Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17866 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, (ud. 11/06/2020, dep. 27/08/2020), n.17866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15736-2019 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso da sè stesso;

– ricorrente –

contro

P.M.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 807/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata l’11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

TEDESCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In data 14 dicembre 2006 i coniugi M.F. e P.M.R., con un primo atto notarile modificano il regime patrimoniale della famiglia, passando dalla comunione legale alla separazione. Con atto di pari data ricevuto dal medesimo notaio, il M. acquista dal coniuge la quota di comproprietà, pari al 50%, dell’immobile costituente la casa familiare al prezzo di Euro 150.000,00; essendo egli già titolare della residua quota del 50%, a seguito di tale atto diviene proprietario dell’intero, rimanendo debitore del prezzo pattuito per la cessione della quota. Con ulteriore atto di pari data la P. acquista da un terzo la proprietà esclusiva di un diverso appartamento posto nel medesimo stabile. Sempre in pari data la P. stipula un mutuo fondiario di Euro 120.000,00, con iscrizione ipotecaria sull’immobile da lei acquistato in proprietà esclusiva.

2. Nell’ambito di tale cornice fattuale, si innesta la iniziativa giudiziaria della P., la quale ha chiesto e ottenuto, dal Tribunale di Bologna, decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 150.000,00, pari al prezzo dovuto dal M. per la vendita della quota dell’immobile già adibito a casa familiare.

L’ingiunto ha proposto opposizione, che è stata rigettata dal tribunale di Bologna con sentenza confermata in grado d’appello.

Impugnata la decisione da parte del M., la Corte d’appello di Bologna, per quanto interessa in questa sede, ha così deciso: a) ha confermato la decisione di primo grado, nella parte in cui in primo giudice aveva rigettato la domanda di simulazione della compravendita; b) ha esaminato poi l’ulteriore eccezione già sollevata da M., con la quale egli aveva sostenuto che l’ex coniuge, resosi acquirente della proprietà esclusiva della diversa unità immobiliare ubicata nel medesimo stabile, aveva pagato gran parte del prezzo di tale vendita con denaro proveniente da conti correnti cointestati in nome di entrambi i coniugi: quindi con denaro comune; c) ha riconosciuto che gli esborsi eccepiti dall’appellante sembravano “trovar conferma” negli estratti dei conti correnti comuni dove figuravano addebiti corrispondenti al prezzo della diversa compravendita; d) ha ritenuto però di non poter dar corso all’eccezione di compensazione, trattandosi di credito contestato oggetto di un diverso giudizio instaurato dal M. per ottenerne il pagamento.

3. Per la cassazione della sentenza M.F. ha proposto ricorso affidato a un unico motivo.

La causa, su conforme proposta del relatore, è stata fissata per l’adunanza camerale dinanzi alla sesta sezione civile della Corte.

Il ricorrente ha depositato memoria, con la quale ha chiesto la riunione con il ricorso per cassazione contro altra sentenza della Corte d’appello di Bologna, che ha definito, in senso per lui sfavorevole, il giudizio intrapreso contro la P. per “vedersi riconosciuto, fra l’altro, il diritto alla restituzione delle somme prelevate dai conti correnti comuni dei coniugi e utilizzate dalla sig.ra P. per l’acquisto immobiliare di cui al terzo rogito stipulato in data 14/12/2006”.

Nella memoria, a pag. 4, si precisa che la corte d’appello, con la sentenza oggetto del diverso ricorso, ha confermato la decisione di primo grado, di rigetto della domanda del M., in forza del rilievo che “de somme di pertinenza dell’attore pari a Euro 165.000,00 (ovvero il 50% di Euro 330.000,00) prelevati dai conti cointestati sono state effettivamente utilizzate per l’acquisto in via esclusiva dell’immobile da parte della signora P., supponendo però, in maniera errata e senza alcun elemento di prova suffragio, che tale fatto costituisca una “donazione indiretta””.

4. L’istanza di riunione non può essere accolta. La riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., ove investano lo stesso provvedimento, può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l’eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie” (Cass., S.U., n. 1521/2013; n. 27750/2018).

Nella specie, per le ragioni che risulteranno dal seguito della trattazione, tali presupposti non sussistono.

