Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17867 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. II, 03/07/2019, (ud. 20/09/2018, dep. 03/07/2019), n.17867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 17254/2014 R.G. proposto da:

F.S., rappresentata e difesa dall’Avv. Aldo Soldani e

dall’avv. Antonino Bosco, con domicilio eletto in Roma, Via Sestio

Calvino 33;

– ricorrente –

contro

T.L., rappresentato e difeso dall’avv. Stefania Ciaschi, con

domicilio eletto in Roma, Fulcieri Paolucci Dè Calboli n. 1;

– ricorrente incidentale –

Registro Navale Italiano, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Siccardi e dall’avv.

Maria Alessandra Sandulli, con domicilio eletto in Roma, Corso

Vittorio Emanuele II, n. 349;

– ricorrente incidentale –

P.E., e S.G., rappresentati e difesi

dall’avv. Pietro Corsi, con domicilio eletto in Roma, alla Via Muzio

Clementi n. 51, presso lo studio dell’avv. Fabrizio Amelia;

– ricorrenti in via incidentale –

M.M.T., quale procuratrice generale di Pi.Gi.,

rappresentata e difesa dall’avv. Piero Ponzelletti, con domicilio

eletto in Roma, alla Via Prisciano n. 67;

– controricorrente –

Rina s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3451/2014,

depositata in data 22.5.2014;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20.9.2018 dal

Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. Sgroi Carmelo, che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale e di quello incidentale proposto da T.L. nonchè

il rigetto del ricorso incidentale proposto dal Registro italiano

navale relativamente alle spese processuali e la dichiarazione di

inammissibilità degli altri motivi.

uditi l’avv. Aldo Soldani, l’avv. Gioia Sacconi, per delega dell’avv.

Francesco Siccardi, l’avv. Piero Ponzoletti, l’avv. Gregorio Troilo,

per delega dell’avv. Stefania Ciaschi, nonchè l’avv. Fabrizio

Amelia, anche per delega degli avv.ti Pietro Corsi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.L. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Pi.Gi., P.E., S.G. ed il Registro Navale Italiano, esponendo che con atto del 11.10.2001 aveva acquistato dal Pi. un’imbarcazione da diporto (marca Garin, modello Marin 32, anno di fabbricazione 1987), per un corrispettivo dichiarato nel rogito di Lire 80.000.000, ma versato nel maggior importo di Lire 110.000.000; che nel luglio del 2001, in previsione della vendita, l’imbarcazione era stata periziata da due tecnici, S.G. ed P.E., che ne avevano attestato le buone condizioni di manutenzione; che, in data 18.10.2001, in occasione dell’alaggio della barca era emersa la presenza di fenomeni di osmosi alla carena, che la rendevano inidonea alla navigazione.

Ha chiesto di pronunciare la risoluzione del contratto di vendita, di ordinare al venditore la restituzione del prezzo e di condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno.

Pi.Gi. ha resistito alla domanda, asserendo di aver acquistato il bene il 16.6.2001 da F.S. e di averlo alienato dopo qualche mese, nell’ottobre 2001, ignorando i difetti emersi successivamente, avendo fatto esaminare la barca dai due tecnici; di aver immesso l’acquirente nel possesso del bene sin dal settembre 2001, invitandolo a verificarne le condizioni, senza che fosse emerso alcun inconveniente.

Ha chiesto il rigetto della domanda e di chiamare in causa F.S. per essere manlevato in caso di soccombenza.

Si sono costituiti S.G., P.E. e F.S., negando la propria responsabilità; il Registro Navale italiano ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, asserendo che l’imbarcazione era stata periziata su incarico della Rina s.p.a..

Quest’ultima è intervenuta volontariamente in giudizio, contestando ogni avverso dedotto.

Il Tribunale ha rigettato la domanda proposta nei confronti di Pi.Gi. ed ha condannato S.G., P.G. e il Registro italiano navale al risarcimento del danno.

La sentenza è stata riformata in appello.

La Corte distrettuale di Roma ha accertato che i fenomeni di osmosi alla carena si erano manifestati prima della vendita e ha ritenuto Pi.Gi. responsabile del danno, sostenendo che questi poteva avvedersi della presenza dei vizi dell’imbarcazione, poichè “sarebbe stato sufficiente mettere a secco la barca ed ispezionare la carena per accorgersi dello stato rovinoso di questa (altrimenti immersa nell’acqua)”.

Ha negato che potessero considerarsi “esimenti gli accertamenti di P.E. e S.G. poichè Pi.Gi., siccome proprietario, aveva il possesso e la responsabilità dell’imbarcazione ed era sua cura e diligenza verificare prima della vendita che anche la parte sommersa dell’imbarcazione non avesse danni”.

