Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17869 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. III, 31/08/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 31/08/2011), n.17869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.F. (già F.M.) (OMISSIS),

V.L. (OMISSIS), T.M.L.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NICASTRO

3, presso lo studio dell’avvocato VOCCIA CARLO, rappresentati e

difesi dall’avvocato CRISCI LUCIO RODOLFO giusta mandato a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

TRANS ATLANTICA SOCIETA’ ITALIANA PER AZIONI DI ASSICURAZIONI E

RIASSICURAZIONI SPA in liquidazione coatta amministrativa,

(OMISSIS), in persona del Commissario Liquidatore avv. F.

C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE PORTA PIA 121,

presso lo studio dell’avvocato NAVARRA GIANCARLO, rappresentata e

difesa dall’avvocato CIMADOMO BRUNO giusta delega a margine del

controricorso;

CONSAP GESTIONE AUTONOMA FONDO GARANZIA VITTIME STRADA SPA

(OMISSIS), in persona dell’amministratore delegato avv. F.

R., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA S. GIOVANNI IN

LATERANO 26 SC A INT 7, presso lo studio dell’avvocato CUGINI

LANFRANCO, rappresentata e difesa dall’avvocato PASTENA GAETANO

giusta delega a margine del controricorso;

DUOMO UNI ONE ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), (nella quale si è

fusa per incorporazione la UNI ONE ASSICURAZIONE SPA – già Uniass

Assicurazioni S.p.a.), in persona del suo Procuratore speciale, anche

in qualità di Sostituto Sostanziale, Dott. M.P.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 18, presso lo

studio dell’avvocato PRUDENZANO GIUSEPPE, che li rappresenta e

difende giusta delega a margine del controricorso;

– controrlcorrenti –

contro

P.V., INAIL SEDE BENEVENTO, P.G.G.;

– intimati –

e da

P.G.G., P.V., considerati

domiciliati “ex lege” in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati CAVUOTO MARIALUISA,

DEL BASSO DE CARO UMBERTO, giusta delega in atti;

– ricorrenti incidentali –

e contro

V.L. (OMISSIS), CONSAP GESTIONE AUTONOMA FONDO

GARANZIA VITTIME STRADA SPA (OMISSIS), TRANS ATLANTICA

ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), UNI ONE SPA, UNI ONE ASSICURAZIONI

SPA (OMISSIS), T.F. (OMISSIS), UNI ONE

ASSICURAZIONE SPA, INAIL SEDE BENEVENTO, T.M.L.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1566/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Sezione 4^ Civile, emessa il 26/03/2008, depositata il 30/04/2008;

R.G.N. 5824/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato PASTENA GAETANO;

udito l’Avvocato PRUDENZANO GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

principale, assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con due distinti atti di appello, ritualmente notificati, la Uni One spa, già UNIASS IN PRIPRIO E LA Uni One spa in nome e per conto dell’INA Fondo di garanzia vittime della strada impugnavano le statuizioni della sentenza del tribunale di Benevento n. 2177 del 2003, che avendo accertato la responsabilità esclusiva di P. G.G., mentre manovrava una autopompa, in ordine allo incidente mortale accaduto in (OMISSIS), condannava in solido il manovratore P.G.G., il proprietario del mezzo, P.V. e la compagnia assicuratrice Trans Atlantica al risarcimento dei danni in favore dei parenti della vittima, la vedova V.L. ed i figli T. M.A. e F.M., liquidati come in dispositivo. Il tribunale accoglieva inoltre la domanda dello Inail contro le assicurazioni per lo indennizzo versato al lavoratore infortunato.

2. Contro la decisione proponevano appello: le assicurazioni Uni One assicurazioni spa già Uniass; la Uni One spa in nome Ina Fondo di Garanzia: intervenivano in giudizio la Uni ONE spa in nome e per conto della Consap e la Consap spa sempre in nome del Fondo di Garanzia. Appello incidentale era proposto dai responsabili civili P.: resistevano le altre parti costituitesi in appello.

3. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 12 giugno 2009, in parziale accoglimento dello appello della Uni One spa in nome della Consap Gestione autonoma del fondo di Garanzia disponeva la correzione del dispositivo della sentenza del tribunale aggiungendo alla denominazione Uniass spa le parole “in nome dell’Ina gestione autonoma del fondo di garanzia”, e ridetermina lo ammontare del risarcimento a carico della Unione spa in nome della Consap oltre rivalutazione e interessi per ciascuno degli eredi come in dispositivo e nella relativa motivazione; rigettava ogni altra domanda, eccezione e deduzione e compensava le spese del gravame tra tutte le parti in causa.

4. Contro la decisione hanno proposto ricorso:

4.1. principale gli eredi T., affidato a tre motivi;

4.2. incidentale i P. affidato ad unico motivo;

4.3.incidentale tardivo la Unione Duomo;

resistono con controricorso le altre parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Preliminarmente deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso di Duomo Unione assicurazioni spa in nome della Consap spa, che risulta notificato alle controparti in 13 maggio 2011, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli depositata il 30 aprile 2008 e non notificata. La decadenza della impugnazione è ai sensi dello art. 327 c.p.c., comma 1 nel testo vigente ante la modifica ulteriormente abbreviativa, rispetto allo anno dalla pubblicazione della sentenza. La inammissibilità preclude l’esame del ricorso.

6. Vengono riuniti per connessione il ricorso principale degli eredi T. e dei responsabili civili P., e in ordine agli stessi deve rigettarsi il primo e ritenersi assorbito il secondo in quanto condizionato, per le seguenti considerazioni.

Per chiarezza espositiva di darà una sintesi descrittiva dei motivi di entrambi i ricorsi ed a seguire la confutazione in punto di diritto.

6.A. SINTESI DEI MOTIVI DEL RICORSO EREDI T..

Nel primo motivo si deduce: violazione e palese applicazione dello art. 344 c.p.c. in relazione allo art. 404 c.p.c. nonchè violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 25 violazione e palese disapplicazione dello art. 111 c.p.c. in relazione alla L. n. 990 del 1969, art. 25 ed art. 342 c.p.c.; error in procedendo ed error in iudicando in relazione allo art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Il quesito che illustra la tesi è il seguente: “In assenza degli elementi costitutivi della comparsa di costituzione di cui allo art. 344 c.p.c. e alla L. n. 990 del 1969, art. 25 la comparsa di costituzione di un nuovo difensore in aggiunta al precedente sottoscrittore dello appello proposto in carenza di legittimazione ad impugnare per intervenuta automatica sostituzione del nuovo gestore, non può essere considerata atto di intervento vero e proprio, quando lo assicuratore impresa designata ha partecipato al giudizio di primo grado?” Nel secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli art. 342 e 112 c.p.c., in relazione allo art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, ed omessa e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo della controversia. Il quesito a ff. 18 formulato con domanda retorica sostiene che il devolutum in appello non può essere con lo utilizzo di due atti, di cui il primo, relativo allo appello principale, nullo per la mancanza assoluta dei fatti ed inammissibile per carenza di legittimazione alla impugnazione, ed il secondo che non è atto di appello nè atto di intervento ma semplice comparsa di costituzione di un nuovo avvocato in aggiunta a quello precedente.

Nel terzo motivo si deduce la violazione dello art. 112 c.p.c. in relazione allo art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione al seguente quesito: in tema di risarcimento danni per responsabilità RCA, in sede di appello, la rideterminazione del quantum in minus, NON PROSPETTATA, trova fondamento nella semplice richiesta dello appellante di contenere nei limiti del massimale di polizza contenuta nello atto di appello dichiarato inammissibile? La eventuale pronunzia sulla rideterminazione vizia la sentenza di nullità per extrapetizione? Dove il punto decisivo attiene alla tempestiva prospettazione dei limiti del massimale.

6.B. SINTESI DEL RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO DEI RESPONSABILI CIVILI. Si deduce come vizio della motivazione il punto in cui la Corte di appello considera “generica ed inammissibile la censura rivolta dagli appellanti incidentali alla liquidazione delle spese del giudizio”.

7. CONFUTAZIONE DEL RICORSO PRINCIPALE EREDI T..

Il ricorso degli eredi deve essere rigettato.

