Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1787 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. un., 28/01/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 28/01/2010), n.1787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente di Sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7003/2009 proposto da:

CONSORZIO PER LA COSTRUZIONE DI CASA DI ABITAZIONE PER I SOCI DELLE

COOPERATIVE EDILIZIE DI L’AQUILA ((OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI 26, presso lo studio dell’avvocato

MORICONI FABRIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato LUDOVICI

Rodolfo, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.N.D., D.N.M., D.N.G.,

D.N.F.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 29/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 28/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso

(A.G.O.); assorbito il secondo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 27.11.1998 A.E. convenne innanzi al Tribunale di L’Aquila – il Consorzio per la Costruzione di case di abitazione per i soci delle cooperative edilizie di L’Aquila esponendo: che, per realizzare le opere previste nel PEEP, prima nel 1977 e poi nel 1982 erano stati occupati d’urgenza terreni di sua proprietà; che il Consiglio di Stato nel 1984 aveva annullato il predetto PEEP; che nessun decreto di esproprio era medio tempore intervenuto e, sebbene le opere pubbliche non fossero state realizzate, sui terreni occupati erano state edificate le palazzine previste ad iniziativa del Consorzio; che nulla ad essa era stato corrisposto per indennizzo o risarcimento. Su tali premesse la A. ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni. Il Consorzio si costituì chiedendo, ed ottenendo, la chiamata in causa del Comune di L’Aquila (il quale non si costituì). Il Tribunale con sentenza 9.1.2003 dichiarò il difetto di giurisdizione del G.O. ma la pronunzia – gravata di appello dagli eredi della A., sigg.ri D.N.M., G., F.S. – e costituitosi l’appellato Consorzio, venne riformata dalla Corte di L’Aquila con sentenza 28.1.2008 affermandosi dalla Corte di merito la giurisdizione del G.O. e rimettendosi le parti innanzi al Tribunale indebitamente declinante.

Nella motivazione della sentenza la Corte di L’Aquila, dopo aver ricostruito alla stregua dei principii posti dalla Corte di legittimità, la vicenda della cognizione giurisdizionale sulla ipotesi di occupazione “usurpativa”, quale quella realizzata per la occupazione e trasformazione di un fondo effettuata in base ad una dichiarazione di p.u. poi annullata, ha affermato:

– che nella vigenza del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, comma 1, e prima dell’entrata in vigore (10.8.2000) delle modifiche ad esso apportate dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, lett. B), non era configurarle la giurisdizione del G.A. sulle domande di risarcimento dei danni;

– che la potestà del G.A. era infatti al proposito prevista per le sole ipotesi di giurisdizione esclusiva tra le quali non poteva ricomprendersi l’urbanistica, che detta potestà era di contro predicabile dopo l’entrata in vigore del nuovo testo ma a condizione che la controversia sui comportamenti della P.A. vertesse su vicenda anche solo mediatamente riconducibile all’esercizio di pubblici poteri, come risultante dopo la sentenza 191/06 della Corte Costituzionale;

– che nella specie la domanda del 27.11.1998, tendente ad ottenere il risarcimento per l’occupazione usurpativa perpetrata con l’appropriazione effettuata in presenza di dichiarazione di p.u.

annullata, doveva ritenersi competere al G.O..

Per la cassazione di tale sentenza il Consorzio ha proposto ricorso, fondato su due motivi, notificandolo agli eredi D.N. presso il domicilio eletto in L’Aquila il 13.3.2009; gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminando le questioni afferenti la instaurazione del rapporto processuale in sede di legittimità, osserva il Collegio che a conoscere, alla udienza fissata del 12.1.2010, del ricorso – notificato tempestivamente agli intimati (un anno e 44 giorni dopo la pubblicazione della sentenza) – non fa ostacolo la temporanea sospensione dei termini disposta dalle norme intervenute dopo il sisma del 6.4.2009 e che pur ha inciso sul termine per le difese degli intimati, residenti in L’Aquila L’ordinanza del P.D.C.D.M. 6 aprile 2009, prevedeva, infatti, all’art. 6, comma 1, la sospensione dei termini processuali (e quindi anche di quello per notificare controricorso, corrente dal 3.4.2009 e non scaduto alla sua entrata in vigore) fino al 31.12.2009. Di contro, ai sensi del D.L. 28 aprile 2009, art. 5, commi 1 bis e 3, convertito nella L. n. 77 del 2009 i predetti termini restano sospesi (soltanto) sino al 31.7.2009.

Stante la evidente prevalenza del disposto di legge, norma successiva e primaria, sul disposto della prima ordinanza, dall’1.8.2009 gli intimati videro riprendere il corso del termine per dispiegare difese in sede di legittimità (rimasto sospeso da 6.4.2009 a 31.7.2009) dal 16.9.2009, data di cessazione della sospensione per periodo feriale.

Venendo alla disamina dei due motivi, il primo contestante il capo della sentenza contenente la dichiarazione della giurisdizione del G.O. e la conseguente remissione ex art. 353 c.p.c., innanzi al Tribunale erroneamente declinante, ed il secondo deducente la pretesa violazione del litisconsorzio necessario commessa dal giudice d’appello non avendo esso integrato il contraddittorio nei riguardi del Comune, ritiene il Collegio che essi vadano certamente disattesi per infondatezza delle ragioni addotte.

