Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17868 del 09/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 09/09/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 09/09/2016), n.17868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1997-2013 proposto da:

D.V.N., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA REGINA MARGHERITA 27, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMILIANO PANCI, rappresentato e difeso dall’avvocato VITO MECCA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ANAS S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 317/2012 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 05/07/2012, P.G. N. 141/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato VITO MECCA;

udito l’Avvocato MARCO MAGAGLIO per delega orale ENZO MORRICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5 luglio 2012, la Corte d’Appello di Potenza, confermava la decisione del Tribunale di Potenza e rigettava la domanda proposta da D.V.N. nei confronti dell’ANAS S.p.A., avente ad oggetto la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a termine intercorso tra le parti per la nullità della clausola appositiva del medesimo.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto sussistente la ragione giustificativa dell’assunzione a termine, corrispondente ad una delle causali indicate nel CCNL di settore 2002/2005 in conformità al disposto del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 data dalla necessità, comunque temporanea, ancorchè non straordinaria od eccezionale, restando pertanto irrilevante che si trattasse di una esigenza ricorrente a cadenza annuale, di valersi di personale specializzato per attività di sgombero neve, spargisale e connesse, dirette a garantire la sicurezza stradale in caso di emergenze causate da agenti atmosferici invernali, nonchè generica l’impugnazione della statuizione di prime cure relativa all’assolvimento da parte della Società dell’onere della prova del rispetto del limite numerico di cui all’art. 13 del CCNL predetto, in quanto non tale da investire direttamente l’affermata correttezza del calcolo percentuale effettuato sulla base dl prospetto depositato dalla Società datrice.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il D.V., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Società, che ha poi presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo è inteso a denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 in relazione all’interpretazione che di tale norma, assunta ratione temporis nella sua formulazione originaria, la Corte territoriale ha accolto in termini estensivi, tali da ricomprendere l’ipotesi, viceversa inclusa solo in una sua successiva versione, ammissiva del ricorso alle assunzioni a termine per l’espletamento dell’ordinaria attività di impresa, come vengono a qualificarsi, in relazione ai compiti istituzionali dell’ANAS, le attività di sgombero neve, spargisale e connesse cui era addetto il ricorrente riconnettendovi un vizio di motivazione dato dalla contraddittorietà tra il ravvisato carattere non imprevedibile o straordinario delle predette attività e la negazione della necessità di adeguare l’organico aziendale all’esigenza di fronteggiare le emergenze, normalmente ricorrenti, causate dagli agenti atmosferici invernali.

Nel secondo motivo il medesimo vizio di violazione di legge è predicato in relazione al convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine all’ammissibilità dell’impiego dei lavoratori assunti a termine sulla base dell’indicata causale in attività ulteriori, in concreto attestato dall’espletata istruttoria, non solo consentite dalla parzialità dello specifico impegno, ma imposte dalla complessità della manutenzione stradale nel periodo invernale, convincimento da ritenersi, a detta del ricorrente, in contrasto con l’interpretazione della predetta norma invalsa nella giurisprudenza di questa Corte, ed inficiato altresì da un vizio di motivazione dato dalla contraddittorietà tra tale applicazione concreta della previsione normativa e la premessa illustrazione del sistema regolativo dalla medesima posto.

Con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2712 c.c., il ricorrente deduce l’erroneità della statuizione di rigetto dell’eccezione relativa al mancato rispetto della clausola di contingentamento espressa dalla Corte territoriale e motivata in relazione alla mancata contestazione della documentazione a riguardo prodotta dalla Società, erroneità che ricollega all’inidoneità probatoria del documento attestante una situazione di fatto non coincidente con quella che la norma richiede di provare e comunque formato dalla stessa parte interessata.

I primi due motivi, che qui possono trattarsi congiuntamente, essendo entrambi volti a censurare la declaratoria della Corte territoriale di legittimità dell’apposizione del termine al contratto concluso tra le parti a motivo della non ravvisabilità nella specie, alla stregua della disciplina di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, applicabile ratione temporis, della temporaneità dell’occasione di lavoro, anche in ragione dell’impiego del ricorrente in mansioni ulteriori e diverse da quelle riconducibili alla causale invocata, devono ritenersi infondati, atteso che, premessa, alla stregua della disciplina in questione, l’ammissibilità del ricorso al contratto a termine a fronte della necessità di integrazione dell’organico aziendale conseguente all’intensificazione periodica dell’attività pur rientrante nell’ordinario ciclo produttivo dell’azienda, va condiviso il convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine all’impiego del ricorrente da parte della Società datrice, cui com’è noto, è rimessa la gestione della manutenzione delle strade, o in compiti direttamente connessi con le specifiche esigenze del periodo invernale (sgombero neve e spargimento di sale) o in altri compiti, pure espressamente indicati all’atto dell’assunzione, che, nel periodo medesimo, fanno registrare punte di operatività non fronteggiabili con il normale organico e la conseguenza trattane della comprovata coerenza dell’assunzione a termine effettuata con la causale invocata.

Viceversa inammissibile si rivela il terzo motivo, in ragione sia della violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non avendo il ricorrente allegato alcun elemento idoneo a superare il rilievo della Corte territoriale in ordine alla genericità dei motivi di gravame sul capo della sentenza di primo grado che rigettava l’eccezione relativa alla violazione della clausola di contingentamento, sia per la mancata impugnazione in questa sede dell’ulteriore ratio decidendi su cui la Corte territoriale ha fondato la propria pronunzia, data dall’operatività nella specie del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10, comma 7, che esonera i contratti conclusi per ragioni connesse all’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno dall’osservanza di limiti quantitativi.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

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