Rilevato che il bene era stato alienato a terzi, ha respinto la domanda di risoluzione del contratto ed ha condannato Pi.Gi. al risarcimento del danno in favore del T., liquidato in Euro 32.176,55, e F.S. a corrispondere al Pi. l’importo che questi avrebbe dovuto versare per le causali dedotte in giudizio.

Ha respinto le domande di risarcimento del danno proposte verso P.E. e S.G. ed il Registro italiano navale, per le errate informazioni rese all’acquirente relativamente alle condizioni dell’imbarcazione, ritenendo che non vi fosse “prova che gli accertamenti compiuti dai tecnici “per fini diversi da quelli attinenti alla vendita Pi./ T., avessero costituito, nella sede del preliminare di vendita e soprattutto della compravendita, una specifica garanzia che il natante venduto da Pi. al T. era privo di vizi e difetti”.

Ha infine condannato T.L. a restituire al Registro italiano navale l’importo di Euro 97.330,45, oltre interessi legali, corrisposti in esecuzione della sentenza di primo grado e F.S. a tenere indenne Pi.Gi. dagli effetti della condanna.

Per la cassazione di questa sentenza F.S. ha proposto ricorso in due motivi e ha depositato controricorso ex art. 371 c.p.c., comma 4.

T.L. ha proposto ricorso incidentale in due motivi e ha depositato controricorso ex art. 371 c.p.c., comma 4, e memoria illustrativa.

Il Registro italiano navale ha proposto ricorso incidentale in otto motivi e ha depositato controricorso in replica al ricorso incidentale di T.L. e memoria ex art. 378 c.p.c..

P.E., S.G. e M.M.T., quale procuratrice generale di Pi.Gi., hanno resistito con controricorso e con memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale censura l’omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando che la sentenza, asserendo che il fenomeno di osmosi si era manifestato almeno un biennio prima della vendita, non abbia tenuto conto delle contestazioni sollevate dalla ricorrente circa il fatto che la perizia era stata espletata sulla base di copie delle foto consegnate al c.t.u. dal tecnico di parte dell’acquirente, e che il consulente non aveva mai provveduto ad esibire gli originali, così come richiesto dalla ricorrente.

Sostiene quest’ultima che il P. non poteva avvedersi dei fenomeni di osmosi, non essendo mai stata eseguita alcuna manutenzione dell’imbarcazione e non essendo stati espletati controlli periodici.

Inoltre le conclusioni della c.t.u. erano state confutate dalla sentenza del Tribunale penale di Roma del 26.5.2005, che aveva escluso la sussistenza di danni all’imbarcazione al momento in cui essa era stata visionata dai due tecnici.

1.1. Il motivo non merita accoglimento.

La sentenza è stata depositata in data 22.5.2014 e non è, quindi, consentito censurarne l’omessa o insufficiente motivazione, poichè l’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con L. n. 134 del 2012, contempla un autonomo vizio, consistente nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, mentre il controllo sulla motivazione è ammissibile, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, solo nei limiti di garanzia del “minimo costituzionale”, con esclusione della possibilità di contestare la mera insufficienza o contraddittorietà delle argomentazioni assunte dal giudice (cfr., per tutte, Cass. s.u. 8053/2014).

Parimenti non è ammissibile riesaminare la pronuncia nel punto in cui ha ritenuto provata la sussistenza dei difetti dell’imbarcazione e la loro rilevabilità da parte del venditore al momento della vendita, trattandosi di profili di merito che implicano una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali, preclusa in sede di legittimità.

Parimenti, pertiene al merito la valutazione di utilizzabilità e di attendibilità degli esiti della c.t.u., avendo peraltro la sentenza accertato che i difetti sussistevano già prima dell’11.10.2001, in base alla diffusione e alla gravità dei fenomeni di osmosi alla carena e al breve lasso temporale intercorso tra le due vendite.

Nessun decisivo rilievo poteva assumere il fatto che il consulente avesse esaminato esclusivamente rilievi fotografici forniti in copia da T.L., competendo alla Corte di merito valutare la valenza processuale di dette acquisizioni e la loro produzione da parte dell’attore non impediva al giudice di considerarli idonei a provare i fatti contestati.

