Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1787 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23931-2019 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato AMANDA GUGLIOTTA:

– ricorrente –

contro

CA.MA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

BATTISTA VICO 22, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI ORANGES,

rappresentato e difeso dall’avvocato IVAN PERA;

– controricorrente –

contro

INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICE;

– intimata –

avverso la sentenza n. R.G. 5557/2017 della CORTE D’APPELLO di

MILANO, depositata il 18/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. CA.Ma. conveniva in giudizio davanti al tribunale di Busto Arsizio il coniuge separato C.L. al fine di ottenere lo scioglimento della comunione relativa all’immobile in comproprietà adibito a casa coniugale nonchè il rimborso delle rate di mutuo gravanti sul bene e pagate per intero dall’attore. Il tribunale, accertata la indivisibilità dell’immobile, respinta ogni contraria e diversa domanda, disponeva la vendita del bene e dichiarava il diritto dell’attore ad ottenere sul ricavato, in prededuzione, un importo pari alla metà dei ratei di mutuo pagati personalmente, e per intero, dal 1 maggio 2013.

La Corte di appello di Milano con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta da C.L. ed in riforma della sentenza impugnata, che nel resto ha confermato, ha dichiarato il diritto di CA.Ma. a soddisfarsi in prededuzione sul prezzo ricavato dalla vendita dell’immobile e degli arredi per gli importi superiori alla metà “di ciascun rateo di mutuo, che egli abbia invece integralmente pagato, a partire dal 16.01.2014”.

2. C.L. ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata.

2.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 113,115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La Corte di merito aveva respinto la domanda proposta in via riconvenzionale per danni dalla ricorrente, convenuta in primo grado, confermando il giudizio di inammissibilità della prova articolata davanti al tribunale con il cap. 17, ritenendo che quanto il fratello della prima, chiamato a deporre, avrebbe potuto riferire sulla circostanza del mancato godimento della casa coniugale per fatto illecito del marito (porta divelta della camera della camera della ricorrente che, per tale ragione, aveva dovuto abbandonare la casa coniugale non potendosi più chiudere a chiave per sottrarsi alle “rappresaglie” del marito), sarebbe stato solo de retato, per averlo egli appreso dalla stessa sorella.

La Corte di merito aveva errato perchè aveva qualificato la testimonianza come inattendibile e tanto prima ancora di averla ammessa.

La conferma che la porta era stata divelta non poteva ritenersi testimonianza de relato; il teste avrebbe infatti riferito quanto visto.

2.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce “violazione per illogicità manifesta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avuto riguardo ad un punto risultante anche dal testo, in relazione ai docc. 9/10/11 di cui alla suddetta memoria istruttoria di parte del 9/5/16 del tribunale”, documenti relativi alle foto che ritraevano la porta divelta.

Resiste con controricorso CA.Ma..

3. I motivi connessi, e quindi da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili.

3.1. In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (ex multis, Cass. n. 23940 del 12/10/2017).

Ciò posto, la mancata ammissione di un mezzo di prova, denunziabile in Cassazione solo sotto il profilo del difetto di motivazione, esige che i fatti dedotti siano tali da costituire un punto decisivo della controversia e che il ricorrente indichi specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività delle medesime che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere effettuato sulla sola base delle deduzioni contenute in tale atto, senza che alla genericità e lacunosità delle stesse possa sopperirsi con indagini integrative e con elementi ricavati “aliunde” (Cass. n. 5742 del 25/05/1995; Cass. n. 2563 del 20/02/2003; Cass. n. 8204 del 04/04/2018).

Il profilo della decisività non è nella specie neppure allegato e per esso il ricorso incorre poi in una ulteriore ragione di inammissibilità là dove neppure si confronta con il decisum della corte di merito che conclude rilevando che le circostanze oggetto del capitolo non sono comunque ostative alla possibilità di “godimento dell’immobile, in altre sue parti (p. 6) quale ragione del danno fatto valere in giudizio (Cass. n. 19989 del 10/08/2017; vd. Cass. n. 16214 del 17/06/2019).

3.2. Il tema della prova documentale (rilievi fotografici sulla porta divelta) oggetto del secondo motivo è ancora inammissibile perchè neppure illustrato in ricorso e comunque, come più sopra rilevato, neppure capace di vincere gli argomenti spesi nell’impugnata sentenza sulla non decisività della prova sulla circostanza in fatto oggetto della prima.

4. Il ricorso è conclusivamente inammissibile e la ricorrente va condannata secondo soccombenza alla rifusione delle spese di lite in favore di CA.Ma. come in dispositivo indicato.

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente C.L. a rifondere a CA.Ma. le spese di lite che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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