Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17872 del 09/09/2016
Cassazione civile sez. lav., 09/09/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 09/09/2016), n.17872
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17827-2011 proposto da:
G.E., C.F. (OMISSIS), GR.GI., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio
dell’avvocato ENRICO LUBERTO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato DARIO ROSSI, giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
A.M.T. AZIENDA MOBILITA’ TRASPORTI S.P.A., C.F. (OMISSIS);
– intimata –
nonchè da:
A.M.T. AZIENDA MOBILITA’ TRASPORTI S.P.A. C.F. (OMISSIS),
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA Giacomo G. PORRO 26, presso
lo studio dell’avvocato GUIDO ANASTASIO PUGLIESE, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato GIULIANO PENNISI, giusta delega in
atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
G.E. C.F. (OMISSIS), GR.GI., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio
dell’avvocato ENRICO LUBERTO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato DARIO ROSSI, giusta delega in atti;
– controricorrenti al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 388/2010 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 28/06/2010 R.G.N. 338/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/06/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
udito l’Avvocato ENRICO LUBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CERONI Francesca, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 28 giugno 2010, ha confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva respinto la domanda proposta da G.E. e Gr.Gi., finalizzata a ottenere il risarcimento dei danni esistenziali, biologici, patrimoniali e morali subiti a causa dell’illegittima esclusione della procedura selettiva effettuata nel dicembre 2004 da AMT per la partecipazione ai corsi di formazione per la preparazione all’esame di abilitazione alla mansione di Verificatore di Titoli di viaggio.
2.Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori. La società ha resistito con controricorso, proponendo, altresì, ricorso incidentale.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve osservarsi che è pervenuto a questo ufficio un atto, sottoscritto dai difensori delle parti muniti del potere di transigere, nel quale essi si sono dati atto della reciproca rinuncia agli atti del giudizio e dell’accettazione dell’altrui rinuncia.
2. Sulla base della documentazione suddetta, della quale si riscontra la regolarità formale, si ravvisano i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c. per dichiarare l’estinzione del processo.
3. Va disposta la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, in ragione dell’adesione delle parti alla rinunzia (art. 391 c.p.c., comma 4).
PQM
La Corte dichiara estinto il processo. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016