Peraltro la sentenza ha chiarito che il c.t.u. O.F., dopo aver depositato una prima relazione in data 18.7.2005, elaborata sulla scorta della documentazione fotografica fornita dall’attore (cfr. sentenza pag. 9), ha successivamente ricevuto l’incarico, con ordinanza del 29.12.2008, di esaminare le foto scattate in sede di accertamento tecnico preventivo del tecnico D.G. (che aveva svolto un esame diretto dell’imbarcazione: cfr. sentenza pag. 6), giungendo, all’esito, a confermare la sussistenza di “un grave ed avanzato fenomeno di osmosi che interessava la laminazione del fasciame di fondo e che pregiudicava l’utilizzo dell’imbarcazione”.

Quanto agli accertamenti e al contenuto della sentenza penale, essa, non avendo efficacia di giudicato in sede civile (come è ammesso dalla stessa ricorrente) non precludeva al giudice di merito la possibilità di rivalutare i fatti in contestazione, selezionando le acquisizioni probatorie ritenute idonee a sostenere il proprio convincimento (Cass. 17316/2018; Cass. 24475/2014).

1.2. L’oggettiva sussistenza dei vizi e la loro rilevanza rendevano esperibile l’azione di garanzia e legittimavano la condanna al risarcimento del danno, tanto più che, come asserito dalla sentenza, “sarebbe stato sufficiente mettere a secco ed esaminare la carena per accorgersi del suo stato rovinoso”.

La venditrice avrebbe dovuto compiere ogni necessaria verifica proprio in vista della vendita e a prescindere dalla precedente effettuazione di controlli periodici o di interventi di riparazione, potendo andare esente da responsabilità solo se non fosse stata in condizione di accertare la sussistenza dei vizi, offrendo la prova di averli – senza colpa – ignorati (Cass. 4464/1997; Cass. 7863/1995; Cass. 2891/1984).

2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1494 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sostenendo che la sentenza abbia erroneamente affermato che il processo degenerativo della carena poteva aver avuto inizio anche in un periodo risalente a due anni prima della vendita, violando in tal modo i principi che presiedono all’accertamento del nesso causale secondo la regola della preponderanza dell’evidenza.

Il motivo non merita accoglimento.

La Corte distrettuale non ha affatto accertato la preesistenza dei difetti della barca (rispetto alla data della vendita da parte della F.), secondo un criterio di mera ed astratta possibilità, ma ha rilevato, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica preventiva, che “l’imbarcazione era interessata da un avanzato fenomeno di osmosi che interessava tutta la carena con bolle di varie dimensioni presenti su tutte le superfici”, che “in epoca di certo di molto precedente” erano state applicate stucco e vernice epossidici per sigillare la carenza di gelcoat o le cavità già presenti, sostenendo che “l’entità e la natura dell’osmosi erano tali da escludere in modo categorico che essa potesse essersi manifestata di recente, e comunque non certo dopo l’agosto del 2001” (cfr. sentenza pag. 6). L’accertamento della data di insorgenza dei fenomeni corrosivi è stata – quindi – desunta dalla rilevazione di dati oggettivamente significativi (l’ampiezza e la diffusione dell’osmosi, il breve lasso temporale intercorso dalle due vendite), senza alcuna valutazione in termini di mera possibilità della loro preesistenza rispetto alle vendite, il che esclude la violazione denunciata.

3. Il primo motivo del ricorso incidentale proposto da T.L. deduce la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., artt. 2043 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la Corte di appello abbia pronunciato sulla domanda di risarcimento del danno a titolo contrattuale ma non indagando l’eventuale responsabilità extracontrattuale proposta nei confronti del Registro Navale italiano, di S.G. ed P.E., per le false certificazioni rilasciate dai tecnici circa le condizioni dell’imbarcazione, domanda che, in base alle risultanze processuali, era meritevole di accoglimento, poichè il T., ove edotto dei difetti, non si sarebbe determinato ad acquistare la barca.

Il motivo non può essere accolto.

La Corte distrettuale, non solo ha rilevato che i resistenti erano stati chiamati a rispondere del danno a titolo extracontrattuale (cfr. sentenza, pag. 7), senza affatto pronunciare sulla base di una qualificazione della domanda diversa da quella prospettata, ma ha inoltre ritenuto che le circostanze allegate non facessero emergere profili di responsabilità a carico dei tecnici, data la ritenuta inidoneità delle attestazioni a garantire le condizioni di manutenzione della barca, attestazioni che erano state rilasciate “per fini diversi dalla vendita”, e che non avevano “comportato alcuna garanzia che il bene non fosse affetto da vizi”.

Tale accertamento escludeva comunque che quei medesimi fatti potessero essere rivalutati da altra prospettiva, data la ritenuta carenza di un presupposto materiale dell’illecito indispensabile per riconoscere, a qualunque titolo, il risarcimento.

