Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17872 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, (ud. 04/06/2020, dep. 27/08/2020), n.17872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZ

sul ricorso 23667-2018 proposto da:

S.V., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIORGIO POLVERINO;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) in persona dell’amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CCANCELLERIA della Corte di CASSAZIONE rappresentato e difeso

dall’avvocato FABIO SIANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 429/2018 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE,

depositata il 14/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

CAGNA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza 430/2014 il Giudicè di Pace di Cava dei Tirreni rigettò, per mancanza di prova, la domanda con la quale S.V., condomino del Condominio “(OMISSIS)”, aveva richiesto l’accertamento della sussistenza di un suo credito di Euro 4.139,69 nei confronti del Condominio per lavori effettuati sul fabbricato condominiale.

Con sentenza 429/2018 del 14-3-2018 il Tribunale di Nocera Inferiore ha rigettato l’appello del S.; in particolare il Tribunale, riportato il testo della scrittura (“raccolgo la sua ultima scorsa per contestarne integralmente il contenuto… Ancor più strano è il conteggio relativo alle quote che il suo cliente vanta nei confronti del condominio che non ammontano) ad Euro 3.162,00 ma bensì ad Euro 2.997,64”), ha evidenziato che la stessa non poteva avere valore di riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c., non potendosi desumere una “specifica intenzione ricognitiva” da parte del Condominio; a tal fine occorreva, infatti, la consapevolezza del riconoscimento, desumibile solo da una dichiarazione univoca, tale cioè da escludere finalità diverse o condizioni estranee alla volontà del debitore; nella specie il firmatario della scrittura, peraltro) priva di data, si era espresso in toni tutt’altro che ricognitivi dell’esistenza del debito, avendo infatti dapprima contestato in toto – la fondatezza del diritto di controparte e poi soggiunto che comunque la somma richiesta era errata.

Avverso detta sentenza S.V. propone ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo.

Il Condominio “(OMISSIS)” resiste con controricorso.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, c stata ritualmente notificata alle parti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo il ricorrente, denunziando -ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 1988, 1362 e 1364, si duole che il Tribunale, con una scorretta trascrizione della nota (mettendo insieme con puntini il primo ed il terzo capoverso), aveva riferito la contestazione integrale (rivolta dal Condominio al debito del S.) anche al capoverso separato sul credito del S., riconosciuto invece dal Condominio sia pur con una decurtazione.

Il motivo è inammissibile, in quanto, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, il ricorrente non riporta per intero il tenore del documento sul quale e incentrato il ricorso (lettera amministratore con timbro 11-1-2003) e il luogo di reperimento dello stesso nel fascicolo processuale, ma si limita ad esporre il contenuto del primo e del terzo capoverso, non consentendo, pertanto, a questa S.C. il compiuto) esame della censura -, detta inammissibilità rileva, pertanto, sia sotto profilo dell’omessa diretta, o almeno indiretta completa riproduzione del contenuto) di detti documenti e atti, con precisazione della parte del documento corrispondente all’indiretta riproduzione, sia sotto) quello della localizzazione dello stesso in questo giudizio di legittimità al fine di consentirne l’esame da parte della Corte (oneri imposti dall’esegesi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, fornita da questa S.C. a partire da Cass. 22303 del 9008 e Cass., Sez. Un. 28547 del 2008, seguita da Cass. Sez. Un. 7161 del 2010, e, per gli atti processuali, da Cass. Sez. Un. 29726 del 9011).

Il motivo, in Ogni modo, anche solo sulla base del contenuto del documento in questione riportato in ricorso, e comunque inammissibile.

Come, invero, già precisato da questa S.C. “l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali” (Cass. 27136/2017; conf. Cass. 2465/2015, Cass. 14355/2016); da ultimo questa S.C. ha ribadito che l’interpretazione di un negozio può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 11254/2018).

Nel caso di specie parte ricorrente non prospetta alcuna specifica violazione dei canoni di ermeneutica negoziale, richiamati infatti solo nominativamente (artt. 1362 e 1364 c.c.), bensì una diversa interpretazione del contenuto della lettera con timbro 11-1-2003, senza quindi adeguatamente precisare in duale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a eludo dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA