Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17868 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, (ud. 11/06/2020, dep. 27/08/2020), n.17868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33628-2019 proposto da:

R.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO SACCHI;

– ricorrente –

contro

VILLA S. ANNA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONCA D’ORO 287 presso lo

studio dell’avvocato ITALIA TRIFILIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato EFREM GRECO;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza R.G. 4025/2018 del TRIBUNALE di CATANZARO,

depositata il 27/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

TEDESCO.

udito l’Avvocato;

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La presente causa riguarda la lite fra l’avv. R.P. e la cliente Villa S. Anna S.p.A., lite promossa con ricorso del professionista dinanzi al Tribunale di Catanzaro per la liquidazione di attività giudiziale relativa a una pluralità di cause.

Contro il provvedimento assunto dal giudice adito, l’avv. R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5, e dell’art. 2233 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Villa S. Anna S.p.A. ha resistito con controricorso.

La causa, su conforme proposta del relatore, è stata avviata per la trattazione dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema Corte.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Si precisa che la presente ordinanza ripercorre lo schema del ricorso, nel quale le censure sono sviluppate in relazione ai singoli giudizi analiticamente esaminati nel provvedimento impugnato.

A) In relazione al secondo giudizio, il ricorrente si duole che, con riferimento a un giudizio d’appello in materia di lavoro, il tribunale abbia escluso la voce richiesta per la fase decisoria, ritenendo trattarsi di attività non svolta dal professionista, il quale aveva rinunciato al mandato.

Il ricorrente non nega tale circostanza, ma lamenta che il tribunale, in conformità a quanto da lui precisato nelle note conclusive, avrebbe dovuto riferire la pretesa alla discussione sulla istanza di sospensiva, non alla discussione del merito.

“Su tale richiesta il collegio non si è pronunciato non per rigettare la domanda nè per accoglierla nè per modificare l’importo richiesto nella notula” (pag. 15 del ricorso).

La censura è inammissibile, perchè, sostanziandosi nella denuncia di un error in procedendo (omissione di pronuncia indotto da un errore interpretativo), avrebbe dovuto essere proposta diversamente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e il ricorrente avrebbe dovuto adempiere agli oneri di specificità imposti a chi intende proporre in cassazione una simile censura (Cass. n. 23834/2019; n. 11738/2011). Al contrario il ricorrente, a sostegno della censura, si limita a richiamare genericamente le precisazioni operate con le note conclusive, non ponendo pertanto la Corte nella condizione di individuare, sulla base del solo ricorso, il vizio denunciato.

Si deve aggiungere che nel controricorso si afferma che la istanza di sospensione, contenuta nell’atto di appello, è stata accolta senza discussione.

Su tale precisazione il ricorrente non ha replicato alcunchè nella memoria.

B) In relazione al terzo giudizio (riguardante un ricorso per decreto ingiuntivo e il susseguente giudizio di opposizione), il ricorrente si duole della liquidazione degli onorari nel minimo sia per la fase monitoria, sia per tutte le voci del giudizio di opposizione.

Si sostiene, con riferimento alla fase monitoria, che il tribunale ha applicato il D.M. n. 55 del 2014, mentre avrebbe dovuto applicare la tariffa vigente ratione temporis.

Tale censura è inammissibile, perchè di carattere squisitamente formale, in assenza di qualsiasi indicazione del pregiudizio subito dal professionista per il supposto errore nell’applicazione della tariffa. Infatti, il ricorrente si duole dell’errore ma neanche denuncia che esso si sia tradotto nella liquidazione di una somma inferiore rispetto al minimo (Cass. n. 1619/1998).

Diversamente, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte in tema di liquidazione degli onorari al difensore, simili censure non possono essere disgiunte dalla indicazione del pregiudizio che è conseguito dalla violazione (Cass. n. 3024/2011; n. 20128/2015; n. 15363/2016).

Con riguardo alla fase monitoria si assume che il tribunale avrebbe dovuto confermare la liquidazione operata in sede giudiziale con il decreto ingiuntivo.

Anche tale censura è ammissibile, perchè con essa si sostiene un principio in contrasto con la giurisprudenza della Corte (art. 360-bis c.p.c., n. 1), secondo la quale, nella liquidazione a carico del cliente, non esiste un vincolo rispetto alla liquidazione giudiziale a carico del soccombente, dovendo la stessa liquidazione avvenire in base a criteri diversi (Cass. n. 25992/2018).

Il ricorrente richiama ancora il principio di giurisprudenza secondo cui il giudice, in assenza specifiche contestazioni da parte del cliente, non può disconoscere la voci indicate nella parcella (Cass. n. 14699/2010). Neanche tale richiamo coglie nel segno. Il tribunale non ha disconosciuto alcunchè; ha liquidato il minimo di tariffa dando adeguata e congrua motivazione della scelta adottata.

La relativa valutazione è perciò incensurabile in questa sede: “In tema di spese processuali, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato e rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito” (Cass. n. 4782/2020). E’ stato anche chiarito che non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi di tariffa, “dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe a loro volta derogabili con apposita motivazione” (Cass. n. 2386/2017). Si deve ancora sottolineare che, nella specie, non di discute della liquidazione giudiziale a carico del soccombente, ma del rapporto fra professionista e cliente.

C) Con riferimento al quarto giudizio, si rimprovera al tribunale di avere operato la riduzione massima consentita ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, commi 1 e 9, senza esplicitare le gravi ed eccezionali ragioni che costituiscono il presupposto per l’applicazione della massima riduzione. La censura è inammissibile. Sotto la veste della violazione di legge, è oggetto di censura la valutazione compiuta dal tribunale, che ha applicato la riduzione “in considerazione della semplicità della questione trattata (come rilevata dallo stesso collegio giudicante) e dell’esito della lite (dichiarata inammissibilità del reclamo per la non esperibilità del rimedio prescelto)” (pag. 5 della sentenza).

E’ chiaro che tale apprezzamento, congruamente motivato, è incensurabile in questa sede.

Lo stesso dicasi per il quinto giudizio, per il quale il ricorrente si duole della liquidazione nel minimo, in quanto operata sul presupposto, ritenuto erroneo, della scarsa complessità delle questioni trattate. Il tribunale avrebbe ignorato che la norma consente una riduzione fino al 50% del valore medio e non del 50% preludendo quindi a una necessaria graduazione.

La censura, al pari delle altre finora esaminate, è inammissibile.

“Il convincimento espresso dal giudice circa l’importanza il valore delle pratiche trattate dal professionista legale, il pregio dell’opera da lui svolta, i risultati ed i vantaggi conseguiti dal cliente, il tutto ai fini della determinazione dell’onorario, si sottrae al sindacato di legittimità e quando la motivazione data in proposito appaghi le esigenze di logica e sia corretta e adeguata (Cass. n. 1422/1973; n. 1499/1969)

Ancora una volta la doglianza investe valutazione incensurabili in questa sede, tanto più nel caso in esame, posto che la liquidazione è stata operata nei limiti di tariffa.

D) In relazione al settimo giudizio il ricorrente si duole perchè il tribunale, con riferimento a un giudizio di risarcimento del danno promosso contro la cliente, ha operato la liquidazione non sulla base del valore della controversia risultante dalla domanda (oltre nove milioni di curo), ma sulla base dello scaglione compreso fra Euro 520.000 e Euro 1.000.000,00. Il tribunale tanto ha fatto in applicazione del principio di giurisprudenza sulla ingiustificata esagerazione della pretesa da parte del legale, che consente al giudice di tenere conto del valore effettivo della controversia.

Il tribunale non avrebbe tenuto conto che il professionista difendeva la parte convenuta, essendo invece il principio riferibile al rapporto fra cliente e difensore che abbia proposto la domanda esagerata. Esso perciò non è applicabile al difensore che abbia difeso la parte destinataria della stessa domanda.

La censura costituisce petizione di principio, perchè la regola di giurisprudenza esprime un principio generale, applicabile anche se a richiedere il compenso sia il professionista che non ha proposto la domanda, sussistendo anche in questo caso l’esigenza, sottesa a quella stessa regola, della adeguatezza fra corrispettivo e prestazione svolta (Cass. n. 15685/2006; n. 18507/2018).

In conclusione, essendo tutte le censura inammissibili, l’intero ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese.

Ci sono le condizioni per dare atto della ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 11 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

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