Il primo motivo del ricorso, manca della sintesi descrittiva, proponendo una lettura unilaterale dello atto processuale che la Corte di appello, con chiara e corretta ratio decidendi, qualifica come intervento in appello a ff 6 della parte motiva, spiegando che detto atto non si risolve nella costituzione di un nuovo difensore in aggiunta del precedente, ma è invece un autonomo e tempestivo mezzo di partecipazione alla lite, depositato il 1 dicembre 2004 entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, tenuto conto della sospensione del termine. Sentenza pubblicata il 7 novembre 2003. Non è esatta dunque la rappresentazione sintetica dell’atto processuale e neppure la affermazione della inidonea costituzione del difensore redattore di tale atto, ed il quesito risulta incongruo non contrapponendo alla corretta regola iuris e qualificazione giuridica compiuta dalla corte di appello, la regola diversa che la Corte di appello avrebbe dovuto adottare. La Corte di appello ha inoltre rilevato che “dallo esame dello atto introduttivo del gravame, intervenuto successivamente allo appello della Unione spa in nome della Consap spa gestione autonoma,espressamente richiamato dalla interventrice e emerge la completezza delle formulate censure e la idoneità delle stesse a delimitare il devolutum.” La seconda parte del quesito contiene una mera domanda retorica,non propositiva della regola iuris invece correttamente applicata dal giudice dello appello. Il rilievo di inammissibilità per la incompleta e incongrua formulazione del quesito, rende dunque ferma la qualificazione giuridica dello atto di intervento in appello e giustificata la decisione sul suo devolutum. Il secondo motivo resta assorbito dalla inammissibilità del primo, sul rilievo che non si tratta, nella fattispecie in esame di un atto processuale strumentale alla salvezza del primo, inteso in primo come semplice comparsa di costituzione di un nuovo difensore, ma di regolare autonomo e tempestivo atto di intervento in appello.

Il terzo motivo, che deduce un error in procedendo, per la violazione dello art. 112 c.p.c. risulta privo di autosufficienza e specificità, sostenendosi che il limite del massimale entro il quale il Fondo di Garanzia può rispondere ai sensi della L. n. 738 del 1978, art. 4 non sarebbe stato eccepito.

Ma dall’esame delle conclusioni nella epigrafe della sentenza risulta chiaramente che la Unione Spa, in nome e per conto del Fondo di garanzia, ha espressamente chiesta la condanna nei limiti del citato L. n. 738 del 1978 n.738 con decorrenza degli interessi e rivalutazione dalla scadenza dello spatium deliberandi di cui al citato art.8. Tale delimitazione risulta ribadita dallo interventore.

E dunque la Corte di appello ha deciso sul danno biologico iure hereditatis e sul danno morale parentale iure proprio, nel rispetto dei massimali di polizza risultanti dal DM 9 aprile 1986, art. 4 limite che essendo imposto dalla legge nello interesse pubblico delle vittime garantite, risulta vincolante e inderogabile ed è rilevabile dal giudice anche di ufficio, come dall’incipit di questa sezione 3^ 1 marzo 2001 n. 2911 che qui si condivide. Il quesito risulta dunque incompleto essendo mancante della indicazione della regula iuris violata e proponendo altra regola non pertinente alla fattispecie relativa al devolutum che consentiva al giudice di contenere il liquidato nei limiti del massimale di legge e come tale è quesito inammissibile ai sensi del combinato disposto degli art. 360 c.p.c., n. 3 e dell’art. 360 bis c.p.c. nel testo novellato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

8. RESTA ASSORBITO IL RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO degli eredi P..

9. GIUSTI MOTIVI DI COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE. Premesso che il ricorso della DUOMO UNI ONE ASSICURAZIONE SPA non è ammissibile perchè tardivo, per le ragioni dette, la materia del contendere era delimitata ad una res controversa tra gli eredi del defunto e la impresa che agisce in nome della Consap e che è tenuta al pagamento dello indennizzo, mentre per le parti responsabili civili si proponeva gravame condizionato in punto di spese, di guisa che la resistenza delle altre parti in causa aveva un interesse delimitato alla valutazione del ricorso principale. Le questioni sollevate da questo ricorso, che viene rigettato, hanno indubbiamente una complessità processuale che giustifica la adozione della formula compensativa delle spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti costituite.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, rigetta il principale assorbito lo incidentale e compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti in lite.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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