Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17869 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, (ud. 11/06/2020, dep. 27/08/2020), n.17869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 847-2020 proposto da:

RGM R. MANUFACTURIG GROUP SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del

liquidatore pro tempore, nonchè R.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, CORSO DI FRANCIA 197, presso lo studio

dell’avvocato SILVIA GALLETTI, rappresentati e difesi dall’avvocato

DONATO ANTONIO MUSCHIO SCHIAVONE;

– ricorrenti –

contro

S.T., elettivamente domiciliato in ROMA, V. APPIANO 8,

presso lo studio dell’avvocato ORAZIO CASTELLANA, rappresentato e

difeso dall’avvocato TOMMASO SAVITO;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 21005/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 06/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’1 1/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

TEDESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con il presente ricorso si chiede la correzione dell’errore materiale incorso nella intestazione della ordinanza di questa Corte n. 21005 del 2019, emessa a definizione del giudizio iscritto al n. 11289 del 2015, promosso da RGM R. Manufacturing Group s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro-tempore R.L., nonchè da R.L. in proprio, nei confronti di S.T..

L’errore consiste in ciò: nella intestazione è indicata quale parte ricorrente la sola società in persona del liquidatore e non anche R.L. in proprio.

Si rappresenta che il ricorso, come si evince dalla intestazione del medesimo, era stato proposto sia dalla società in persona del liquidatore, sia dalla persona fisica in proprio.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso dovesse essere accolto, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorso va accolto.

Sussiste il denunciato errore materiale.

Il ricorso fu proposto sia dalla società in liquidazione, sia dalla persona fisica, come risulta tanto dalla intestazione del ricorso, quanto dalla dal provvedimento oggetto della istanza di correzione, nel quale la parte ricorrente è sempre indicata con l’uso del plurale.

In accoglimento della istanza, dunque, deve disporsi che nella intestazione della ordinanza n. 21005 del 2019 sia apportata la correzione richiesta.

P.Q.M.

La Corte dispone che nella intestazione della propria ordinanza n. 21005 del 2019 relativa alla indicazione della parte ricorrente, dopo indicazione “RGM R. Manufacturing Group s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro-tempore R.L.” e prima delle parole “elettivamente domiciliati”, sia inserita la seguente frase: “nonchè R.L. in proprio”; dispone che la correzione sia annotata sull’originale del provvedimento corretto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 11 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

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