Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17870 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, (ud. 04/06/2020, dep. 27/08/2020), n.17870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 9260-2018 proposto da:

N.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EUSTACHIO

MANFREDI N. 5, presso lo studio dell’avvocato MAZZEO LUCA,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA MATTIELLA, FABIO

DANI;

– ricorrente –

contro

AUTOESTENSE SPA, in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMANUELE GIANTURCO 11, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO

FAEDDA, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO FRANZOI,

ENRICO GASPARINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 338/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 05/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consilio non

partecipata del 04/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

CIGNA.

 

Fatto

PREMESSO

che:

Con citazione 22-4-2011 N.F. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Ferrara l’Autoestense S.p.A. per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della sostituzione, ad opera della convenuta, del motore della propria auto Subaru Legacy con altro motore difforme da eludo esistente, installato di serie dalla casa madre, sottacendo detta difformità.

A sostegno della domanda dedusse che, dopo avere acquistato nel novembre 2006 l’auto Subaru Legaci usata, aveva accettato, a seguito di grave guasto del motore, la proposta nel giugno 2007 di Autoestense di sostituzione del detto motore con altro seminuovo, adeguatamente revisionato e rigenerato, di cui però in data 23-5-2009 fu constatata la fusione; in seguito poi ad ispezione ed a successivo procedimento per ATP, venne accertata la difformità del motore sostitutivo (euro 3) rispetto a quanto riportato nel libretto di circolazione (euro 4), senza tuttavia individuare la causa del “grippaggio”.

Nel giudizio si costituirono anche Motive Service srl (Compagnia assicuratrice di Autoestense) e Autorettifica MF di M.E. e C. snc, terze chiamate in causa dalla convenuta.

Con sentenza 16-1-2013 l’adito Tribunale, in accoglimento della domanda dell’attore, condannò l’Autoestense al pagamento della somma di Euro 10.845,00, a titolo di risarcimento del danno) patrimoniale, nonchè della somma di Euro 2.000,00, a titolo di danno morale, e rigettò invece le domande proposte dalla convenuta nei confronti delle terze chiamate.

Con sentenza 338/18 del 5-2-2018 la Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del ‘tribunale, ha condannato l’Autoestense solo al risarcimento del danno morale; in particolare la Corte ha ritenuto incontestabile la circostanza della mancata conformità del motore installato (euro 3) rispetto alla versione Euro 4) installata di serie dalla casa madre, ravvisando al riguardo gli estremi del reato di truffa e confermando quindi la sussistenza del danno morale; ha, invece, ritenuto non accertato il nesso eziologico tra l’intervento riparatorio effettuato dall’Autoestense ed il guasto successivamente verificatosi (grippaggio del motore), con conseguente rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale.

La Corte, inoltre, ha confermato il rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti delle terze chiamate, rilevando che l’inadempimento generatore del danno riconosciuto all’attore risultava (per le su esposte ragioni) ascrivibile esclusivamente alla condotta di Autoestense.

Avverso detta sentenza N.F. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato anche da successiva memoria.

Autoestense srl resiste con controricorso.

Il relatore ha pro-posto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 3S0 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, stata ritualmente notificata alle parti.

Con ordinanza interlocutoria 15834/2019 questa ha ordinato alla ricorrente di notificare il ricorso a Motive Service srl ed Autorettifica MF entro il termine di gg. 60 dalla detta ordinanza.

Diritto

RILEVATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente, denunziando “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. Errata valutazione della domanda. Errore di fatto”, sostiene che la Corte territoriale non abbia pronunziato sulle domande proposte, bensì, in violazione dell’art. 112 c.p.c., su una domanda di risarcimento danni mai formulata; nello specifico, infarti, evidenzia di non avere mai chiesto il risarcimento dei danni conseguenti al “grippaggio” del motore, ma solo dei danni conseguenti all’inadempimento all’obbligo contrattuale di consegnare un motore identico a quello originario; nessun nesso eziologico tra fornitura dei motore Euro 3 e grippaggio doveva quindi essere provato, essendo il lamentato danno (deprezzamento del veicolo e sequestrabilità dello stesso in ogni momento) diretta conseguenza dell’avvenuta fornitura di un motore non conforme.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando, in subordine, violazione ed erronea applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dei principi in tema di ripartizione dell’onere probatorio, si duole che la Corte non abbia considerato che, una volta accertato (come nel caso di specie) l’inadempimento di una parte, sulla stessa dovevano cadere anche le conseguenze dell’inadempimento, tanto più quando l’evento dannoso successivo (il grippaggio) aveva riguardato proprio l’oggetto della prestazione dedotta in contratto e non adempiuta; spettava quindi alla controparte dimostrare l’imputazione dell’evento dannoso (rottura del motore) a fatti diversi (es. erronea manutenzione) non riconducibili al suo conclamato inadempimento.

Va, in primo luogo, revocata la detta ordinanza interlocutoria di questa S.C. n. 15834/ 2019, posto che la domanda di garanzia proposta dalla Autoestende Motive Service srl Autorettifica MF nei confronti di Motive Service ed Autorettifica MF è stata rigettata sin dal primo grado e poi confermata in appello; tale capo di sentenza non c stato oggetto di imputazione dinanzi a questa S.C., sicchè sullo stesso è da ritenersi intervenuto il giudicato.

Il primo motivo e fondato, con assorbimento del secondo, formulato solo in via subordinata.

La sentenza impugnata, in violazione dell’art. 112 c.p.c., rigettando la domanda attorca in punto di risarcimento) danni patrimoniali per mancata individuazione di un collegamento eziologico tra l’intervento riparatore effettuato da Autoestense ed il “grippaggio” del motore, non ha tenuto in debito conto che la detta domanda risarcitoria era fondata non sul “grippaggio” del motore, bensì sulla fornitura e sui montaggio, da parte della resistente, sull’autovettura di proprietà del ricorrente, di un motore non conforme al tipo e modello di vettura (circostanza questa risultante da ATP).

E l’accertato inadempimento del convenuto – concretizzatosi nella posa in opera di un motore diverso da quello concordato e non conforme, per giunta, al tipo di autovettura interessata dall’intervento -si presta certamente a essere valutato in termini di indizio grave preciso e concordante ex art. 2729 c.c., ai fini della prova del danno.

In conclusione, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorsi, con assorbimento del secondo; per l’effetto, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Bologna, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbito il secondo; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Bologna, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

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