua interezza, e trovano attuazione in una attività che si caratterizza in funzione della rimozione della decisione viziata e non già della sostituzione immediata di questa. Va, altresì, precisato, che, pur se per effetto dell’evoluzione legislativa, succedutasi nel corso degli ultimi tempi, i limiti istituzionali del giudizio di cassazione siano stati profondamente rimaneggiati, tanto da rendere, oramai, obsoleta l’idea della Cassazione come giudice della sentenza, tuttavia, la funzione di garanzia che l’ordinamento assegna al giudice di legittimità in attuazione dell’art. 65 Ord. giud. si esercita, comunque, nella duplice direzione di un controllo sulla legalità della decisione e di un controllo sulla logicità della decisione. Nella prima direzione, il controllo di legittimità affidato alla Corte di Cassazione consiste nella verifica sotto il profilo formale e della correttezza giuridica dell’esame e della valutazione compiuti dal giudice di merito (15824/14; 8118/14; 7972/07), mentre, riguardo alla seconda, si è soliti dire che la Corte viene investita della facoltà di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, con la precisazione che, ad esso e solo ad esso, spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (22386/14;22146/14; 20322/05). Comune ad entrambe queste impostazioni il principio, positivamente avallato dalla ideazione del giudizio di cassazione, come un giudizio a critica vincolata, in cui le censure che si muovono al pronunciamento di merito devono necessariamente trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, secondo cui, la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale secondo la rappresentazione che le parti ne fanno al giudice di merito e che prende forma nel contraddittorio processuale. Si afferma così che il controllo che la Corte esercita in funzione della legalità della decisione non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, così come a sua volta il controllo di logicità non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata.

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.200,00 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori, come per legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 14 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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