Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17871 del 09/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 09/09/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 09/09/2016), n.17871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2791-2013 proposto da:

D.S.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SARDEGNA 69, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO IACOVINO, che

lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ANAS S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 441, presso

lo studio dell’avvocato PAOLO MARINI, che la rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 169/2012 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 10/07/2012, R.G. N. 249/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato VINCENZO IACOVINO;

udito l’Avvocato PAOLO MARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24 luglio 2012, la Corte d’Appello di Campobasso, confermava la decisione del Tribunale di Campobasso e rigettava la domanda proposta da D.S.G. nei confronti dell’ANAS S.p.A., avente ad oggetto la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a termine intercorso tra le parti per la nullità della clausola appositiva del medesimo.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto sussistente la ragione giustificativa dell’assunzione a termine, corrispondente ad una delle causali indicate nei CCNL di settore conclusi il 1999 ed il 2002 in conformità al disposto della L. n. 56 del 1987, art. 23 e del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 data dalla necessità, comunque temporanea, ancorchè non straordinaria od eccezionale, restando pertanto irrilevante che si trattasse di una esigenza ricorrente a cadenza annuale, di valersi di personale specializzato per attività di sgombero neve e spargisale e attività connesse, dirette a garantire la sicurezza stradale in caso di emergenze causate da agenti atmosferici invernali, nonchè inammissibile l’impugnazione della statuizione di prime cure relativa all’assolvimento da parte della Società dell’onere della prova del rispetto del limite numerico di cui all’art. 13 del CCNL predetto, in quanto una tale violazione non risultava neppure allegata in primo grado.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il D.S., affidando l’impugnazione a quattro motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste, con controricorso, la Società.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo, inteso a denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. A) e C), e art. 3, della L. n. 56 del 1987, art. 23 della L. n. 18 del 1978, della L. n. 79 del 1983, dell’art. 13 CCNL ANAS, degli artt. 1362 e 1362 c.c. in una con il vizio di motivazione, è volto a censurare l’iter logico-giuridico sotteso alla pronunzia della Corte territoriale dichiarativa della legittimità dei contratti a termine stipulati dal ricorrente sotto la vigenza delle invocate norma, stante l’erroneità degli assunti per i quali, da un lato, la causale non specificata nel contratto individuale era individuabile sulla base del mero rinvio al contratto collettivo, dall’altro il carattere temporaneo o stagionale delle attività di adibizione era sufficiente a legittimare l’assunzione a termine, assunti smentiti il primo dalla formulazione testuale della disciplina collettiva in materia l’altro dal sistema normativo, insuscettibile di includere ipotesi di ricorso al contratto a termine riferite ad attività nella specie rientranti negli ordinari compiti istituzionali dell’ANAS.

Secondo motivo sostanzialmente ripropone le medesime censure con riferimento alla nuova disciplina in materia dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1.

Con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 3 del D.P.R. n. 1525 del 1963, dell’art. 2103 c.c. dell’art. 74 CCNL ANAS 18.12.2002 e dell’art. 66 CCNL ANAS 17.5.1999, degli artt. 112, 115, 116, 244, 253 e 421 c.p.c e dell’art. 2697 c.c. in una con il vizio di motivazione, il ricorrente deduce l’erroneità della pronunzia in relazione alla ravvisata assenza di un nesso etiologico tra le causali giustificative dell’apposizione del termine e le mansioni affidate al ricorrente medesimo, che facevano registrare il carattere non prevalente se non addirittura meramente eventuale delle attività il cui svolgimento era invocato a motivo dell’assunzione a termine rispetto a quelle ordinarie di manutenzione delle strade ed altresì riferibili ad un inquadramento diverso da quello cui erano riconducibili le attività per le quali erano temporaneamente assunti, elementi di fatto questi che il ricorrente illegittimamente non è stato ammesso a provare e chiaramente contrastanti con la disciplina normativa sopra richiamata.

Con il quarto motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., della L. n. 230 del 1962, art. 3, degli artt. 115, 116, 244 e 253 c.p.c., il ricorrente deduce l’erroneità della statuizione di rigetto dell’eccezione relativa al mancato rispetto della clausola di contingentamento espressa dalla Corte territoriale e motivata in relazione alla all’assenza di qualsiasi allegazione in ordine alla conclusione cui perviene in sede di gravame circa il mancato assolvimento da parte dell’ANAS dell’onere di provare il rispetto della clausola avvalorata dalla mancata formulazione di una eccezione di nullità del contratto così argomentata, erroneità predicata in relazione all’orientamento accolto da questa Corte per il quale il lavoratore può limitarsi ad affermarne l’inosservanza o a chiedere che il datore assolva all’onere allo stesso incombente.

I primi due motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati, atteso che, dovendo riconoscersi, alla stregua della disciplina in materia dettata tanto dalla L. n. 230 del 1962 come integrata dal disposto della L. n. 56 del 1987, art. 23 quanto dal D.Lgs. n. 368 del 2001 – entrambi applicabili alla fattispecie per ricadere la pluralità dei contratti conclusi tra le parti partitamente sotto la vigenza delle due successive normative – l’ammissibilità del ricorso al contratto a termine a fronte della necessità di integrazione dell’organico aziendale conseguente all’intensificazione periodica dell’attività pur rientrante nell’ordinario ciclo produttivo dell’azienda, va condiviso il convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine alla ricorrenza, relativamente a ciascuno dei contratti conclusi tra le parti, del requisito della temporaneità dell’occasione di lavoro e la conseguenza trattane della comprovata coerenza tra la assunzioni a termine effettuate e le causali di volta in volta invocate, che superano il riferimento, qui ultroneo, al lavoro stagionale, per ricomprendere legittimamente, come detto, la diversa ipotesi delle punte stagionali.

Ne deriva l’infondatezza anche del terzo motivo, trovando pieno riscontro nel principio di diritto sopra enunciato la conclusione cui perviene la Corte territoriale in ordine alla legittimità dell’impiego del ricorrente oltre che nei compiti connessi direttamente connessi con le specifiche esigenze del periodo invernale (sgombero neve e spargimento di sale) anche in altri compiti, pure espressamente indicati all’atto dell’assunzione, che, nel periodo medesimo, fanno registrare punte di operatività non fronteggiabili con il normale organico. Viceversa inammissibile si rivela il quarto motivo, in ragione della violazione del principio di autosufficienza del ricorso, per non aver il ricorrente allegato alcunchè che valga ad attestare di aver, come necessario secondo l’insegnamento di questa Corte e contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, chiesto, sin dal primo grado, che la Società datrice provasse l’osservanza della clausola di contingentamento, avendolo, anzi, smentito, laddove non va oltre l’affermazione della mera riproduzione da parte del ricorrente nell’atto introduttivo del dettato normativo del CCNL, senza alcun riferimento alla specifica previsione.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

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