Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17865 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. III, 31/08/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TUSCOLANA 9, presso lo studio dell’avvocato RICCI

ROSELLINA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LEGRENZI GIOVANNI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.N.R. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso lo studio

dell’avvocato COEN STEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato

CECCHI MANUELA, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 99/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

20.1.09, depositata il 29/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Antonio Simoncelli (per delega

avv. Rosellina Ricci) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. M.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 29 gennaio 2009, con la quale la Corte d’Appello di Firenze rigettato l’appello da lei proposto avverso la sentenza del Tribunale di Firenze che in prime cure aveva deciso su due opposizioni a precetto riunite da essa ricorrente proposte avverso precetti intimati da B.N.R..

Ha resistito con controricorso il B..

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè proposto senza l’osservanza dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ad esso nonostante l’abrogazione intervenuta il 4 luglio 2009 per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47. L’art. 58, comma 5, della legge ha, infatti, sostanzialmente disposto che la norma abrogata rimanesse ultrattiva per i ricorsi notificati dopo quella data avverso provvedimenti pubblicati, come quello impugnato, anteriormente (si vedano: Cass. (ord.) n. 7119 del 2010; Cass. n. 6212 del 2010 Cass. n. 26364 del 2009; Cass. (ord.) n. 20323 del 2010).

Il primo motivo, deducente vizio di violazione di norme di diritto e vizio sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 non si conclude quanto al primo con la formulazione del prescritto quesito di diritto e, quanto al secondo non si conclude nè contiene l’evidenziazione del momento di sintesi espressivo della c.d. “chiara indicazione”, cui alludeva l’art. 566-bis c.p.c. quanto al motivo di ricorso per cassazione ai sensi del n. 5 citato (si veda, fra tante, Cass. sez. un. n. 20603 del 2007). Il secondo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 presenta anch’esso questa carenza.

Si deve, inoltre, rilevare anche l’inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto si fa riferimento a documenti ed ad una c.t.u. dei quali non si fornisce l’indicazione specifica, nei termini ritenuti necessari da ormai consolidata giurisprudenza della Corte (per i documenti: Cass. (ord.) n. 22303 del 2008; Cass. sez. un. n. 28547 del 2008; Cass. sez. un. n. 7161 del 2010; per la ct.u.:

Cass. (ord.) n. 26266 del 2008; in generale per gli atti processuali:

Cass. n. 4201 del 2010, fra tante).

4. – Il ricorso dovrebbe essere, dunque, dichiarato inammissibile.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione al resistente delle spese de giudizio di cassazione, liquidate in Euro tremiladuecento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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