Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17866 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 30/07/2010), n.17866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

B.V.;

– intimato –

e sul ricorso n. 33536/2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

B.A., B.L., elettivamente domiciliati in ROMA

VIA COLA DI RIENZO 111 presso lo studio dell’avvocato D’AMATO

DOMENICO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BIAVATI PAOLO, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 107 – 108/2005 della COMM. TRIB. REG. di

BOLOGNA, depositata il 11/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE BARBARA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato D’AMATO DOMENICO per R.G.

33536/06, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza pronunciata a definizione della causa di scioglimento della comunione intentata la B.L. ed B.A. alla sorella B.V., il Tribunale di Ferrara ha assegnato alle attrici, che ne avevano fatto congiuntamente richiesta, la proprieta’ dell’immobile che costituiva l’asse ereditario, non comodamente divisibile, facendo loro obbligo di versare alla convenuta la somma in denaro corrispondente al valore della sua quota, pari ad Euro 62.491,28. In sede di registrazione della sentenza, l’Ufficio tassava con l’aliquota dell’8% propria degli atti traslativi della proprieta’ la somma attribuita a B.V. a titolo di conguaglio. Il provvedimento era impugnato dalle tre condividenti (autonomamente da B.V., ed insieme da B. L. ed B.A.). che ne denunciavano l’illegittimita’, sulla tesi che la somma corrisposta alla sorella V. non eccedeva il valore della sua quota ereditaria, sicche’ non doveva considerarsi alla stregua di una compravendita ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34.

I ricorsi erano accolti in primo ed in secondo grado.

L’Amministrazione finanziaria ricorre per la cassazione delle sentenza della CTR (pronunciate una nei confronti di B.V. e l’altra nei confronti delle altre due contribuenti) con due motivi.

L. ed B.A. resistono con controricorso. B. V. non si e’ difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va disposta la riunione dei ricorsi, evidentemente connessi (art. 274 c.p.c.).

La CTR ha osservato che “la quota assegnata in denaro a B. V. … costituisce unicamente la quota in denaro (e non altro) assegnata ad una delle condividenti di valore esattamente equivalente al valore di ciascuna delle quote assegnate in natura ed in comune alle altre originarie comuniste, riveniente dallo scioglimento di quella comunione ereditaria …”.

Coi ricorsi si denuncia violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34 nonche’ vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Si osserva che “dei beni facenti parte della comunione ereditaria nulla e’ stato attribuito alla signora B.V.” in quanto “la somma corrispostale a copertura della propria quota di diritto non proviene dalla massa ereditaria divisa, come ben si ritrae dalla sentenza del Tribunale ove la comunione ereditaria riguardava soltanto il fondo rustico con sovrastanti fabbricati”.

Il motivo e’ infondato.

Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34 recita che “La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, e’ considerata vendita limitatamente alla parte eccedente”. Nella specie, la condividente B.V. ha ottenuto ne’ piu’ ne’ meno del valore della sua quota, costituita da un terzo del valore dell’immobile che costituiva l’intero compendio da dividere. Il rilievo che “la somma corrispostale a copertura della quota di diritto non proviene dalla massa ereditaria divisa” e’ affatto irrilevante in relazione alla applicazione della norma invocata, che non contempla la provenienza dei beni assegnati, sibbene soltanto il loro valore, sottoponendo alla aliquota propria degli atti di accertamento la attribuzione di beni ottenuta in sede di divisione che non superi il valore della quota di ciascun condividente.

Va dunque respinto il ricorso, ma e’ giustificata la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi n. 33162 e 33536/2006 e li rigetta. Compensa fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

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