Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17867 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2017, (ud. 19/05/2017, dep.19/07/2017),  n. 17867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4873/2015 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in

persona del legale e rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, LARGO GIUSEPPE TONIOLO 6, presso lo studio

dell’avvocato UMBERTO MORERA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.G., C.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 119/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 10/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del

provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre

2016, n. 136/2016 del Primo Presidente.

Si rileva quanto segue.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza del 30 ottobre 2008 il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta, dichiarava la nullità delle operazioni di intermediazione finanziaria aventi ad oggetto obbligazioni (OMISSIS) intercorse tra gli attori S.G. e C.A. e la convenuta Banca Monte dei Paschi di Siena e condannava l’istituto di credito a restituire agli stessi istanti la somma di Euro 150.000,00, pari all’ammontare complessivo del corrispettivo versato per l’acquisto dei suddetti titoli, oltre interessi legali.

2. Proponeva impugnazione la banca e, nella resistenza dei due investitori, la Corte di appello di Bari, con sentenza pubblicata in data 10 febbraio 2014, dichiarava la risoluzione per inadempimento dei contratti conclusi e confermava nel resto la sentenza impugnata. Riteneva il giudice distrettuale che fosse fondata la censura di ultrapetizione sollevata dall’appellante, posto che S. e C. avevano chiesto la risoluzione per inadempimento dei contratti e non poteva perciò essere dichiarata la nullità degli stessi. Reputava poi fondata la domanda risolutoria: osservava, infatti, come fosse pacifico che l’istituto bancario avesse mancato di consegnare agli appellati il prospetto informativo del prodotto finanziario, incorrendo in tal modo nella violazione dell’art. 21 t.u.f. e degli artt. 28 e 9 reg. Consob n. 11522/1998.

3. – Banca Monte dei Paschi di Siena ricorre per cassazione contro tale sentenza facendo valere un unico motivo di impugnazione. S. e C., pur ritualmente intimati, non hanno svolto difesa nella presente fase di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La ricorrente oppone violazione o falsa applicazione dell’art. 1453 c.c.. Assume che erroneamente la Corte di Bari aveva dichiarato la risoluzione degli ordini di acquisto delle obbligazioni (OMISSIS). La banca sostiene, in sintesi, che il giudice del gravame, una volta accertato il proprio inadempimento alle obbligazioni nascenti dal contratto quadro non avrebbe potuto risolvere i predetti ordini di investimento; alla stessa Corte distrettuale era del resto precluso pronunciare la risoluzione del contratto quadro, visto che gli intimati non avevano proposto una domanda in tal senso. Nel corpo del motivo si spiega che gli ordini rappresentano le istruzioni fornite dal mandante, e cioè dal cliente, al mandatario, e cioè all’intermediario e che la banca, nell’acquistare sul mercato i titoli di cui all’ordine del cliente, svolge una prestazione esecutiva che costituisce l’adempimento del contratto di negoziazione.

2. – Il motivo è infondato.

Questa Corte ha di recente riconosciuto che le operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi esecutivi del contratto quadro originariamente stipulato dall’investitore con l’intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, ricorrendone i presupposti, indipendentemente dalla risoluzione di quest’ultimo, con conseguente diritto alla restituzione dell’importo pagato ed all’eventuale risarcimento dei danni subiti, senza che la risoluzione del singolo contratto esecutivo integri una risoluzione parziale del contratto quadro (Cass. 27 aprile 2016, n. 8394; cfr. pure 9 agosto 2016, n. 16820; nel medesimo senso, inoltre, cfr. Cass. 6 novembre 2014, n. 23717, non massimata). Il Collegio non ha motivo di discostarsi da questo orientamento.

3. – Il ricorso è dunque rigettato.

4. – Nulla deve disporsi in punto di spese, visto che gli intimati vittoriosi non hanno svolto alcuna attività processuale in questa sede.

PQM

 

La Corte:

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto che parte ricorrente è tenuta al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 19 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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