Inoltre, alla luce del principio “iura novit curia” di cui all’art. 113 c.p.c., comma 1, il giudice poteva anche assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti, ai rapporti dedotti in lite e all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla fattispecie concreta, pur se diverse da quelle indicate dalle parti, a condizione di non mutare i fatti allegati (Cass. 8645/2018; Cass. 12943/2012).

3.1. Non sussiste alcuna violazione dell’art. 2697 c.c., poichè la norma non può invocarsi per criticare la valutazione delle risultanze istruttorie, ma solo qualora il giudice abbia ripartito erroneamente l’onere della prova, non tenendo conto della scissione della fattispecie in fatti costitutivi e fatti oggetto in eccezione (Cass. 13395/2018; Cass. 15107/2013; Cass. 19064/2006).

Parimenti, la violazione dell’art. 2043 c.c. non è deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per contestare il mancato accertamento della responsabilità in base alla risultanze probatorie, trattandosi di profilo estraneo alla violazione denunciata, la quale può dipendere o dell’errata individuazione delle norme applicabili al caso concreto, o dall’errata sussunzione della fattispecie concreta nella norma correttamente individuata (Cass. 24054/2018; 16698/2010; Cass. 7394/20109.

4. Il secondo motivo del ricorso incidentale censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, art. 112 c.p.c., art. 342 c.p.c., comma 1, e art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza erroneamente quantificato l’importo del risarcimento in favore del ricorrente in Euro 32.176,55 (pari alla differenza tra il prezzo corrisposto al venditore e le somme ricavate dalla successiva cessione dell’imbarcazione), non tenendo conto che il T. aveva dedotto e dimostrato di aver versato a titolo di corrispettivo, e con le modalità descritte in atti, la maggior somma di Lire 110.000.000 e che tale circostanza era del tutto pacifica ed era stata confermata dalla pronuncia di primo grado, che, sul punto, non era stata impugnata ed era passata in giudicato.

Il giudice distrettuale non poteva – quindi – sostenere che non vi fosse prova del pagamento di un prezzo superiore a quello dichiarato nell’atto di vendita.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale aveva respinto la richiesta di risoluzione del contratto di vendita e di risarcimento del danno nei confronti del venditore, ma aveva accolto la domanda di risarcimento nei confronti dei tecnici, quantificando il danno nell’importo pari alla differenza tra il prezzo della vendita (pari a Lire 110.000.000), e quanto ricavato dalla successiva cessione a terzi della barca (Lire 11.000.000).

P.E. e S.G. hanno impugnato la sentenza, contestando specificamente la quantificazione del danno e la entità del prezzo che il T. aveva sostenuto di aver versato (cfr. controricorso di P.E. e S.G., pag. 44), per cui, in disparte ogni altro rilievo, su tale punto non si era formato alcun giudicato.

La sentenza, dopo aver elencato la documentazione prodotta in appello (cfr., sentenza pag. 4), ha escluso che vi fosse prova del pagamento del maggior prezzo di Lire 110.000.000, poichè tra gli atti depositati non era compreso anche il fascicolo di parte attrice.

Era – tuttavia – onere del T., quale appellante in via incidentale del capo di pronuncia con cui era stata respinta la domanda di risarcimento verso il Pi., produrre nuovamente tutti gli elementi rilevanti per accertare la diversa e maggiore l’entità del prezzo che sosteneva di aver effettivamente concordato e versato per l’acquisto dell’imbarcazione, poichè la produzione di documenti depositati in primo grado non ne poteva comportare la definitiva acquisizione al processo.

Il giudizio di secondo grado non consente – difatti – un riesame pieno del merito della decisione impugnata ma possiede le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata (quale “revisio prioris instantiae”), nel quale l’appellante assume la veste di attore rispetto al giudizio d’appello ed ha l’onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado (Cass. 11797/2016; Cass. s.u. 3033/2013; Cass. 1462/2013; Cass. 28498/2005).

5. Il primo motivo del ricorso incidentale del Registro italiano navale censura la violazione degli artt. 112,115,116 e 345 c.p.c., del D.Lgs. n. 314 del 1998, art. 13 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la sentenza omesso di pronunciare sulla dedotta estraneità del ricorrente rispetto ai fatti di causa, posto che l’attestazione di conformità della barca era stata rilasciata dalla Rina s.p.a., subentrata nell’esercizio delle funzioni già svolte dal Registro navale, in forza del conferimento del ramo di azienda del 29.7.1999.

