Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17869 del 19/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2017, (ud. 19/05/2017, dep.19/07/2017),  n. 17869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3548-2016 proposto da:

D.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

GESU’ 57, presso lo studio dell’avvocato FILOMENA MOSSUCCA,

rappresentato e difeso dagli avvocati ROBERTO VITA ed ANDREA

LADALARDO;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI SAN VALENTINO 21, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

CARBONETTI, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

dall’avvocato FABRIZIO CARBONETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 450/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 03/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. FALABELLA MASSIMO;

dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del

provvedimento in forma semplificata, giusta Decreto 14 settembre

2016, n. 136/2016 del Primo Presidente.

Si rileva quanto segue.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza pubblicata il 15 novembre 2006 il Tribunale di Salerno respingeva le domande proposte da D.P.G. nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. aventi ad oggetto la declaratoria di nullità, l’annullamento o l’inefficacia del contratto con cui l’istante aveva aderito al piano finanziario denominato “4 You”.

2. – L’attore soccombente in primo grado proponeva appello, opponendo, tra l’altro, che il contratto concluso non era volto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, giusta l’art. 1322 c.c..

La Corte di appello di Salerno disattendeva il gravame osservando come risultasse impossibile, nella fattispecie sottoposta al suo esame, stabilire se il contratto concluso fosse idoneo a produrre effetti economicamente convenienti per l’appellante, non potendosi predicare con certezza che l’operazione determinasse delle perdite per l’investitore, tenuto anche conto che il margine di utile dipendeva non solo dai rendimenti fissi dei titoli obbligazionari, ma anche dal valore variabile delle quote del fondo azionario, strettamente collegato alle variabili di mercato. Osservava, inoltre, che proprio avendo riguardo a ciò, trovava giustificazione causale la costituzione del pegno con cui era garantito il credito relativo al rimborso del mutuo concesso all’investitore. Riteneva, infine, che la stipula del contratto era dipesa dalla scelta dell’investitore, il quale, mosso dall’intento di realizzare alti rendimenti, aveva assunto il rischio delle oscillazioni sfavorevoli delle quotazioni.

3. – La sentenza è impugnata per cassazione da D.P.G., il quale fa valere due motivi di ricorso. Resiste con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia falsa applicazione dell’art. 1322 c.c. e dell’art. 21t.u.f. (D.Lgs. n. 58 del 1998). Osserva il ricorrente che la mancanza di meritevolezza, dedotta nel giudizio di merito, discendeva dal fatto che con la sottoscrizione del piano finanziario la banca faceva acquistare all’attore prodotti finanziari riconducibili alla banca stessa, lucrandovi un interesse, mentre il sottoscrittore finanziava la banca senza alcuna garanzia circa la redditività futura del proprio investimento: investimento che poteva anzi portare a perdite eccedenti l’esborso originario. Per tali caratteristiche il negozio atipico in esame poteva essere qualificato come un “contratto aleatorio unilaterale” non meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico: infatti, spiegava, quest’ultimo non ammette la validità dei contratti che trasferiscano in capo ad una sola parte l’intera alea del rapporto giuridico.

1.1. – Il secondo motivo lamenta, ancora, falsa applicazione dell’art. 1322 c.c.. Premesso che per valutare la meritevolezza degli interessi perseguiti dai sottoscrittori nella stipula di un contratto atipico si deve aver riguardo allo scopo pratico del negozio, e quindi alla causa in concreto, deduce il ricorrente che il complessivo giudizio di non meritevolezza della causa emerge vada plurimi elementi: dal prepotere della finanziatrice, che si riservava la facoltà di determinare unilateralmente la composizione dei fondi, in cui potevano essere inclusi titoli di redditività particolarmente dubbia; dall’evidente rigidità del finanziamento, finalizzato all’acquisto delle quote di fondi comuni, le cui condizioni non erano modificabili nel corso del rapporto; dal fatto che tutta l’alea contrattuale era riversata sul cliente; dalle finalità dei sottoscrittori, desumibili dalla pubblica presentazione del piano finanziario come strumento idoneo a soddisfare aspettative di natura lato sensu previdenziale.

2. – I due motivi sono incontestabilmente connessi e possono esaminarsi congiuntamente.

Ne va affermata la fondatezza.

Questa Corte, pronunciandosi ripetutamente sul prodotto finanziario denominato “4 You”, è venuta consolidandosi intorno al seguente principio di diritto: “Ai fini dell’art. 1322 c.c., comma 2, non integra un interesse meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, per contrasto con i principi generali ricavabili dagli artt. 47 e 38 Cost., sulla tutela del risparmio e l’incoraggiamento delle forme di previdenza anche privata, quello perseguito mediante un contratto atipico fondato sullo sfruttamento delle preoccupazioni previdenziali del cliente da parte degli operatori professionali mediante operazioni negoziali complesse di rischio e di unilaterale riattribuzione del proprio rischio d’impresa, in ordine alla gestione di fondi comuni comprendenti anche titoli di dubbia o problematica redditività nel proprio portafoglio, in capo a colui a cui il prodotto è stato espressamente presentato come rispondente alle esigenze di previdenza complementare, quale piano pensionistico a profilo di rischio molto basso e con possibilità di disinvestimento senza oneri in qualunque momento; pertanto, non è efficace per l’ordinamento il contratto atipico il quale, in dette circostanze, consista, tra l’altro, nella concessione di un mutuo di durata ragguardevole all’investitore, destinato all’acquisto di prodotti finanziari della finanziatrice ed in un contestuale mandato alla banca ad acquistare detti prodotti anche in situazione di potenziale conflitto d’interessi” (Cass. 20 settembre 2015, n. 19559; in senso conforme: Cass. 15 febbraio 2016, n. 2900, non massimata; Cass. 29 febbraio 2016, n. 3949, non massimata; Cass. 2 maggio 2016, n. 10942, non massimata; Cass. 23 dicembre 2016, n. 26948; Cass. 3 gennaio 2017, n. 37, non massimata; cfr. pure, con riferimento al contratto “My Way”, caratterizzato da analoghi contenuti: Cass. 10 novembre 2015, n. 22950; Cass. 26 luglio 2016, n. 15409). In particolare, è stato osservato, nel “4 You”, il raggiungimento di un beneficio economico futuro a fini previdenziali è “radicalmente disatteso non dall’andamento imprevedibile dei mercati, ovvero da un rischio che poteva essere contenuto nel nucleo causale del contratto atipico in questione, ove accompagnato dalle cautele previste dal t.u.f. e dalla normazione regolamentare Consob, ma dal tessuto di regole e vincoli contrattuali, congegnati in modo tale da esporre il cliente esclusivamente a conseguenze svantaggiose” (così Cass. 15 febbraio 2016, n. 2900 cit.).

3. – Ritiene perciò il Collegio che la sentenza impugnata debba essere cassata, avendo riguardo ai principi esposti: principi cui deve conformarsi l’apprezzamento della meritevolezza degli interessi contrattuali. Cassata la sentenza, la causa va quindi rinviata alla Corte di Salerno, alla quale è devoluta anche la pronuncia relativa alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Salerno, in altra composizione, cui è devoluta anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6^ Sezione Civile, il 19 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA