Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17867 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, (ud. 11/06/2020, dep. 27/08/2020), n.17867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 23787-2019 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA COLA DI

RIENZO, 69, presso lo studio dell’avvocato PIETRO MINICUCI,

rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO GIUSEPPE TERRANOVA;

– ricorrente –

contro

C.A., P.E., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO NICOLA

SASSANI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERO

PIERI;

– resistenti –

contro

GREEN PARK di C.A. & C.;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 15667/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata l’11/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11 /06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

TEDESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con il presente ricorso si chiede la correzione dell’errore materiale incorso nell’ordinanza di questa Corte n. 15667 del 2019, emessa a definizione del giudizio iscritto al n. 2969 del 2015, promosso da P.F. nei confronti, fra gli altri, degli intimati controricorrenti C.A. e P.E. (attuali ricorrenti per la correzione).

L’errore consiste in ciò: nel dispositivo della ordinanza si dà atto della sussistenza dei presupposti per disporre il raddoppio del contributo sia nei confronti del ricorrente principale sia nei confronti della ricorrente incidentale.

Si rappresenta che gli intimati costituiti avevano resistito con controricorso, senza proporre ricorso incidentale.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso dovesse essere accolto, con la conseguente possibilità di definizione nelle fottiie di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorso va accolto.

Sussiste il denunciato errore materiale.

I controricorrenti, come si chiarisce nella parte espositiva della ordinanza di cui si chiede la correzione, avevano resistito con controricorso, senza proporre ricorso incidentale.

Analogamente nella parte finale della parte motiva del provvedimento, la attestazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo è riferita alla sola ricorrente, essendo quindi chiaramente un refuso la indicazione della ricorrente incidentale poi operata nel dispositivo.

In accoglimento della istanza, dunque, deve disporsi che nella suddetta ordinanza n. 15667 del 2019 sia apportata la correzione richiesta.

PQM

La Corte dispone che nel dispositivo della propria ordinanza n. 15667 del 2019, a pag. 13, terzo e quarto rigo, siano eliminare le parole “e della ricorrente incidentale”; dispone che la correzione sia annotata sull’originale del provvedimento corretto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 11 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

 

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