Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17866 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. III, 31/08/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 10, presso lo studio dell’avvocato

PATERNOSTRO GEMMA, rappresentato e difeso dall’avvocato APREA

ANTONIO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.A. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1138/2009 del TRIBUNALE di BARI del 19.3.09,

depositata il 02/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. S.A. ha proposto ricorso per cassazione contro L.A. avverso la sentenza del 2 aprile 2009, con la quale il Tribunale di Bari ha accolto l’appello principale del L. e dichiarato assorbito quello incidentale di esso ricorrente, in riforma della sentenza resa in primo grado dal Giudice di Pace di bari in una controversia di risarcimento danni da circolazione stradale.

L’intimato non ha resistito.

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato del ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso appare inammissibile innanzitutto per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

Infatti, esso è carente de requisito della esposizione sommaria del fatto sostanziale e processuale.

La sua struttura si articola dalla pagina 1 alla pagina 56 attraverso: a) un riferimento al contenuto della citazione introduttiva del giudizio da lui introdotto ed alla costituzione del L., che valgono ad individuare i termini originari della controversia; b) la riproduzione fotostatica del tenore di un rapporto dei VV.UU. di Bari dalla pagina 4 alla 11; c) il riferimento alla pagina 12 ad un provvedimento ammissivo della prova per testi ed al rigetto di altra prova per testi e per interrogatorio formate dell’attore, nonchè allo svolgimento di una c.t.u. medico-legale, della quale nella pagina 13 si riproducono in copia fotostatica le conclusioni; d) il riferimento alla pagina 14 alla precisazione delle conclusioni, delle quali si riproducono quelle attoree; e) l’integrale riproduzione dalla pagina 15 alla 17 della sentenza di primo grado; la successiva integrale riproduzione della copia fotostatica dell’atto di appello del L. dalla pagina 18 alla 34; g) la riproduzione dalla pagina 35 alla pagina 44 della comparsa di costituzione in appello del qui ricorrente; h) la riproduzione dalla pagina 45 alla pagina 56 di copia fotostatica della sentenza d’appello qui impugnata.

Ora, siffatta tecnica espositiva appare inidonea per evidente eccessività ad integrare il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3 perchè si risolve nel costringere la Corte, per comprendere il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale alla lettura di buona parte degli atti di causa.

Le Sezioni Unite della Corte hanno evidenziato che una simile tecnica espositiva non assolve al detto requisito: si veda, per un caso di ricorso assemblato, ma ispiratrice di un principio che è idoneo ad essere applicato ad esposizioni del fatto similari, Cass. n. 16628 del 2009. In senso conforme: Cass. n. 15180 del 2010. Nonchè, ispirate alla stessa ormai consolidata logica; Cass. Sez. un. (ord.) n. 9.9.2010, in tema di regolamento preventivo e per il caso di integrale trascrizione di atti; Cass. (ord.) n. 20393 del 2009, a proposito di assemblaggio di atti in sequenza cronologica ed in copia fotostatica; Cass. (ord.) n. 20395 per lo stesso caso in ipotesi di regolamento di competenza; Cass. (ord.) n. 15631 del 2010; Cass. (ord.) n. 13935 del 2010 per casi sostanzialmente omologhi di quello di cui è ricorso, in cui la riproduzione era avvenuta in via informatica; Cass. n. 13934 del 2010. Adde ancora: Cass. (ord.) n. 1547 del 2011; (ord.) n. 2281 del 2010; Cass. n. 23384 del 2010;

(ord.) n. 12806 del 2010; (ord.) n. 13932 del 2010).

Il ricorso, essendo stata l’esposizione del fatto articolata attraverso l’assemblaggio di buona parte degli atti dello svolgimento del giudizio di merito, sembra, dunque, doversi dichiarare inammissibile.

4. – il ricorso sarebbe, comunque, inammissibile anche per violazione dell’art. 366-bis c.p.c. (norma abrogata ultrattiva ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5), atteso che i tre motivi che propone, il primo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 il secondo ai sensi del n. 5 ed il terzo ai sensi del n. 4 di detta norma, non si concludono per i vizi ai sensi del n. 4 con la formulazione del prescritto quesito di diritto, e non si concludono nè contengono l’evidenziazione del momento di sintesi espressivo della ed. chiara indicazione di cui all’art. 366-bis c.p.c. per i vizi ex n. 5 citato.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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