Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17870 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. III, 31/08/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 31/08/2011), n.17870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CONCA D’ORO 221, presso lo studio dell’avvocato GIULIANO

ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIANO LUIGI giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AURORA ASSICURAZIONE SPA (OMISSIS), UGF ASSICURAZIONI;

– intimati –

e da:

UGF ASSICURAZIONI (OMISSIS) (nuova denominazione assunta dalla

Compagnia Unipol Assicurazioni spa), in persona del suo procuratore

Dott.ssa G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

S. COSTANZA 27, presso lo studio dell’avvocato MARINI LUCIA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALEMANNO M. CRISTINA

giusta delega a margine del controricorso e contestuale ricorso

incidentale;

– ricorrenti incidentali –

e contro

AURORA ASSICURAZIONE SPA (OMISSIS), S.C.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 659/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione Quarta Civile, emessa 17/02/2009, depositata il 04/03/2009;

R.G.N. 603/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato MARINI ELISABETTA per delega dell’Avvocato MARINI

LUCIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Winterthur assicurazioni, poi spa UGF assicurazioni, con atto di citazione notificato a mezzo posta in data 24 aprile 2004 conveniva dinanzi al Tribunale di Milano il signor S.C., nella veste di titolare della autorimessa sita in (OMISSIS), dove era custodita la vettura BMW tg (OMISSIS) di proprietà M. L., assicurata da spa Winterthur, e rubata da ignoti la notte tra il (OMISSIS). Invitata a indennizzare il danno la società provvedeva corrispondendo alla società vincolataria, la BMW Financial Services Italia lo importo di Euro 24.862,50, come da transazione. L’Assicuratrice domandava al convenuto il rimborso dello indennizzo pagato. Il convenuto restava contumace, malgrado il ricevimento della notifica dello atto di citazione, spedita a mezzo del servizio postale, come rilevato dal Tribunale nella sentenza.

La causa era documentalmente istruita, un particolare con la dichiarazione resa dal S. sulle modalità del furto, con la precisazione che la autorimessa, sita in (OMISSIS), non era coperta da polizza contro furto e incendio.

2. Il Tribunale con sentenza del 5 gennaio 2005 n. 57, notificata unitamente al pedissequo atto di precetto il 4 marzo 2005, accoglieva la domanda condannando il S. a corrispondere il chiesto oltre le spese di soccombenza.

3. Contro la decisione proponeva appello il S. deducendo di avere avuto conoscenza del procedimento solo in data di esecuzione del pignoramento, avvenuto il 6 febbraio 2006, deducendo la inesistenza o la nullità della notifica della citazione introduttiva, ed eccependo la incompetenza territoriale del tribunale adito e la prescrizione del diritto azionato e nel merito, la mancata prova, spettante alla controparte della pretesa negligenza.

Ai fini della tempestività del gravame l’appellante deduceva la inesistenza o la nullità della notifica della sentenza di primo grado, avvenuta a mezzo del servizio postale il 4 marzo 2005, con la consegna ad un non meglio identificato custode al servizio del destinatario dell’atto, tale Pi., che sosteneva privo di qualsiasi incarico di ricezione. Si costituiva la compagnia assicuratrice replicando alle censure di nullità per le notifiche contestate, in quanto effettuate, in assenza del S. e di altre persone abilitate, a mani di ” D.P.A.” custode dello stabile, del quale era prodotta dichiarazione scritta relativa al ricevimento dei plichi ed alla consegna al destinatario S.. L’appellata replicava inoltre alle eccezioni di prescrizione e di merito.

4. La Corte di appello di Milano,con sentenza del 4 marzo 2009 data di deposito, e notificata il 5 maggio 2009, rilevava la inammissibilità dello appello in quanto largamente tardivo rispetto alla data della notifica della sentenza impugnata, e per completezza di motivazione esaminava anche il merito confermando la sentenza per le statuizioni di condanna, condannando il S.C. alle spese del secondo grado.

5. Contro la decisione ricorre il S. con cinque motivi di ricorso illustrati da memoria, resiste la assicuratrice con controricorso e ricorso incidentale condizionato. I ricorsi sono stati previamente riuniti per connessione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi.

Per chiarezza espositiva se ne offre dapprima una sintesi espositiva ed a seguire la confutazione in diritto.

6. a. SINTESI DEI MOTIVI DEL RICORSO S. E DEL RICORSO INCIDENTALE. RICORSO S.:

Nel primo motivo si deduce, senza alcuna indicazione delle norme processuali violate, la inesistenza e o nullità della sentenza impugnata e la omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio. Nel corpo del motivo si sostiene che la sentenza del Tribunale di Milano risulta notificata al Di.

P. qualificatosi come al servizio del destinatario e che in sede di appello era stata documentata la assenza di tale qualità. Il motivo peraltro non formula alcun quesito in punto di error in procedendo.