5. L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) ovvero omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Si sostiene, da parte del ricorrente, che la corte d’appello non ha preso in considerazione l’ulteriore motivo d’appello proposto nella comparsa conclusionale, laddove fu eccepito il pagamento del credito oggetto della ingiunzione; si sostiene ancora che il pagamento, in quanto risultante dagli atti, avrebbe dovuto essere rilevato d’ufficio dal giudice, giusti gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità; si sostiene ancora che la corte d’appello avrebbe dovuto qualificare la propria eccezione, seppure proposta come eccezione di compensazione, come eccezione di pagamento.

Il motivo è complessivamente infondato.

E’ fuori discussione che l’eccezione di pagamento abbia efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte; essa, pertanto, integrando un’eccezione in senso lato, è rilevabile d’ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, indipendentemente dalla proposizione di una rituale eccezione (Cass. n. 14645/2015; n. 9965/2916; n. 5249/2016; n. 17598/2017; 17186/2018). Tuttavia, secondo le stesse deduzioni di parte come riproposte in questa sede, dagli atti non risultava affatto l’avvenuto pagamento del prezzo della compravendita della quota intercorsa fra i coniugi. In base alla ricostruzione che emerge dalla sentenza impugnata (nonchè dalla stessa impostazione del ricorrente), ciò che al limite emergeva dagli atti non era il pagamento, ma il fatto materiale dell’utilizzazione, da parte del coniuge, di denaro comune per il pagamento del prezzo della diversa compravendita, conclusa dalla P. e il terzo. Quindi, in linea di principio, un credito del marito dipendente da siffatta utilizzazione, rispetto al quale si poneva l’esigenza del suo accertamento in giudizio. La corte d’appello, qualificata l’eccezione nella prospettiva della compensazione, ha ritenuto di non poter fare tale accertamento, trattandosi di credito litigioso già oggetto del diverso giudizio preventivamente instaurato dal M. nei confronti della P..

Tale statuizione non ha costituito oggetto di censura con il presente ricorso.

6. In ordine alla possibilità della diversa qualificazione della eccezione da parte della corte di merito, risulta da quanto già detto che l’attuale ricorrente non ha eccepito di aver estinto l’obbligazione derivante dal contratto di vendita intercorso con la P., che lo vedeva debitore del prezzo dovuto alla venditrice per l’acquisto della quota dell’appartamento costituente la casa familiare. Egli ha piuttosto dedotto di essere a sua volta creditore della P. perchè quest’ultima aveva utilizzato, per il pagamento di parte del prezzo di acquisto della proprietà esclusiva del diverso immobile ubicato nel medesimo stabile, denaro comune.

Così come sopra descritta, non ci sono margini per considerare il pagamento eseguito nella diversa compravendita (quella fra la P. e il terzo) alla stregua di una vicenda estintiva “diretta” del debito sorto dalla compravendita fra coniugi, assimilabile al “pagamento”.

Il prezzo dovuto dalla P. al terzo venditore non è stato pagato dall’attuale ricorrente, ma dal coniuge acquirente. L’estinzione dell’obbligo del M. verso la P., sorto dalla vendita dalla quota e oggetto del presente giudizio, passa attraverso l’accertamento del diverso credito del M. nei confronti del coniuge in relazione all’utilizzazione di denaro comune. La logica è evidentemente quella della compensazione, che descrive, appunto, la vicenda estintiva dell’obbligazione che si verifica quando “due persone sono obbligare l’una verso l’altra” (art. 1241 c.c.).

Altrettanto inconferente è il riferimento, operato dal ricorrente nella memoria, alla compensazione impropria: è tale la reciproca relazione di debito-credito che nasce da un unico rapporto, che richiede solamente l’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite (Cass. n. 7474/2017; n. 10798/2018; n. 4825/2019). Infatti, la presente fattispecie non prelude a un accertamento del dare e avere all’interno di un unico rapporto. Si richiede infatti l’accertamento del credito sorto dal diverso rapporto derivante dalla utilizzazione, da parte della P., di denaro comune. Tale credito è oggetto di un diverso giudizio attualmente pendente in sede di legittimità. I due giudizi, tuttavia, sono reciprocamente indipendenti: l’esito dell’uno non incide sull’altro, dovendosi quindi escludere l’eventualità di soluzioni contrastanti o il rischio di un doppio pagamento. Nello stesso tempo non sono ravvisabili rispetto ad essi ragioni di economia processuale ovvero profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie, tale da giustificare la riunione dei ricorsi (supra).

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Nulla sulle spese

Ci sono le condizioni per dare atto della ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della6 – 2 Sezione civile della Corte di cassazione, il 11 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

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