Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17867 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 30/07/2010), n.17867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE LIEGI 28,

presso lo studio dell’avvocato URSINI GILDO, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la decisione n. 8137/2005 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

ROMA, depositata il 12/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il resistente l’Avvocato TIDORE BARBARA, che ha chiesto

l’inammissibilita’, in subordine il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.C. espone che, con scrittura privata (OMISSIS), si era impegnato ad acquistare un esercizio di Bar – Tabacchi, sotto condizione del buon esito di una verifica di cassa da parte del promittente compratore. Durante la pendenza della condizione. aveva denunciato la nullita’ del contratto per violazione della L. n. 1293 del 1957. Il venditore non si era opposto, ed aveva rivenduto l’azienda ad altro compratore. Egli era stato successivamente citato in giudizio dal mediatore che aveva propiziato il primo affare, cui aveva contestato il diritto alla provvigione in ragione del fatto che il contratto era nullo e non aveva avuto esecuzione. La causa era stata definita con sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1474 del 4.09.2001 che aveva respinto la domanda accertando che il contratto non era mai divenuto efficace, essendo mancato l’avveramento della condizione di diritto prevista dalla L. n. 293 del 1957, art. 31 e dal D.P.R. n. 1074 del 1058, art. 60. Frattanto, aveva ricevuto avviso di liquidazione dell’imposta di registro sul contratto preliminare, qualificato dall’Ufficio come definitivo.

Aveva proposto ricorso, respinto sia dalle commissioni di primo e secondo grado che dalla Commissione Tributaria Centrale.

Cio’ premesso, il ricorrente domanda la cassazione della sentenza della CTC con tre motivi. L’Amministrazione finanziaria resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTC ha osservato che il tenore della scrittura privata denotava che non si trattava di un compromesso ma di un contratto immediatamente traslativo. La sentenza n. 1474 della Corte d’Appello, passata in giudicato, non aveva “omesso di porre in evidenza l’incertezza della vicenda sostanziale”, sicche’ “non sussiste affatto pronuncia passata in giudicato che statuisca in ordine alla contestata natura dell’atto ai sensi e per gli effetti del ricordato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 38”. La pretesa dell’Ufficio era dunque fondata, “tanto piu’ che … ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 38… l’ipotesi di nullita’o annullabilita’ dell’atto, non dispensava in alcun modo dall’obbligo di registrazione e di corrispondere la relativa imposta salvo, poi, il diritto a ripeterla, per la parte eccedente la misura fissa, allorche’, con sentenza passata in giudicato, l’atto fosse stato dichiarato nullo ovvero annullato per,e causa non imputabile alle parti”.

Col ricorso e’ dedotta violazione di legge e vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria. Col primo motivo (violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20) si assume che la scrittura privata era nulla in quanto in contrasto alla L. 22 dicembre 1957, n. 1293, come accertato dalla sentenza n. 1474 della Corte d’Appello di Milano e che, come accertato dalla medesima sentenza, conteneva una cessione sottoposta alla candido iuris sospensiva dell’autorizzazione dell’”Amministrazione Finanziaria di cui alla L. n. 293 del 1957, art. 31 e dal D.P.R. n. 1064 del 1958, art. 69. Avrebbe pertanto potuto assoggettarsi ad imposta solo al momento dell’avverarsi della suddetta condizione. Col secondo motivo (di violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 38) si sostiene che, richiamando il tenore del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 38, la Commissione Centrale avrebbe trascurato il rilievo che l’imposta pretesa con l’avviso non era stata ancora pagata e che il passaggio in giudicato della sentenza n. 1474 la rendeva non piu’ esigibile. Come vizio di motivazione (terzo motivo) si rileva che la sentenza impugnata non avrebbe spiegato perche’ abbia ritenuto la natura traslativa e non solo preliminare della scrittura, e sarebbe contraddittoria affermando prima che non sussisteva pronuncia passata in giudicato sulla natura dell’atto ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 30, e successivamente che, anche nell’ipotesi che il contratto avesse dovuto considerarsi nullo, l’imposta di registro sarebbe stata comunque dovuta, salvo il diritto di ripeterla.

Con il controricorso, si sostiene che il ricorso e’ inammissibile perche’ non contiene una esposizione sufficientemente chiara della complessa vicenda processuale e a delle questioni di diritto discusse nelle diverse fasi del processo. L’Amministrazione osserva fra l’altro che al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1474/2001 “si sarebbe gia’ uniformato il Giudice Tributario di appello (la CTR di Milano), nel definire con sentenza a sua volta passata in giudicato il processo instaurato dal R. per l’annullamento della cartella frattanto emessa dall’Amministrazione Finanziaria”.

Tale circostanza, riferita anche a pagina cinque del ricorso (che, a differenza di quanto sostiene l’Amministrazione resistente, contiene una ben comprensibile ricostruzione dei fatti di causa), appare decisiva. Nella citata sentenza n. 119 del 15.07.2005 della CTR di Milano, verificabile agli atti del fascicolo del ricorrente, si legge “che l’Ufficio non ha tenuto conto della questione civile, passata in cosa giudicata, che ha determinato la nullita’ del contratto preliminare di vendita, essendo, cosi’, venuto a mancare il titolo dell’atto impositivo”. Sulla scorta di tale considerazione, quel giudice ha respinto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza che aveva annullato, in primo grado, la cartella esattoriale emessa a fronte della decisione d’appello adottata nel presente processo, poi confermata con la pronuncia della CTC impugnata in questa sede.

E’ dunque pacifico in causa che, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, e’ passato in giudicato, fra le parti di questo processo, l’accertamento che “e’ venuto a mancare il titolo dell’atto impositivo” impugnato in questo giudizio.

Va dunque accolto il ricorso e decisa la causa nel merito con l’annullamento dell’avviso impugnato dal contribuente con il ricorso introduttivo.

E’ giustificata la compensazione delle spese di tutto il processo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – accoglie il ricorso originario del contribuente ed annulla l’avviso impugnato. Compensa fra le parti le spese di tutto il processo.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

 

 

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