Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17871 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, (ud. 04/06/2020, dep. 27/08/2020), n.17871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20308-2018 proposto da:

MON VACANZE INTERNATIONAL SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE BELLE

ARTI, 7, presso lo studio dell’avvocato DOMITILLA AMBROSIO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE FORNACI 38

presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

I.G., M.L., I.P., MILANO

ASSICURAZIONI SPA, I.M., M.T., CICALA

MICHELE, CICALA LEONARDO PIO, ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza. n. 2209/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 28/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata. del 04/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

CIGNA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con citazione 12-11-04 i coniugi I.G. e Mennella Luisa, in proprio e quali rappresentanti del figlio minore I.M., convennero dinanzi al Tribunale di Foggia, sez. distaccata di San Severo, la Mon Vacanze International SpA e la RAS Assicurazioni SpA, per sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni riportati in conseguenza di sinistro stradale; a sostegno della domanda esposero che la notte del (OMISSIS), sulla (OMISSIS), l’autovettura WW Passat, condotta da I.G. ed assicurata con la Milano Assicurazioni SpA, con a bordo anche M.L., I.M. e C.L. (nipote della M.), collise frontalmente con l’autovettura Renault (di proprietà della Mon Vacanze. International SpA, condotta da Mo.Um. ed assicurata con la RAS), provocando il decesso della D. (e dello stesso Mo.), nonchè lesioni ai detti coniugi nonchè a I.M. e C.L..

Si costituì la Ras, chiedendo il rigetto della domanda.

Si costituì la Mon Vacanze International SpA, chiedendo anch’essa il rigetto della domanda e spiegando anche riconvenzionale per i danni riportati dalla propria autovettura, per il risarcimento dei quali chiese di poter chiamare in causa la Milano Assicurazioni SpA.

Autorizzata la chiamata, si costituì la Milano ASsicurazioni SpA, chiedendo il rigetto della riconvenzionale.

Con sentenza 12-3-12 l’adito Tribunale, ritenuta la responsabilità escluSiva del deceduto Mo.Um., condannò la Mon Vacanze International SpA e la RAS Assicurazioni SpA, in solido, ai risarcimenti relativi a ciascun soggetto danneggiato ed alle spese processuali sostenute dai danneggiati; rigettò la domanda riconvenzionale; dichiarò compensate le spese processuali tra la Mon Vacanze International SpA e la Milano.

Con sentenza 2209/2017 del 28-12-2017 la Corte d’Appello di Bari ha rigettato il gravame proposto dalla Mon Vacanze International SpA e, in accoglimento del gravame incidentale proposto dalla Milano Assicurazioni SPA, ha condannato la Mon Vacanze International SpA al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Milano.

In particolare la Corte territoriale ha, in primo luogo, ribadito l’esclusiva responsabilità dell’incidente in capo al deceduto Mo.Um.; al riguardo ha evidenziato: che dal verbale dei c.c. intervenuti sul posto era risultato che quest’ultimo, giunto nei pressi di una curva sinistrorsa a visuale libera, aveva sbandato e perso il controllo della sua auto, andando ad invadere completamente l’opposta corsia; che nessun concorso di colpa sussisteva invece in capo allo I., il quale, come evidenziato dal CTU, non aveva avuto il tempo di compiere un’azione frenante o una manovra di emergenza volta ad evitare l’impatto; che le doglianze in ordine ad una presunta velocità elevata tenuta dallo I. erano generiche ed inidonee sostenere una condotta imprudente di quest’ultimo, e quindi una sua colpa concorrente ex art. 2054 c.c..

La Corte territoriale, inoltre, ha confermato le determinazione del primo Giudice in ordine agli importi riconosciuti a titolo di risarcimento danni; al riguardo ha evidenziato: che il Tribunale aveva motivato la ragione della disposta “personalizzazione”, spiegando che la stessa era dovuta in ragione della “particolare sofferenza soggettiva” di ciascuno dei danneggiati” e in ragione del fatto che la percentuale di incremento applicata rappresentava “il valore standardizzato in misura fissa dalle nuove tabelle”; che il Tribunale aveva motivato anche sulla riduzione della capacità lavorativa specifica di I.G. (30% sul suo reddito annuale di Euro 18.000,00) e di M.L. (33% sul suo reddito annuale di Euro 15.000,00).

Avverso detta sentenza Mon Vacanze International SpA propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso UnipolSai Assicurazioni SpA (già Fondiaria-Sai spa, incorporante Unipol Assicurazioni SpA, Milano Assicurazioni SpA e Premafin Finanziaria SpA).

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 e 196 c.p.c., artt. 2054 e 2697 c.c., si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto il Mo. esclusivo responsabile del sinistro, senza valutare ed esaminare gli elementi di prova assunti nel giudizio e senza fatti e/o elementi certi su cui poter fondare la decisione.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c., e D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 139, si duole che la Corte territoriale abbia arbitrariamente liquidato il danno morale, e conseguentemente personalizzato il danno, in assenza di prove da parte del danneggiato.

I motivi sono inammissibili, in quanto diretti, sub specie di violazione di legge, ad una critica all’accertamento in fatto compiuto dal Giudice di merito, sollecitando questa S.C. ad una diversa valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, a maggior ragione dopo la novella dell’art. 360, n. 5, che ha ridotto al minimo costituzionale il controllo in sede di legittimità sulla motivazione (v. Cass. sez. unite 8053, 8054 e 19881 del 2014; conf. Cass. 11892/2016).

In ogni modo, in particolare, non sussiste la violazione dell’art. 116 c.p.c., (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale), che, come precisato da Cass. 11892 del 2016 e ribadito (in motivazione) da Cass. S.U. 16598/2016, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando (e non è il caso di specie) il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.

Nè sussiste la violazione dell’art. 115 c.p.c., che, come precisato dalla cit. Cass. 11892/2016, può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche quando (come nella specie) il medesimo, nel valutare le risultanze istruttorie, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.

Non sussiste, inoltre, neanche la violazione dell’art. 2697 c.c., che, come ribadito da Cass. S.U. 16598/2016, “si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'”onus probandi” a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni”, e non quando, come in ricorso, ci si duole solo che la Corte territoriale, a seguito del procedimento di acquisizione e valutazione del materiale probatorio strumentale alla decisione e in adesione alle conclusioni dell’espletata CTU, abbia ritenuto raggiunta la prova dei fatti dedotti a fondamento della domanda risarcitoria avanzata.

Il secondo motivo è inammissibile anche perchè, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, fa riferimento a risultanze di CTU non riportate in ricorso nè adeguatamente localizzate; detta inammissibilità rileva, pertanto, sia sotto il profilo dell’omessa diretta, o almeno indiretta, completa riproduzione del contenuto del detto documento, con precisazione della parte del documento corrispondente all’indiretta riproduzione, sia sotto quello della localizzazione dello stesso in questo giudizio di legittimità al fine di consentirne l’esame da parte della Corte (oneri imposti dall’esegesi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, fornita da questa S.C. a partire da Cass. 22303 del 2008 e Cass., Sez. Un. 28547 del 2008, seguita da Cass. Sez. Un. 7161 del 2010, e, per gli atti processuali, da Cass. Sez. Un. 22726 del 2011).

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da patte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

 

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