Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17872 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. II, 03/07/2019, (ud. 10/01/2019, dep. 03/07/2019), n.17872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7603-2015 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONARDO PISANO

16, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA ROSSI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIOVANNI PALOMBA;

– ricorrente –

contro

PO.RO., PO.AN., po.an., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA MACHIAVELLI, 25, presso lo studio

dell’avvocato PIO CENTRO, rappresentati e difesi dall’avvocato

ANTONINO CUOMO;

– controricorrenti –

e contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 3531/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/01/2019 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 3531/2014 del 6.08.2014, confermando la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 255/2010, rigettava la domanda proposta da P.L. nei confronti di Po.Fr. e del condominio di (OMISSIS), con cui si chiedeva che fosse dichiarata l’esistenza della servitù di non edificare e della servitù di deroga delle distanze legali in favore del fabbricato di (OMISSIS), dove era ubicato l’appartamento dell’attrice, con condanna del convenuto alla rimozione delle opere eseguite in violazione delle servitù.

La P., proprietaria esclusiva di un appartamento in (OMISSIS), giusto atto per notar D.C. del 5.12.1972, deduceva che Po.Fr. aveva costituito sul fondo di sua proprietà, con atto per notar D.C. del 15.6.1968, una servitù di non edificare e, con successivo atto per notar D.C. del 10.3.1972, una servitù di deroga alle distanze legali per gli sporti e le vedute.

Lamentava che il Po. aveva inizialmente edificato un locale negozio, delle tettoie, una baracca ed una legnaia e, successivamente, un pergolato.

1.1 La corte territoriale, qualificata l’azione di P.L. come actio confessoria servitutis, sulla base dei titoli di proprietà e della CTU, accertava che l’area su cui era stata costituita la servitù era di proprietà non del complesso condominiale di (OMISSIS), di cui faceva parte l’unità abitativa della P., ma di un altro complesso ubicato in (OMISSIS)/E e di una zona adiacente al terraneo. Non essendo la P. proprietaria del fondo dominante, non era titolare del diritto di servitù.

1.2 Il giudice d’appello osservava, inoltre, che Po.Fr., con rogito del 10.3.1972, acquistava dalla società NEO.COS. il terraneo e le pertinenze del condominio, su cui era stata costituita la servitù prima dell’acquisto dell’appartamento da parte della P., con conseguente estinzione della servitù per confusione.

2. Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso P.L. sulla base di due motivi.

2.1 Hanno resistito con controricorso An., an. e Po.Ro., eredi di Po.Fr..

3. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e la violazione dell’art. 1117 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte territoriale errato nell’esame dei titoli di proprietà, dai quali risulterebbe che il fondo dominante era di proprietà del condominio di (OMISSIS) e costituirebbe pertanto bene comune, ai sensi dell’art. 1117 c.c.

1.1 Il motivo è infondato.

1.2 Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. civ. S.U. del 2014 n. 8053).

1.3 Nella specie, la corte territoriale ha diffusamente esaminato i titoli di proprietà e, sulla base degli accertamenti compiuti dal CTU, ha escluso che il fondo dominante fosse di proprietà del condominio di (OMISSIS) e che, conseguentemente, la P., in qualità di condomina, fosse legittimata a dolersi della violazione delle servitù di non edificazione e di deroga delle distanze legali. Non sussiste, pertanto, l’omessa motivazione sulla titolarità dell’area su cui era stata costituita la servitù, ma una diversa interpretazione dei titoli di proprietà e delle risultanze della CTU, attraverso un accertamento di fatto non consentito in sede di legittimità.

Conseguentemente, non sussiste la violazione dell’art. 1117 c.c., avendo la corte escluso che l’area “gialla”, su cui era stata costituita la servitù, appartenesse al condominio di (OMISSIS).

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss., anche in relazione all’art. 818 c.c. per avere la corte territoriale errato nell’interpretazione dei titoli di proprietà e delle vicende traslative dell’area “gialla”, su cui era stata costituita la servitù, essendo emerso che detta area era di proprietà condominiale e che, conseguentemente, non era stata trasferita dalla NEO.COS. al Po., quale pertinenza dell’erigendo complesso condominiale, con atto del 10.3.1972, antecedente all’atto d’acquisto della P..

2.1 Il motivo è infondato.

2.2 L’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all’art. 1362 c.c., e segg. Per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536).

D’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Sez. 1, Sentenza n. 10131 del 02/05/2006; Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009 e Sez. 1, Sentenza n. 6125 del 17/03/2014).

Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già dallo stesso esaminati (Cass. 7500/2007; 24539/2009).

2.3 Nella specie, la ricorrente, peraltro senza allegare o trascrivere il testo contrattuale, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, censura l’interpretazione dei contratti traslativi dell’area su cui era stata costituita la servitù, senza l’indicazione dei canoni ermeneutici che assume violati, limitandosi a fornire una diversa interpretazione del testo contrattuale.

La corte territoriale, sulla base dell’interpretazione dei titoli contrattuali, ha ricostruito le vicende traslative della c.d. area gialla, avvalendosi del contributo del CTU; all’esito di tali accertamenti, ha affermato che tale area è estranea al perimetro dei beni comuni e delle pertinenze.

Ha, infatti, affermato il giudice d’appello che la Neo.Cos., con atto del 10.03.72, aveva alienato al Po. il terraneo e, conseguentemente, le aree delineate con la linea gialla, prima dell’acquisto dell’appartamento della P., risalente al 5.12.72.

Ne consegue che la motivazione è del tutto plausibile e, pertanto, si sottrae alle censure dedotte dalla ricorrente.

3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

3.1 Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

4. Essendo stato proposto il ricorso principale successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese di giudizio che liquida in Euro 3.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 10 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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