Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17867 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. III, 31/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 31/08/2011), n.17867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.C. O S.C. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 35, presso lo studio dell’avvocato

BRUNO VILLANI, rappresentato e difeso dall’avvocato FUNDARO ANTONINA

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA, CONDOMINIO EDIFICIO VIA DON ORIONE 10,

O.G., BANCA COMMERCIALE ITALIANA, V.

A., C.G., SICILCASSA, BANCO SICILIA SPA, BANCO

DI SICILIA SPA SEDE DI (OMISSIS), BANCA DEL SUD;

– Intimati –

avverso la sentenza n. 3472/2008 del TRIBUNALE di PALERMO, emessa il

31/01/2008, depositata il 12/06/2008; R.G.N. 5133/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato FUNDARO’ ANTONINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio N.R. per integrazione del contraddittorio o

inammissibilità.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il 12 giugno 2009 il Tribunale di Palermo rigettava la opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., proposta da S.C. (o S.), con la quale la S. (o S.) chiedeva la revoca dell’ordinanza che aveva disposto, ad istanza della Banca Monti dei Paschi di Siena, la vendita dell’immobile di sua proprietà sito in (OMISSIS) nonchè la sospensione della procedura esecutiva avente ad oggetto la vendita di predetto immobile.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la S. (o S.), affidandosi a cinque motivi.

Nessuna delle parti intimate risulta aver svolto attività difensiva.

Con memoria ritualmente depositata la ricorrente, rileva che per quanto riguarda il creditore procedente e i creditori intervenuti, rimasti contumaci nel giudizio, la notifica è stata effettuata presso i procuratori domiciliatari nel giudizio di esecuzione, conclusosi con la sentenza impugnata.

Di contro, in virtù della sent. S.U. n. 10817/08, la notifica del ricorso andava fatta alla parte personalmente, per cui ha chiesto di procedere alla rinnovazione della stessa in riferimento al creditore procedente e ai creditori intervenuti.

L’istanza va accolta, stante la sua fondatezza, per cui va disposta la rinnovazione della notifica alle parti, creditore procedente e creditori intervenuti, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte ordina la rinnovazione della notifica alle parti del presente ricorso, creditore procedente e creditori intervenuti concedendo sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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