Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1787 del 26/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/01/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 26/01/2011), n.1787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

O.C., elettivamente domiciliato in Roma, via Panama n.

74, presso lo studio dell’Avvocato Iacobelli Gianni Emilio, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa n. 175,

presso la propria Direzione Affari Legali, rappresentata e difesa

dall’avv. Ursino Anna Maria, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

inverso la sentenza n. 7727/2005 della Corte d’appello di Napoli,

depositata in data 30.12.05 R.G.N. 4842/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

9.12.10 dal Consigliere Dott. Giovanni Mammone;

udito l’avv. Mario Miceli per delega Ursino;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- O.C. chiedeva al giudice del lavoro di Napoli di dichiarare nullo il termine apposto ad un contratto di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. per il periodo 1.7-31.8.99.

Il giudice, rilevato che il contratto era stato stipulato – in forza dell’art. 8, comma 2, del CCNL Poste 26.11.94 – “per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre” e che il termine era da ritenere correttamente indicato, rigettava la domanda.

2.- Proposto appello dal lavoratore, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata in data 30.12.05, rigettava l’impugnazione.

Il giudice, inquadrato il contratto nell’ambito del sistema della L. n. 56 del 1987, art. 23, che aveva delegato le oo.ss. a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione collettiva, rilevava che ai sensi del CCNL 1994 era chiesto non che il lavoratore tosse assunto per sostituire un dipendente nominativamente indicato o che fosse indicata la causa specifica della sostituzione, ma solo che l’assunzione fosse necessitata da esigenze di servizio che non potessero essere soddisfatte a causa dell’assenza per ferie del personale nel periodo giugno-settembre.

3.- Avverso questa sentenza O. propone ricorso per cassazione, cui risponde Poste Italiane con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorso infondato.

I motivi proposti dal ricorrente possono essere così riassunti;

4.1.- violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2697 e 2729 in tema di onere della prova, e degli artt. 1362 e segg. c.c., per errata interpretazione dell’art. 8 del CCNL 1994 e conseguente violazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1, 2 e 3, in relazione alla mancanza di prova dell’effettiva fruizione delle ferie da parte del personale in servizio e dell’effettiva sostituzione del personale in ferie con personale a termine e dell’esistenza della carenza in organico e per mancata indicazione del nominativo del lavoratore da sostituire;

4.2.- violazione della L. n. 230 del 1962, art. 3, per l’illegittima inversione dell’onere della prova circa le condizioni legittimanti l’apposizione del termine, carenza di motivazione, violazione ed errata interpretazione dell’art. 416 c.p.c., contestandosi l’affermazione che l’attore non avrebbe indicato elementi di fatto e diritto idonei a sostenere la domanda e che, pertanto, non sarebbe scattato l’obbligo di controparte di provare l’esistenza delle condizioni di fatto che giustificavano il contratto.

5.- Invertendo l’ordine di esame dei mezzi di impugnazione per ragioni di priorità logica, quanto al secondo motivo (n. 4.2), deve rilevarsi che dalla sentenza impugnata, sul punto non fatta oggetto di censura, risulta che l’attore aveva originariamente sostenuto che l’apposizione del termine era stata giustificata da “esigente eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 1994, come integrato dall’accordo 25.9.97 e che, nel merito, lo stesso aveva sostenuto l’illegittimità del contratto in quanto l’apposizione di tale causale era possibile solo per i contratti stipulati entro il 30.4.98. E’ stato l’accertamento del giudice di primo grado a ricondurre il contratto alla fattispecie dell’espletamento del servizio in concomitanza ferie, prevista dall’art. 8, comma 2, del CCNL, e solo con l’atto di appello l’ O. ha dedotto questioni di diritto specificamente pertinenti a quest’ultima fattispecie.