Il secondo motivo del ricorso incidentale censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la sentenza ritenuto che la c.t.u. avesse accertato che i vizi dell’imbarcazione si erano manifestatati già alla data della vendita perfezionata il 16.6.2001, non tenendo conto che il consulente non aveva mai visionato direttamente l’imbarcazione ed aveva esaminato rilievi fotografici forniti dalla parte attrice o acquisiti nel corso dell’accertamento tecnico preventivo, svoltosi senza alcun contraddittorio con il ricorrente. Occorreva considerare, a parere del ricorrente, che l’esistenza dell’osmosi era stata esclusa dalla sentenza che aveva definito il processo penale a carico dei due tecnici, che l’imbarcazione aveva navigato dopo l’effettuazione di taluni interventi di manutenzione e che solo dopo il periodo estivo, erano stati denunciati i fenomeni di osmosi.

Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 156,157,159,161,101,115,116,194 e 201 c.p.c. e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per aver il giudice di appello utilizzato i rilievi effettuati nel corso dell’accertamento tecnico preventivo, cui non aveva partecipato il Registro navale.

Il quarto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando che la Corte non abbia pronunciato sull’eccezione con cui Registro navale aveva chiesto di accertare che il P., nell’ispezionare la barca, non era incorso in alcuna negligenza.

Il quinto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando che la pronuncia abbia trascurato che il c.t.u. aveva indicato che le opere per garantire la sicurezza dell’imbarcazione richiedevano un esborso di Euro 11.735,00, per cui il danno non poteva esser liquidato in un importo notevolmente superiore.

Il sesto motivo censura la violazione degli artt. 2056,1223 e 1227 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che il Registro navale poteva rispondere del danno solo a titolo extracontrattuale e nei limiti delle somme indispensabili per eseguire eventuali riparazioni, non potendosi tener conto della differenza tra il prezzo versato dall’acquirente e quello da questi ottenuto dalla successiva vendita dell’imbarcazione, nonchè dei costi sostenuti per i lavori al motore, non essendo tali pregiudizi conseguenza immediata e diretta dell’illecito.

Il settimo motivo censura la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, lamentando che la sentenza non abbia pronunciato sulla richiesta di manleva proposta nei confronti del Pi. e del P..

I suddetti motivi sono assorbiti, essendo stati proposti in via condizionata all’accoglimento degli altri ricorsi.

6. L’ottavo motivo del ricorso incidentale censura la violazione degli art. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che la sentenza abbia, senza alcuna motivazione, compensato per giusti motivi le spese del giudizio, trascurando che nessun addebito poteva esser mosso alla ricorrente e che la Rina s.p.a. era intervenuta in giudizio, assumendo di aver incaricato il P. di ispezionare la barca.

Il motivo è infondato.

La sentenza non è priva di motivazione riguardo alla disposta compensazione delle spese, che appare giustificata dalla complessità delle vicende processuali, dalla molteplicità delle questioni dibattute in relazione alle singole posizioni processuali (inclusa quella del Registro italiano navale) e dalla rilevanza degli accertamenti indispensabili per la soluzione della lite, come può desumersi dall’esame dell’intero contenuto della decisione.

Occorre, difatti, rilevare che il giudizio è stato proposto in data anteriore all’entrata in vigore della L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), per cui, sebbene il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” dovesse già trovare un adeguato supporto motivazionale nella sentenza, tuttavia, non era necessaria l’adozione di argomentazioni specificamente riferite alla statuizione sulle spese, essendo sufficiente che le ragioni giustificatrici fossero chiaramente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (Cass. 24531/2010; Cass. s.u. 20598/2008; 20017/2007).

Inoltre il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale dette spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. 30592/2017; Cass. 24502/2017; Cass. 8421/2017: Cass. 2149/2014; Cass. 15317/2013).

In conclusione, sono respinti il ricorso principale e quello incidentale proposto da T.L., nonchè l’unico motivo del ricorso incidentale autonomo proposto dal Registro italiano navale,mentre sono assorbiti gli altri sette motivi del suddetto ricorso.

Le spese seguono la soccombenza con liquidazione come da dispositivo.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente principale ed entrambi i ricorrenti incidentali sono tenuti a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale e quello incidentale proposto da T.L., nonchè l’unico motivo del ricorso incidentale autonomo proposto dal Registro italiano navale e dichiara assorbiti gli altri motivi del suddetto ricorso;

condanna F.S. e T.L. al pagamento solidale delle spese di lite in favore di Pi.Gi., liquidate in complessivi Euro 4200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre ad iva, cnap e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%;

condanna T.L. al pagamento delle spese di lite in favore di S.G. e P.E., liquidate in complessivi Euro 4200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre ad iva, cnap e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%;

compensa le altre spese processuali.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente principale ed entrambi i ricorrenti incidentali sono tenuti a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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