Con il primo motivo il Consorzio ricorrente ha infatti lamentato la indebita riforma della prima sentenza che aveva rettamente declinato in favore del G.A. la potestas judicandi. Il ricorrente contesta che la Corte di merito abbia collegato l’insorgenza della giurisdizione del G.A. sulle domande afferenti occupazioni illegittime, od usurpative, per annullamento della dichiarazione di p.u., alla sola entrata in vigore della L. n. 205 del 2000, art. 7, dovendosi di contro ritenere radicata detta competenza anche per le azioni proposte nella vigenza del D.Lgs. 80 del 1998. Al proposito il ricorso invoca l’autorità della recente pronuncia di queste S.U. recante il n. 26374 del 2008.

Il motivo è privo di fondamento, posto che ignora come la pronunzia invocata sia del tutto in continuità con quelle pur dalla stessa menzionate (e con quelle successive n. 30254 del 2008, n. 16093, n. 12245 e n. 8999 del 2009) e non avverte che la vicenda esaminata dalla pronuncia n. 26374 afferiva ad azione risarcitoria intrapresa il 22.7.2004 e quindi nel pieno vigore delle nuove norme. Può invero convenirsi con l’affermazione del citato arresto di queste Sezioni Unite per il quale le nuove norme in tema di giustizia amministrativa, dettate dall’esigenza di concentrare la tutela davanti a un unico giudice, hanno abolito la riserva di giurisdizione sui diritti consequenziali a favore del giudice ordinario, stabilendo che il potere cognitivo del giudice amministrativo si estenda al risarcimento non solo nelle materie di giurisdizione esclusiva, ma anche nell’ambito della giurisdizione di legittimità’ (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 35, comma 4, come modificato dalla L. 11 luglio 2000, n. 205, art. 7, che ha sostituito il primo periodo della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, comma 3 dell’art. 7). La configurazione del risarcimento come strumento di tutela ulteriore, unitamente a ragioni di economia processuale ed a quelle afferenti la ragionevole durata del processo, hanno pertanto determinato la scelta della concentrazione, davanti a un unico giudice, delle pronunce sui diritti consequenziali all’annullamento.

Tale scelta appare chiara e ragionevole non solo per le ipotesi in cui il riscontro di un collegamento con l’esercizio del potere farebbe ascrivere la controversia risarcitoria, comunque, al giudice amministrativo (ed è il caso della occupazione appropriativi, preceduta da valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità’), ma anche nel caso in cui l’annullamento ex tunc della dichiarazione di pubblica utilità abbia l’astratta idoneità a ripristinare la situazione di diritto soggettivo (sì da determinare l’appropriazione definita come occupazione usurpativa).

Ebbene anche in tale seconda ipotesi, e proprio in forza di tale esigenza inequivoca quanto ragionevole della concentrazione, la tutela risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione, per il disposto del D.Lgs. 31 febbraio 1998, n. 80, art. 35, comma 4, come modificato dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, deve essere chiesta al giudice amministrativo: e ciò deve essere fatto a completamento della tutela demolitoria, tanto contestualmente, quanto dopo l’annullamento dell’atto amministrativo, quanto ancora anche in via autonoma e prescindendo dall’annullamento dell’atto (come da questa Corte affermato ex multis nelle sentenze nn. 14842 e 13659 del 2006 e n. 444 del 2008). E di qui la conseguenza per la quale, la cognizione di una domanda restitutoria-risarcitoria proposta – come nel caso sottoposto – nel novembre 1998, e quindi ben prima della entrata in vigore delle menzionate nuove norme, non può che spettare, come esattamente affermato dalla Corte di L’Aquila, al giudice ordinario. Va quindi rigettato il motivo e dichiarata la giurisdizione del G.O..

Con il secondo motivo il ricorrente Consorzio si duole della violazione dell’art. 331 c.p.c., perpetrata con la mancata regolarizzazione del contraddittorio in appello nei riguardi del litisconsorte Comune di L’Aquila, chiamato in causa in primo grado e rimasto contumace in tal giudizio e che, nondimeno, trattandosi di cause inscindibili, si sarebbe dovuto evocare nel giudizio di appello.

Il motivo è infondato. Si tratta, come emerso dalla sviluppata narrativa, di una vicenda di concorso del Comune delegante e del Consorzio delegato nelle operazioni di espropriazione, una vicenda che, per l’annullamento della dichiarazione di p.u. e nel completamento, nondimeno, delle opere, può affermarsi essere sfociata nella occupazione usurpativa del fondo.

Si verte pertanto in tema di obbligazioni risarcitorie da illecito, solidali, a diverso titolo, per i due obbligati, nel cui ambito è ben noto che non sussista esigenza di integrazione del contraddittorio (si richiamano, tra le tante, Cass. n. 21096 del 2007 e sulla solidarietà Cass. n. 18612 del 2008 e Cass. n. 12137 del 2001). La sussistenza della ridetta solidarietà, è altrettanto noto, importa sul piano processuale l’applicazione dell’art. 332 del c.p.c. (Cass. n. 20891 del 2008) con la conseguenza per la quale non è consentito alla Corte di Cassazione cassare la sentenza ove la Corte di Appello non abbia provveduto alla integrazione ma i termini per l’appello siano, al di della decisione, totalmente decorsi (Cass. n. 17868 e n. 12942 del 2007). Ed è quanto occorso nel caso in disamina. Di qui la evidente infondatezza della doglianza.

Va dunque – conclusivamente – rigettato il ricorso e dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario (rettamente affermata dalla Corte di merito con la remissione delle parti innanzi al primo giudice). Le parti restano, pertanto, rimesse innanzi al Tribunale di L’Aquila. In difetto di difese degli intimati non è luogo a regolare le spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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