Parte ricorrente con il motivo in esame sostiene, tuttavia, di aver comunque effettuato nel ricorso introduttivo deduzioni idonee a contestare la sussistenza della fattispecie della sostituzione per ferie e di avere, nella sostanza, (a) eccepito l’esistenza di carenza di organico cui erano chiamati a sopperire i lavoratori a termine, (b) richiesto l’esibizione della pianta organica degli uffici cui l’istante era stato addetto, (c) chiesto che Poste Italiane assolvesse all’onere probatorio ad essa facente carico ai sensi della L. n. 230 del 1962, art. 3.

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso introduttivo – consentito in ragione della natura del vizio oggi dedotto – rileva che le deduzioni oggi richiamate dal ricorrente erano inserite in un contesto argomentativo diretto a contestare l’originaria fattispecie posta a fondamento del contratto a termine e non quella diversa (e realmente voluta dalle parti) individuata dal giudice. Pertanto, l’incidentale affermazione che “… il rapporto si è svolto indipendentemente dalla sostituzione di lavoratori in ferie e/o congedo …” non ha nessun nesso con la fattispecie realmente dedotta in contratto.

Correttamente, dunque, il giudice di appello ha potuto sostenere che l’atto introduttivo non conteneva alcuna indicazione degli elementi di fatto e di diritto idonei a sostenere la domanda e che parte, datoriale non era stata in grado di contestare le circostanze in questione e di chiedere l’espletamento di alcun mezzo di prova, in quanto (veri) profili attinenti la domanda attrice non erano stati esplicitamente dedotti in giudizio; di modo che non esistevano elementi per procedere ad un riesame della domanda proposta nel ricorso introduttivo nel senso voluto dall’appellante.

Le valutazioni appena effettuate valgono a rigettare anche la censura contenuta nella seconda parte del motivo in esame, ove si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui – nel rigettare i motivi di appello (dato che il giudice di merito ha ritenuto di entrare comunque nel merito delle questioni da questi sollevate) – afferma che non è in contestazione l’esistenza della corrispondenza tra personale in ferie e personale assunto in sostituzione.

L’affermazione è, infatti, giustificata dalla mancanza dell’esplicita trattatazione iniziale del profilo di diritto inerente il contratto effettivamente voluto tra le parti.

7.- Il primo motivo (n. 4.1) è, invece, infondato in ragione della giurisprudenza di questa Corte, che sulle questioni ivi sollevate ha adottato orientamenti ormai consolidati.

Il contratto a termine in esame fu motivato dalla “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre”, in forza di fattispecie prevista esplicitamente dall’art. 8, comma 2, del c.c.n.l. 26.11.94.

Al riguardo questa Corte (Cass. 2.3.07 n. 4933), decidendo su una fattispecie analoga ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la sussistenza dell’obbligo di indicare nel contratto a termine il nome del lavoratore sostituito avendo ritenuto la sussistenza di una violazione di norme di diritto e di un vizio di interpretazione della normativa collettiva.

Infatti, l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva è del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie prevista dalla L. n. 230 del 1962, in considerazione del principio (Cass. S.u, 2.3.06 n. 4588) che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati. Questi ultimi, pertanto, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere “oggettivo” ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, consentendo (vuoi in funzione di promozione dell’occupazione o anche di tutela delle fasce deboli di lavoratori) l’assunzione di speciali categorie di lavoratori, costituendo anche in questo caso l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i suddetti lavoratori e per una efficace salvaguardia dei loro diritti.

L’art. 8, comma 2, del c.c.n.l. 26.11.94, per il quale “l’Unte potrà valersi delle prestazioni di personale con contratto a termine …

anche nei seguenti casi: necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre …”, usando una formula diversa da quella della L. n. 230 dei 1962 testimonia che le parti stipulanti considerano questa ipotesi di assunzione a termine, in ragione dell’uso dell’espressione in concomitanti, sempre sussistente, nel periodo stabilito (giugno- settembre).

Altre, decisioni (cfr. Cass. 6.12.05 n. 26678) hanno, inoltre, confermato le decisioni di merito che, decidendo sulla stessa fattispecie, avevano ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

7.- In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta in ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12,00 per esborsi ed in Euro 2.000 (duemila) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011

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