Nel secondo motivo, si deduce la nullità delle notifiche della sentenza impugnata, sempre del Tribunale di Milano,per violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 7. Il quesito è formulato a ff. 18 in termini astratti in relazione alla fattispecie concreta. Nel terzo motivo, si deduce ancora la nullità della notifica della sentenza impugnata, la violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 3 il quesito in termini è formulato a ff. 8 in relazione alle certificazioni dello agente postale ma senza la formulazione delle norme violate come error in procedendo. Nel quarto motivo si deduce ancora la nullità ovvero la inesistenza della notifica dello atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, con quesito a ff 9 in ordine ai doveri di certificazione dello agente postale per le ricerche e per la qualificazione del soggetto ricevente.

Nel quinto motivo si deduce error in iudicando le la violazione e falsa applicazione dello art. 2697 c.c. in relazione al mancato assolvimento dell’onere probatorio. Il quesito a ff. 10 precisa che in tema di rivalsa è l’assicuratore che deve dimostrare la negligenza del custode convenuto.

RICORSO INCIDENTALE DELLO ASSICURATORE, è condizionato allo accoglimento del ricorso principale ed in tal caso richiede la ammissione dei capitoli di prova già articolati nella fase del merito. Quesito formulato a ff. 21.

6-b. CONFUTAZIONE DEL RICORSO PRINCIPALE. La Corte di appello a ff 4 della motivazione, ed in sede preliminare di rito, esamina la questione della ammissibilità dell’appello del S. “IN QUANTO LARGAMENTE TARDIVO RISPETTO ALLA DATA DI NOTIFICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA.” La corte spiega quindi le ragioni della validità di tale notifica, in quanto di.Pi.An., qualificatosi come “al servizio del destinatario e custode” dello stabile ove a sede la ditta destinataria, ha ricevuto legittimamente il plico e lo ha consegnato al destinatario, come risulta da dichiarazione scritta a sua firma e non contestata.

PER CONSEGUENZA qualsiasi irregolarità formale in relazione alla certificazione deve ritenersi sanata dalla prova che la notifica ha raggiunto il suo scopo per essere stato l’atto consegnato tempestivamente al destinatario. La questione preliminare è stata dunque chiaramente decisa con una ratio decidendi correttamente espressa a ff 4 della motivazione, e tale punto doveva essere adeguatamente impugnato ai sensi del combinato disposto dei principi di tipicità, autosufficienza e specificità di cui allo art. 360 c.p.c. all’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6 e all’art. 366 bis c.p.c. nel testo novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006.

Tale ratio decidendi non risulta congruamente impugnata nei primi quattro motivi del ricorso, per le seguenti considerazioni.

Nel primo e fondamentale motivo del ricorso, la inammissibilità deriva dalla mancata formulazione del quesito di diritto in ordine allo error in procedendo e dalla omessa sintesi descrittiva della fattispecie in concreto verificata, che non è come si sostiene in termini di inesistenza, ma in è in termini di non conformità ad un modello legale e di verifica sostanziale della consegna tempestiva dello atto nelle mani del destinatario da parte del custode dello stabile. Considerando il motivo come vizio della motivazione la inammissibilità deriva dalla mancata indicazione del fatto controverso, che attiene alle circostanze concrete della consegna e del ricevimento, di guisa che l’atto possa o non aver raggiunto il suo scopo di notizia processuale rilevante ai fini della impugnazione. Doppia inammissibilità che rende di per sè inammissibile anche l’intero ricorso per cassazione.

Per completezza di analisi si aggiunge che inammissibile risulta anche il secondo motivo dove la nullità è riferita alla violazione della L. 1982, art. 7 ma il quesito risulta formulato in astratto senza adeguata sintesi descrittiva della fattispecie che riguarda la intera vicenda della notifica anche in relazione al soggetto che riceve gli atti, e cioè il portiere dello stabile. Inammissibile anche il terzo motivo, in ordine alla sua incompletezza sempre in ordine alla sintesi descrittiva che ignora volutamente la identificazione del soggetto che riceve l’atto, il portiere, che è abilitato a riceverlo. Inammissibile e tardivo il quarto motivo, posto che la contumacia in primo grado, non risulta espressamente impugnata in appello ed è invece qui proposta con riferimento ai doveri di certificazione dello agente postale che risulta aver consegnato l’atto al portiere. Non esaminabile il quinto motivo, precludendo la statuizione di inammissibilità sull’obiter che attiene al merito, in ordine al quale vi è giudicato interno. RESTA ASSORBITO il ricorso incidentale condizionato.

7. Al rigetto per inammissibilità del ricorso principale, assorbito lo incidentale, segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale assorbito quello incidentale e condanna il ricorrente in favore della UGF assicurazioni, alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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